Ordinanza cautelare 9 marzo 2023
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00237/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00011/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2023, proposto da NZ RM ZA, IN AN, ET RG, LO ON, NT NF, AN NE, IG NE, PA RG, VA AC, IG TE, ME ZA, FA ZA, NI OT, LO VA, AL VA, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Herbert NE, Chiara Tozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ambito Territoriale Caccia - ATC ZZ, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Fausto Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NE ON, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti:
- del verbale del Comitato di gestione dell’ATC di ZZ n. 7 del 1° agosto 2022, avente a oggetto l’assegnazione delle zone di caccia al cinghiale per la stagione 2022/2023, nella parte in cui assegna la zona n. 28 “Casalicchio” alla squadra di caccia collettiva denominata “la Beccaccia” anziché alla squadra “Monte Cornacchia”;
per la condanna
di parte resistente – previo accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi avverso l’istanza di accesso agli atti del 21.11.2022 depositata da NZ RM ZA – all’ostensione della relativa documentazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ambito Territoriale Caccia - ATC ZZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 il Dott. IA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 27 dicembre 2022 e depositato in data 13 gennaio 2023, NZ RM ZA, IN AN, ET RG, LO ON, NT NF, AN NE, IG NE, PA RG, VA AC, IG TE, ME ZA, FA ZA, NI OT, LO VA, AL VA, tutti in proprio e quali componenti della squadra di caccia collettiva al cinghiale denominata “Monte Cornacchia”, hanno adito l’intestato Tribunale nei confronti dell’Ambito Territoriale di Caccia - ATC ZZ al fine di sentir annullare, previa sospensione degli effetti in via cautelare, il provvedimento meglio emarginato in epigrafe.
A sostegno del gravame, i ricorrenti hanno articolato le doglianze che verranno di seguito esaminate.
2. NZ RM ZA, con il medesimo atto, ha altresì impugnato il silenzio formatosi avverso l’istanza di accesso agli atti del 21.11.2022 dallo stesso depositata e insistito per la condanna di parte resistente all’ostensione degli atti che ne costituiscono oggetto.
3. Con memoria del 3.2.2023, Ambito Territoriale di Caccia - ATC ZZ (di seguito, breviter , anche “ ATC ”) si è costituita in giudizio, insistendo, in via pregiudiziale di rito, nell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente e, nel merito, nel rigetto del ricorso.
4. Con memoria notificata e depositata in data 7.2.2023, NZ RM ZA ha impugnato l’ulteriore silenzio diniego formatosi in relazione alla diversa istanza di accesso agli atti dallo stesso presentata in data 5 gennaio 2023 e avente a oggetto parte della documentazione già richiesta con la precedente istanza del 21.11.2022 e comunque non ancora ostesa.
5. Con memoria del 3.3.2023, NZ RM ZA, preso atto del deposito a opera di parte resistente, nelle more del giudizio, della documentazione dallo stesso richiesta sia tramite l’istanza di accesso del 21.22.2022, sia tramite quella del 5.1.2023, ha dichiarato, sotto tale aspetto e in relazione a entrambi i ricorsi ex art. 116 c.p.a., l’intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti. Tuttavia, esso ha insistito per la condanna di ATC alla rifusione delle spese di lite in proprio favore, stante la soccombenza virtuale di quest’ultima.
6. Alla camera di consiglio del 8.3.2023, fissata a fini cautelari, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza di tal fatta e il Collegio ne ha quindi preso atto.
7. Con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 16.3.2026, parte ricorrente ha insistito, in via principale, per l’annullamento del ricorso e, in via subordinata, per l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art 34, comma 3, c.p.a.
8. all’udienza pubblica fissata, in via straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4 bis , c.p.a., in data 17.04.2026 e celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Tanto premesso e prendendo le mosse dalle domande spiegate, ex art. 116 c.p.a., da NZ RM ZA sia in relazione all’istanza di accesso del 21.22.2022, sia a quella del 5.1.2023, il Collegio dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti. Parte resistente, come peraltro ammesso da parte ricorrente, ha infatti, nel corso del giudizio, osteso integralmente la documentazione richiesta da NZ RM ZA.
2. Ciò posto, il ricorso introduttivo del giudizio ha a oggetto il provvedimento con cui ATC, in riferimento alla stagione di caccia al cinghiale 2022/2023, ha assegnato, all’esito della procedura disciplinata dal Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati (decreto del 4 maggio 2017 n. 1/REG), la zona n. 28 “Casalicchio” alla squadra di caccia collettiva denominata “La Beccaccia”, anziché alla squadra “Monte Cornacchia” (a quest’ultima è infatti stata assegnata la zona n. 29, zona “Bocca di Lepre”).
3. A fini della perimetrazione soggettiva della controversia, giova precisare come, in subiecta materia , la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio spetti, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto del 4 maggio 2017 n. 1/REG, al caposquadra.
Depongono in tal senso le seguenti circostanze: i ) si tratta di caccia svolta in forma collettiva (in squadra); ii ) il ruolo del caposquadra risulta compiutamente definito dal decreto in parola; iii ) il caposquadra rappresenta la squadra di riferimento, potendo esso presentare la domanda di iscrizione della stessa all’ATC e quindi interfacciarsi, a nome della squadra, con l’ATC.
Ai fini che qui interessano, il presente giudizio risulta quindi correttamente incardinato da NZ RM ZA, quale caposquadra della “Monte Cornacchia”, nei confronti del controinteressato, NE ON, quest’ultimo quale caposquadra di “La Beccaccia”.
4. Prima di entrare nel merito della vicenda che in questa sede ci occupa, il Collegio è tenuto a esaminare, in via pregiudiziale di rito, l’eccezione, sollevata da parte resistente, in relazione alla sopravvenuta carenza di interesse in capo ai ricorrenti, sul presupposto per il quale: i ) il presente gravame interesserebbe la stagione di caccia al cinghiale 2022/2023 che si sarebbe conclusa (nelle more del giudizio) in data 31.1.2023; ii ) essi avrebbero regolarmente svolto l’attività per cui è causa presso la zona n. 29 (“Bocca di lepre”) loro assegnata; iii ) essi, pertanto, non trarrebbero alcuna utilità dall’eventuale accoglimento del ricorso e quindi dal conseguente ipotetico annullamento del provvedimento di assegnazione in questa sede impugnato.
L’eccezione è fondata.
Come meglio si dirà infra, l’art. 10, comma 11, del menzionato decreto del 4 maggio 2017 n. 1/REG stabilisce che “ nel caso in cui due o più squadre richiedano la stessa zona di caccia, in mancanza di un accordo, l’assegnazione della zona viene effettuata dall’ATC sulla base di una graduatoria elaborata con i criteri di priorità di seguito riportati e nell'ordine appresso elencato: a) squadra già censita presso l’ATC da almeno tre anni, che abbia esercitato la caccia al cinghiale per tale periodo in maniera consecutiva con maggior numero di cacciatori iscritti all’ATC, residenti in uno dei Comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta o limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in aree protette e che hanno praticato la caccia al cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni […]”.
In altre parole, tra i criteri di priorità che ATC è tenuta a prendere in esame per l’assegnazione della zona di caccia al cinghiale richiesta contemporaneamente da due o più squadre di caccia si colloca quello della continuità almeno triennale nella zona di caccia oggetto di domanda.
Pertanto, in astratto, parte ricorrente avrebbe avuto interesse all’accertamento del diritto a conseguire l’assegnazione, per la stagione 2022/2023, della zona n. 28, anziché di quella 29, spiegando tale assegnazione effetti in riferimento alle successive stagioni venatorie, sub specie di posizione di vantaggio.
Sennonchè, sotto tale ultimo aspetto, parte ricorrente nulla ha dedotto circa gli esiti delle domande di assegnazione della zona n. 28 dalla stessa eventualmente presentate in riferimento alle stagioni di caccia successive, ossia quelle relative agli anni 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026.
Pertanto delle due l’una: se i ricorrenti, in tali periodi, sono risultati assegnatari dell’area n. 28 per cui è causa, allora l’accertamento della posizione di vantaggio derivante dall’accoglimento del presente gravame sarebbe a tali fini ininfluente, disponendo essi, ex se , del requisito della continuità triennale. Del resto, i ricorrenti, sempre in tali periodi, avrebbero per tal via conseguito il bene della vita cui anelavano, in disparte la battuta d’arresto, in punto di continuità, per la stagione 2022/2023.
Ove invece ai ricorrenti sia stato opposto, sempre in riferimento agli anni 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, il diniego dell’assegnazione della zona 28, allora essi avrebbero dovuto procedere all’impugnazione, tramite i motivi aggiunti, dei rispettivi verbali di assegnazione. In difetto di tale impugnazione, i ricorrenti non trarrebbero alcun vantaggio dall’annullamento (eventuale) del provvedimento gravato, essendosi di contro cristallizzati i (tre) provvedimenti di assegnazione delle aree per le tre stagioni successive (2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026) ed essendo quindi venuta meno la possibilità per gli stessi di beneficiare del criterio di priorità di cui all’art. 10, comma 11, lett. a) del menzionato regolamento, ossia della triennale continuità dello svolgimento dell’attività venatoria sulla medesima area.
L’omessa allegazione a opera dei ricorrenti delle circostanze di tal fatta frustra quindi l’interesse, in capo a essi, all’adozione, da parte del Collegio, della pronuncia costitutiva di annullamento del provvedimento gravato.
Deve quindi essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, in riferimento alla domanda caducatoria del provvedimento gravato, per sopravvenuta carenza di interesse in capo ai ricorrenti.
5. La reiezione della domanda spiegata dai ricorrenti, in via principale, impone al Collegio di passare all’esame della domanda da essi spiegata, in via subordinata, tesa all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art 34, comma 3, c.p.a.
Al riguardo, occorre premettere come l’interesse della parte ricorrente all’accertamento di tal fatta non possa attagliarsi né alla perdita del diritto della stessa di cacciare nell’area 28 (non avendo essa, come detto, allegato di aver impugnato i successivi provvedimenti di assegnazione delle zone di caccia), né alla violazione del diritto di cacciare tout court , in riferimento all’annualità 2022/2023 (avendo parte ricorrente svolto l’attività di tal fatta, seppure nell’ambito della zona n. 29). Consegue quindi che l’unico interesse atto a sorreggere l’accertamento ex art. 34, comma 3, c.p.a., tutto da comprovare in concreto, si potrebbe precisare nella minore concentrazione di cinghiali nella zona 29, rispetto a quella n. 28.
5.1. Ciò posto, occorre muovere, dal terzo motivo di ricorso, avente a oggetto la violazione dell’art. 21 quinquies L. 241/90 e quindi l’omessa revoca del provvedimento con cui ATC aveva, in riferimento alla stagione precedente, assegnato ai ricorrenti la zona n. 28. Più nel dettaglio, quest’ultimi ritengono che, in presenza di un provvedimento attributivo di un bene della vita al destinatario (assegnazione della zona n. 28), l’Amministrazione non avrebbe potuto caducarne gli effetti mediante atti o provvedimenti impliciti.
Sul punto, il Collegio, in omaggio al principio della radicalità del vizio (C.d.s., A.P., n. 15/2005), intende prendere le mosse da tale motivo di gravame in quanto, ove fondato, travolgerebbe l’intera procedura che, in tal caso, non avrebbe potuto aver luogo: ATC infatti non avrebbe, se così fosse, potuto assegnare a terzi un bene della vita in difetto della revoca del provvedimento che, in precedenza, lo aveva già assegnato ad altro e diverso soggetto.
Il motivo è infondato.
L’art. 10, comma 1, del menzionato decreto del 4 maggio 2017 n. 1/REG prevede che “ l’ATC, entro il 31 luglio di ogni anno, determina le zone di caccia da assegnare alle squadre ”; il comma 2 stabilisce poi che “ a ciascuna squadra […] in tutto il territorio regionale può essere assegnata una sola zona di caccia su cui praticare in forma esclusiva la caccia al cinghiale […] sulla base dell’istanza formulata dalla stessa ”.
Le dedotte circostanze consentono quindi ad ATC di assegnare annualmente le zone di caccia alle singole squadre che ne abbiano fatto richiesta, seppure nel rispetto dei criteri stabilii dal regolamento. Consegue che, a fronte di un’assegnazione annuale, il provvedimento di tal fatta cessa di produrre i propri effetti alla scadenza della singola stagione di caccia, senza che ATC debba procedere alla revoca dello stesso. Del resto, l’istituto della revoca opera con riferimento ai provvedimenti di durata e non anche in riferimento a quelli sottoposti a termine finale e che, al tempo di proposizione del presente gravame, hanno già cessato di produrre i propri effetti.
Né, in senso contrario, depone l’art. 10, comma 2, del menzionato decreto che stabilisce che le zone di caccia possono essere assegnate “ per un periodo massimo di 5 anni ”, atteso che, da un lato, trattasi di mera facoltà dell’Amministrazione che deve risultare espressamente dal provvedimento di assegnazione (e così non è nel caso di specie); dall’altro, dalla disamina della documentazione versata in atti (con particolare riferimento alle domande annuali di assegnazione delle zone di caccia provenienti dalle singole squadre), si evince come ATC procedesse alle assegnazioni stagione per stagione.
In disparte quanto precede, la doglianza in esame sarebbe in ogni caso stata priva di fondamento, atteso che, a tutto concedere, i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare, tempestivamente, l’avviso pubblico con cui ATC aveva manifestato la volontà di mettere a bando la zona n. 28 che in questa sede ci occupa. E non avendo essi proceduto in tal senso, la doglianza di tal fatta, in questa sede, sarebbe stata comunque inammissibile.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso, che deve essere ora esaminato sempre in omaggio al criterio della radicalità del vizio (infatti, se accolto, esso travolgerebbe l’intera procedura di assegnazione, perché incardinata in violazione dei presupposti di legge), i ricorrenti hanno eccepito l’illegittimità della procedura di assegnazione delle zone di caccia, in ragione dell’omessa pubblicazione dell’avviso di gara di cui all’art. 10, comma 13, del citato decreto (che prevede che i provvedimento di assegnazione seguono un “ procedimento avviato con avviso pubblicato almeno un mese prima della loro adozione ed inviato alla Regione ”).
Il motivo è infondato.
Parte ricorrente, con memoria di costituzione del 2 febbraio 2023, ha dedotto e asseverato che l’avviso de quo è stato pubblicato telematicamente (cfr. doc. 1 indice di parte resistente). Infatti, ATC ha versato in atti il link pubblicamente consultabile (https://www.atcavezzano.it/2022/05/09/caccia-al-cinghiale-in forma-collettiva-deroghe-al-regolamento-e-nuovo-modulo/), tramite il quale può essere reperito il modulo per l’assegnazione delle aree di caccia al cinghiale per la stagione 2022/2023.
In disparte quanto precede, avendo parte ricorrente tempestivamente depositato la relativa domanda di assegnazione dell’area, essa ha dimostrato di essere a conoscenza dell’avviso in parola e quindi dall’eventuale omessa pubblicazione, essa non avrebbe subito alcun pregiudizio.
5.3. Passando ora all’esame del primo motivo di ricorso, esso contiene a sua volta due specifiche doglianze. Quanto alla prima, i ricorrenti si dolgono dell’erronea istruttoria da parte di ATC circa i requisiti dei ricorrenti in relazione a quanto stabilito dall’art. 10, comma 1, del regolamento già citato. Quanto alla seconda, i ricorrenti hanno eccepito l’omessa pubblicazione della graduatoria finale da parte di ATC, che avrebbe omesso di indicare i criteri utilizzati e i punteggi riportati da ciascuna squadra partecipante.
5.3.1. Sempre sulla base del criterio della radicalità del vizio dedotto, occorre muovere dalla seconda subdoglianza in quanto, ove fondata, indurrebbe il Collegio ad annullare il provvedimento di assegnazione per difetto di motivazione.
Il motivo è infondato.
L’art. 10, comma 11, del citato decreto così recita: “ nel caso in cui due o più squadre richiedano la stessa zona di caccia, in mancanza di un accordo, l’assegnazione della zona viene effettuata dall’ATC sulla base di una graduatoria elaborata con i criteri di priorità di seguito riportati e nell’ordine appresso elencato […]”.
Ebbene la norma in esame impone ad ATC, unicamente, di stilare una graduatoria circa l’assegnazione delle zone di caccia la quale, pur dovendo essere redatta sulla base dei criteri di priorità ivi indicati, tuttavia non deve esplicitamente recare l’attribuzione del relativo punteggio, ovvero la relativa motivazione.
5.3.2. Passando quindi all’esame della prima subdoglianza, i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 10, comma 11, del decreto del 4 maggio 2017 n. 1/REG, non avendo ATC valutato che la squadra “Monte Cornacchia”, a differenza della squadra “La beccaccia”, avrebbe concretamente svolto l’attività venatoria, in modo continuativo per tre anni presso l’area n. 28, con il maggior numero di cacciatori iscritti all’ATC. Di qui, essa avrebbe avuto diritto all’assegnazione della stessa in luogo dall’area 29.
Sul punto parte resistente ha invece controdedotto che anche la squadra “La beccaccia” sarebbe stata assegnataria, per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022, della medesima area n.28, cosicchè essa avrebbe avuto, nell’ultimo triennio, il maggior numero di cacciatori iscritti all’ATC.
Il motivo dedotto dai ricorrenti, e appena compendiato, è fondato.
L’art. 10, comma 11, lett. a) del decreto del 4 maggio 2017 n. 1/REG individua il criterio di priorità che può essere come di seguito riassunto: i ) la “ squadra risulti già censita presso l’ATC da almeno tre anni ”; ii ) essa ha esercitato la caccia al cinghiale per 3 anni in maniera consecutiva “ con il maggior numero di cacciatori iscritti all’ATC, residenti in uno dei Comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta o limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in aree protette e che hanno praticato la caccia al cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni ”.
In altre parole, il criterio di priorità fissato dalla norma in parola risulta soddisfatto se, al tempo della presentazione della domanda di iscrizione alla stagione venatoria (nel caso di specie stagione 2022/2023), la squadra istante annovera, al suo interno, il maggior numero di cacciatori che, nel triennio precedente, abbia concretamente svolto, sull’area richiesta, attività venatoria; e ciò in disparte la circostanza che i singoli cacciatori, nel triennio precedente, abbiano ivi praticato la caccia al cinghiale con altre e diverse squadre, perchè ciò che rileva, ai fini dell’assegnazione della zone richiesta, è che i cacciatori in forza alla squadra istante abbiano, nel triennio precedente alla presentazione della domanda di assegnazione, cacciato nell’area oggetto della domanda (nel caso di specie, l’area n. 28).
Sotto tale aspetto, parte ricorrente ha dimostrato per tabulas (cfr. docc. 70, 71, 73, 74 e 76), che solo 7 dei componenti della squadra “Monte Cornacchia” (ET RG, LO ON, PA RG, ME ZA, FA ZA, LO VA e AL VA) non hanno praticato la caccia al cinghiale nella zona n. 28 negli ultimi tre anni, mentre gli i restanti 9 cacciatori che compongono la squadra ricorrente hanno, invece, tutti praticato la caccia al cinghiale nella suddetta zona n. 28 nelle ultime tre stagioni venatorie (NZ RM ZA, IN AN, NT NF, AN NE, IG NE, PE ST, VA AC, IG TE, NI OT). E ciò in quanto quest’ultimi, nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021, hanno svolto attività venatoria nella squadra “Senza Penzer” e, nella stagione 2021/2022, all’interno della squadra “Monte Cornacchia”, giusta verbali dei registri di battuta (cfr. docc. 70, 71, 73, 74 e 76).
Di contro, solo 5 dei componenti della squadra “La Beccaccia” hanno praticato (peraltro all’interno della squadra “Monte Cornacchia”) la caccia al cinghiale nella zona 28, nelle stagioni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (LL ZA, AL VA, UI OT, VI VA, ET ON), come si evince dai relativi verbali dei registri di battuta (cfr. docc. 70, 73 e 76).
Tali circostanze, oltre a risultare dai documenti versati in atti dalle parti, non risultano nemmeno contestati da parte resistente, che si è invece limitata a provare la circostanza, astratta, per la quale anche la squadra “La Beccaccia”, nelle stagioni venatorie 2020/21 e all’anno 2021/22 (insieme alla Monte Cornacchia), abbia fatto domanda di assegnazione per la zona n. 28.
Sennonchè, per quanto prima detto, trattasi di circostanza neutra, in quanto la mera (co)assegnazione di un’area a una squadra nulla dice circa l’effettivo svolgimento presso di essa dell’attività venatoria da parte dei propri iscritti.
A ciò deve essere aggiunto come la squadra “La Beccaccia”, in riferimento alla stagione “2019/2020”, abbia svolto attività venatoria esclusivamente in riferimento alla zona n. 29 “Bocca di lepre” (cfr. doc. 69 che contiene nn. 26 verbali del registro di battuta), cosicchè i suoi componenti non hanno, in tale periodo, cacciato in concreto nella diversa area n. 28.
Alla luce di quanto precede, il Collegio è tenuto ad accertare, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’illegittimità del verbale del Comitato di gestione dell’ATC di ZZ n. 7 del 1° agosto 2022.
6. Tirando le fila del discorso, il Collegio: a) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in ordine alle domande ex artt. 116 c.p.a.; b) dichiara l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, della domanda di annullamento spiegata dai ricorrenti; c) accerta, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’illegittimità del verbale del Comitato di gestione dell’ATC di ZZ n. 7 del 1° agosto 2022.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per ciò che concerne la parte resistente costituita, mentre possono essere compensate, tra tutte le parti, in riferimento alla posizione del controinteressato che non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, coì provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in ordine alle domande ex artt. 116 c.p.a.;
- dichiara l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, della domanda di annullamento spiegata dai ricorrenti;
- accerta, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’illegittimità del verbale del Comitato di gestione dell’ATC di ZZ n. 7 del 1° agosto 2022;
- compensa le spese di lite del giudizio tra il controinteressato, da un lato, e tutte le altre parti del giudizio dall’altro;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite del giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in € 500,00, oltre accessori di legge; fermo e impregiudicato il diritto del ricorrente di ripetere quanto da esso esborsato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RO, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
IA OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA OR | AN RO |
IL SEGRETARIO