Tutela dei diritti fondamentali della persona 1. Non puo' essere concessa l'estradizione per un reato politico ne' quando vi e' ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verra' sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
2. Se per il fatto per il quale e' domandata l'estradizione e' prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero, l'estradizione puo' essere concessa solo se il medesimo stato da' assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall'autorita' giudiziaria sia dal ministro di grazia e giustizia, che tale pena non sara' inflitta o, se gia' inflitta, non sara' eseguita.