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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDI PAOLO, Presidente e Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
ERCOLANI GIORGIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 766/2018 depositato il 13/02/2018
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Rappresentante_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170055202086000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170055202086000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170055202086000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170055202086000 IVA-ALTRO 2012
proposto da Ricorrente_1 Sas Di Rappresentante_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170055201985000 SPESE GIUDIZIO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170055201985000 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con reclamo ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 notificato in data 11/01/2018 e ricevuto dall'Ufficio in data 11/01/2018 Ricorrente_1 SAS DI Rappresentante_1 & C. impugnava, contro agenzia delle Entrate DP1, le cartelle di pagamento n. 68 2017 00552020 86 e 06820170055202086000 Periodo
d'imposta: 2012, Tributo: II.DD. + I.V.A.
La società aveva concordato un piano di versamento rateale e le cartelle esattoriali impugnate risultano notificate a seguito della decadenza dalla rateazione per mancato versamento nei termini della rata nr. 8, relativamente al recupero di cui al art. 36 bis del Mod. Unico SP/2013, e della rata nr. 10, relativamente al recupero di cui al art. 36 bis del Mod. 770/2013. Avverso le cartelle esattoriali in epigrafe, la società contribuente, si è costituita in giudizio eccependo:
- la violazione ed errata applicazione dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973;
- la prescrizione delle somme iscritte a ruolo intervenuta successivamente alla presunta notifica degli impugnati atti ed in ogni caso delle somme richieste a titolo interessi;
- nullità delle cartelle per illegittimo calcolo delle voci interessi.
L'Ufficio in data 25/05/2018 si costituiva in giudizio depositando le proprie controdeduzioni, con le quali replicava alle eccezioni.
In data 8/11/2021 il difensore della Ricorrente_1, Avv. Difensore_1, comunicava di aver rimesso il mandato difensivo e di non essere più il difensore della ricorrente. Pertanto,
chiedeva che la causa venisse rinviata al fine di consentire alla Ricorrente_1 di costituirsi con nuovo difensore.
Con Ordinanza n. 3318/02/2021 del 17/12/2021 la allora Commissione Tributaria Provinciale di Milano, preso atto della comunicazione del predetto avvocato, dichiarava l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 40, comma 1, let. a), D.Lgs. 546/1992.
L'ufficio presentava istanza di fissazione udienza per gli atti conseguenti, ed in particolare per la dichiarazione di estinzione del giudizio, e la Corte fissava udienza per la data del 14 novembre 2025, ove decideva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente non ha mai presentato istanza di trattazione per la ripresa del giudizio, pertanto, essendo abbondantemente trascorsi i 6 mesi di cui all'art. 43 D.Lgs. 546/1992, il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 546/1992, con conseguente definitività della pretesa tributaria contenuta negli atti impugnati;
spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 546/1992, con conseguente definitività della pretesa tributaria contenuta negli atti impugnati;
spese compensate.
Milano 14 novembre 2025 Il Presidente estensore dr Paolo Guidi
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDI PAOLO, Presidente e Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
ERCOLANI GIORGIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 766/2018 depositato il 13/02/2018
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Rappresentante_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170055202086000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170055202086000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170055202086000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170055202086000 IVA-ALTRO 2012
proposto da Ricorrente_1 Sas Di Rappresentante_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170055201985000 SPESE GIUDIZIO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170055201985000 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con reclamo ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 notificato in data 11/01/2018 e ricevuto dall'Ufficio in data 11/01/2018 Ricorrente_1 SAS DI Rappresentante_1 & C. impugnava, contro agenzia delle Entrate DP1, le cartelle di pagamento n. 68 2017 00552020 86 e 06820170055202086000 Periodo
d'imposta: 2012, Tributo: II.DD. + I.V.A.
La società aveva concordato un piano di versamento rateale e le cartelle esattoriali impugnate risultano notificate a seguito della decadenza dalla rateazione per mancato versamento nei termini della rata nr. 8, relativamente al recupero di cui al art. 36 bis del Mod. Unico SP/2013, e della rata nr. 10, relativamente al recupero di cui al art. 36 bis del Mod. 770/2013. Avverso le cartelle esattoriali in epigrafe, la società contribuente, si è costituita in giudizio eccependo:
- la violazione ed errata applicazione dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973;
- la prescrizione delle somme iscritte a ruolo intervenuta successivamente alla presunta notifica degli impugnati atti ed in ogni caso delle somme richieste a titolo interessi;
- nullità delle cartelle per illegittimo calcolo delle voci interessi.
L'Ufficio in data 25/05/2018 si costituiva in giudizio depositando le proprie controdeduzioni, con le quali replicava alle eccezioni.
In data 8/11/2021 il difensore della Ricorrente_1, Avv. Difensore_1, comunicava di aver rimesso il mandato difensivo e di non essere più il difensore della ricorrente. Pertanto,
chiedeva che la causa venisse rinviata al fine di consentire alla Ricorrente_1 di costituirsi con nuovo difensore.
Con Ordinanza n. 3318/02/2021 del 17/12/2021 la allora Commissione Tributaria Provinciale di Milano, preso atto della comunicazione del predetto avvocato, dichiarava l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 40, comma 1, let. a), D.Lgs. 546/1992.
L'ufficio presentava istanza di fissazione udienza per gli atti conseguenti, ed in particolare per la dichiarazione di estinzione del giudizio, e la Corte fissava udienza per la data del 14 novembre 2025, ove decideva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente non ha mai presentato istanza di trattazione per la ripresa del giudizio, pertanto, essendo abbondantemente trascorsi i 6 mesi di cui all'art. 43 D.Lgs. 546/1992, il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 546/1992, con conseguente definitività della pretesa tributaria contenuta negli atti impugnati;
spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 546/1992, con conseguente definitività della pretesa tributaria contenuta negli atti impugnati;
spese compensate.
Milano 14 novembre 2025 Il Presidente estensore dr Paolo Guidi