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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/10/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Paola Belvedere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta a N. 2698/2024 R.G. promossa da
E , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
RA OR ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Parma, Borgo
XX Marzo n. 1
contro
FU E FU CP_1 Per_1 CP_2
, contumaci Per_1
In punto di: usucapione
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza in data 2.10.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
e , dopo aver dedotto di essere divenuti Parte_1 Parte_2 comproprietari di taluni immobili posti nel Comune di Solignano - come meglio identificati in ricorso - in qualità di eredi del defunto padre , hanno CP_3 rappresentato che da circa 40 anni, dapprima il de cuius e in seguiti gli stessi, hanno posseduto i predetti immobili in via esclusiva in modo pubblico, pacifico e ininterrotto. Hanno, quindi, chiesto che venga dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà degli immobili per cui è causa e, dunque, delle restanti quote facenti capo ai resistenti.
La domanda è fondata e merita, quindi, accoglimento.
Ed, infatti, i testi escussi, , e hanno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 confermato che , prima, e i di lui due figli e CP_3 Parte_1 Pt_2
, dopo, hanno utilizzato in via esclusiva sia i terreni in argomento,
[...] provvedendo alla relativa coltivazione, sia i fabbricati in questione, di cui detengono in via esclusiva le chiavi, godendone e curandone la relativa manutenzione.
Tenuto, quindi, delle dichiarazioni rese dai testi escussi, da valutarsi in uno alla documentazione versata in atti e al comportamento processuale dei resistenti rimasti contumaci, deve ritenersi provato che i comproprietari e Parte_1
abbiano usucapito la quota degli altri comproprietari convenuti per Parte_2 avere esteso la propria signoria di fatto sulla res communis sin da oltre venti anni in termini di esclusività, godendo del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e, quindi, con una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non uti con dominus.
La domanda proposta merita, pertanto, accoglimento.
In ragione della natura della causa e valutato il comportamento processuale non oppositivi dei resistenti rimasti contumaci, nulla può disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, nella persona del Giudice Unico dott. Paola Belvedere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
2 1) accerta e dichiara che e sono divenuti Parte_1 Parte_2 proprietari esclusivi per intervenuta usucapione degli immobili così identificati:
Catasto terreni Comune di Solignano, foglio 62 particella 40;
Catasto terreni Comune di Solignano, foglio 62 particella 54;
Catasto terreni Comune di Solignano, foglio 62 particella 57 sub. 1;
Catasto terreni Comune di Solignano, foglio 62 particella 70 sub. 2;
Catasto fabbricati Comune di Solignano, foglio 62 particella 245, Località
Case Oppici n. 117, piano T-1 (già Catasto terreni Comune di Solignano, foglio 62, particella 68);
Catasto fabbricati Comune di Solignano, foglio 62 particella 246, Località
Case Oppici n. 117, piano S1-T (già Catasto terreni Comune di Solignano, foglio 62, particella 176);
2) ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente di provvedere alla trascrizione della presente sentenza di intervenuta usucapione con esonero da responsabilità;
3) nulla sulle spese di lite.
Così è deciso in Parma in data 22.10.2025.
Il Giudice Unico
dott. Paola Belvedere
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