CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1073/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6300/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_____1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 671/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22.7.2025 ad Agenzia delle Entrate – OS e depositato telematicamente il
10.09.2025 la Ricorrente_1 s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Nominativo_1 impugnava il provvedimento di diniego che era stato notificato il 26.05.2025 con il quale era stata rigettata l'istanza presentata il 17.01.2025 di annullamento in autotutela del preavviso di fermo amministrativo avente ad oggetto l'autovettura Land Rover ESL1 immatricolata in data 8.11.2011 e tg. Targa_1 Il diniego era stato motivato con la mancata dimostrazione della strumentalità del veicolo da sottoporre a fermo amministrativo.
La ricorrente rilevava che l'auto oggetto del provvedimento impugnato (basato su crediti tributari di un complessivo ammontare di €.63.279,85) costituiva l'unico mezzo aziendale utilizzato esclusivamente dall'amministratore per la esecuzione dei servizi di controllo sul territorio inerenti all'attività di gestione - diretta o per conto di committenti pubblici o privati - di servizi nel settore pubblicitario che costituivano l'oggetto sociale. Allegava, a sostegno, documentazione relativa alla iscrizione dell'autovettura nel registro dei beni ammortizzabili, alla visura camerale e fatture emesse in ordine all'attività sociale svolta.
La parte convenuta chiedeva il rigetto del ricorso rilevando come la ricorrente non avesse dato dimostrazione della effettiva strumentalità del mezzo da sottoporre a fermo e come la giurisprudenza più recente, mutando alcuni precedenti orientamenti più favorevoli al contribuente, richiedesse una prova stringente e rigorosa dei fatti idonei a superare la presunzione di non strumentalità rispetto all'attività sociale del bene mobile registrato utilizzato dall'imprenditore.
La Corte, all'odierna udienza, decideva come da parte dispositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si rileva dalla pregressa narrazione del fatto, la questione che si pone nella fattispecie attiene alla presenza, o meno, del requisito della “strumentalità” che evita il fermo amministrativo., con riferimento all'autovettura per cui è causa.
La citata misura cautelare, disciplinata dall'art. 86 d.P.R. 602/1973, impedisce di circolare con un veicolo sul quale sia stato iscritto appunto il fermo nel P.R.A. “salvo che, entro trenta giorni dalla notifica del preavviso di fermo, il debitore dimostri che il bene mobile sia strumentale all'attività d'impresa o professionale esercitata”. Affinché, pertanto, il debitore possa evitare l'iscrizione del fermo amministrativo da parte dell'agente della riscossione incaricato di recuperare il credito iscritto a ruolo, è necessario che sia data la prova della strumentalità del veicolo.
Sul punto, recentemente la Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 34813/2024 e 7156/2025, ha chiarito che la strumentalità deve essere oggetto di una specifica prova offerta dal contribuente e che la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio da parte del contribuente di un'attività d'impresa o professionale ed ha specificato che “non soccorrono, a tal fine, neppure le risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e le deduzioni dei costi ivi applicate per i veicoli, occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività”.
Ciò premesso, rileva la Corte che dai documenti che parte istante ha prodotto e dalla considerazione della natura dell'oggetto sociale della società istante che, come si ricava dalla visura camerale allegata, si identifica in “esercizio nel settore pubblicitario, sia in gestione diretta che per conto di enti pubblici e privati, di servizi di marketing o telemarketing …. e di distribuzione e affissione di materiale propagandistico, giornali, volantini e altri strumenti di promozione di contenuti culturali, sportivi, politici e sociali”, si può dedurre che ricorrono sufficienti elementi che consentono di affermare che la vettura in questione sia necessaria alla società istante per l'esercizio dell'attività sociale.
Si tratta, infatti, di una società a responsabilità limitata di natura unipersonale (l'amministratore e il legale rappresentante coincidono); che non si avvale della collaborazione di dipendenti;
proprietaria della vettura che è ad essa stata intestata e inserita nel registro dei beni ammortizzabili e che viene sistematicamente utilizzata dall'amministratore il quale provvede all'affissione del materiale pubblicitario predisposto e controlla sul territorio cittadino se i manifesti restini integri nel tempo di affissione e consentano lo svolgimento della funzione cui essi sono predisposti. Deve, quindi, ritenersi che la presunzione di utilizzazione promiscua (per scopi sociali e personali) che connota il veicolo sia, nel caso di specie, superata dalla sua iscrizione tra i beni ammortizzabili e dalla sua utilizzazione, quantomeno di entità prevalente, per l'esercizio dell'attività imprenditoriale. Il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa
è strettamente collegato e dipendente dall'utilizzo dell'unica vettura in quanto la tipologia di attività imprenditoriale che la ricorrente svolge è strettamente correlata all'utilizzo e all'impiego della vettura che consente all'amministratore di spostarsi per affiggere gli strumenti pubblicitari creati. Eiste, pertanto, il requisito dell'inerenza dei costi fiscali deducibili sostenuti nell'sercizio dell'attività imprenditoriale per l'impiego del veicolo mentre restano confinati nella marginalità (o comunque secondarietà) quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento e, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese di causa vanno poste a carico della parte resistente nella misura quantificata in parte dispositiva e rapportata al valore economico della controversia.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 1.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6300/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_____1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 671/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22.7.2025 ad Agenzia delle Entrate – OS e depositato telematicamente il
10.09.2025 la Ricorrente_1 s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Nominativo_1 impugnava il provvedimento di diniego che era stato notificato il 26.05.2025 con il quale era stata rigettata l'istanza presentata il 17.01.2025 di annullamento in autotutela del preavviso di fermo amministrativo avente ad oggetto l'autovettura Land Rover ESL1 immatricolata in data 8.11.2011 e tg. Targa_1 Il diniego era stato motivato con la mancata dimostrazione della strumentalità del veicolo da sottoporre a fermo amministrativo.
La ricorrente rilevava che l'auto oggetto del provvedimento impugnato (basato su crediti tributari di un complessivo ammontare di €.63.279,85) costituiva l'unico mezzo aziendale utilizzato esclusivamente dall'amministratore per la esecuzione dei servizi di controllo sul territorio inerenti all'attività di gestione - diretta o per conto di committenti pubblici o privati - di servizi nel settore pubblicitario che costituivano l'oggetto sociale. Allegava, a sostegno, documentazione relativa alla iscrizione dell'autovettura nel registro dei beni ammortizzabili, alla visura camerale e fatture emesse in ordine all'attività sociale svolta.
La parte convenuta chiedeva il rigetto del ricorso rilevando come la ricorrente non avesse dato dimostrazione della effettiva strumentalità del mezzo da sottoporre a fermo e come la giurisprudenza più recente, mutando alcuni precedenti orientamenti più favorevoli al contribuente, richiedesse una prova stringente e rigorosa dei fatti idonei a superare la presunzione di non strumentalità rispetto all'attività sociale del bene mobile registrato utilizzato dall'imprenditore.
La Corte, all'odierna udienza, decideva come da parte dispositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si rileva dalla pregressa narrazione del fatto, la questione che si pone nella fattispecie attiene alla presenza, o meno, del requisito della “strumentalità” che evita il fermo amministrativo., con riferimento all'autovettura per cui è causa.
La citata misura cautelare, disciplinata dall'art. 86 d.P.R. 602/1973, impedisce di circolare con un veicolo sul quale sia stato iscritto appunto il fermo nel P.R.A. “salvo che, entro trenta giorni dalla notifica del preavviso di fermo, il debitore dimostri che il bene mobile sia strumentale all'attività d'impresa o professionale esercitata”. Affinché, pertanto, il debitore possa evitare l'iscrizione del fermo amministrativo da parte dell'agente della riscossione incaricato di recuperare il credito iscritto a ruolo, è necessario che sia data la prova della strumentalità del veicolo.
Sul punto, recentemente la Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 34813/2024 e 7156/2025, ha chiarito che la strumentalità deve essere oggetto di una specifica prova offerta dal contribuente e che la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio da parte del contribuente di un'attività d'impresa o professionale ed ha specificato che “non soccorrono, a tal fine, neppure le risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e le deduzioni dei costi ivi applicate per i veicoli, occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività”.
Ciò premesso, rileva la Corte che dai documenti che parte istante ha prodotto e dalla considerazione della natura dell'oggetto sociale della società istante che, come si ricava dalla visura camerale allegata, si identifica in “esercizio nel settore pubblicitario, sia in gestione diretta che per conto di enti pubblici e privati, di servizi di marketing o telemarketing …. e di distribuzione e affissione di materiale propagandistico, giornali, volantini e altri strumenti di promozione di contenuti culturali, sportivi, politici e sociali”, si può dedurre che ricorrono sufficienti elementi che consentono di affermare che la vettura in questione sia necessaria alla società istante per l'esercizio dell'attività sociale.
Si tratta, infatti, di una società a responsabilità limitata di natura unipersonale (l'amministratore e il legale rappresentante coincidono); che non si avvale della collaborazione di dipendenti;
proprietaria della vettura che è ad essa stata intestata e inserita nel registro dei beni ammortizzabili e che viene sistematicamente utilizzata dall'amministratore il quale provvede all'affissione del materiale pubblicitario predisposto e controlla sul territorio cittadino se i manifesti restini integri nel tempo di affissione e consentano lo svolgimento della funzione cui essi sono predisposti. Deve, quindi, ritenersi che la presunzione di utilizzazione promiscua (per scopi sociali e personali) che connota il veicolo sia, nel caso di specie, superata dalla sua iscrizione tra i beni ammortizzabili e dalla sua utilizzazione, quantomeno di entità prevalente, per l'esercizio dell'attività imprenditoriale. Il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa
è strettamente collegato e dipendente dall'utilizzo dell'unica vettura in quanto la tipologia di attività imprenditoriale che la ricorrente svolge è strettamente correlata all'utilizzo e all'impiego della vettura che consente all'amministratore di spostarsi per affiggere gli strumenti pubblicitari creati. Eiste, pertanto, il requisito dell'inerenza dei costi fiscali deducibili sostenuti nell'sercizio dell'attività imprenditoriale per l'impiego del veicolo mentre restano confinati nella marginalità (o comunque secondarietà) quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento e, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese di causa vanno poste a carico della parte resistente nella misura quantificata in parte dispositiva e rapportata al valore economico della controversia.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 1.500,00 oltre accessori di legge.