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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 8236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8236 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa IA IN in data 12.11.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.8959/2025 R.G lavoro e previdenza
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Emanuele Improta.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t. CP_1 rapp.to e difeso dal funzionario delegato, dott. Lucio Schettini (subentrato al precedente difensore)
RESISTENTE oggetto: diritto ai ratei di indennità di frequenza con relativa condanna. conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 08.04.2025 l'epigrafata ricorrente ha esposto di essere già invalida civile con indennità di frequenza dal Luglio 2012, requisito sanitario confermato all'ultima visita di revisione del 07.11.2017 che l'ha riconosciuta “invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (l.118/71 l.289/90) - indennità di frequenza” con decorrenza dalla data della visita di revisione;
di avere ritualmente percepito l'indennità di frequenza fino a Giugno
2024; di avere ritualmente svolto la frequenza di un centro riabilitativo anche nel periodo estivo (da
Luglio a Settembre 2024 ed essendo nel frattempo divenuta maggiorenne, di avere inoltrato all CP_1 in data 12.11.2024 domanda di ricostituzione della prestazione di invalidità civile) ai fini dell'accertamento dei requisiti socio-economici per il diritto all'indennità di frequenza e del relativo pagamento per i mesi estivi da Luglio a Settembre 2024, allegando la predetta certificazione di frequenza estiva, ricevendo notizia del rigetto della richiesta con provvedimento del 24.02.2025
1 inconferente. Ella ritenuta l'ammissibilità del ricorso e la fondatezza della sua richiesta di percezione dell'indennità di frequenza nei mesi estivi dell'anno 2024 sussistendo i requisiti ex lege previsti, ha concluso chiedendo di “ Accertare il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità di frequenza per il periodo da Luglio a Settembre 2024 e, di conseguenza, dichiarare che per tale periodo ha maturato l'importo complessivo pari ad €1030,98 oltre interessi legali o maggior somma da svalutazione monetaria decorrenti dal
121° successivo alla presentazione della domanda amm.va del 12.11.2024 sino al saldo effettivo. Condannare CP_ per l'effetto al pagamento nei confronti di parte ricorrente dell'importo complessivo di €1030,98 già maturato a titolo di indennità di frequenza per il periodo da Luglio a Settembre 2024, oltre interessi legali o maggior somma da svalutazione monetaria decorrenti dal 121° successivo alla presentazione della domanda CP_ amm.va del 12.11.2024 sino al saldo effettivo. Condannare, altresì, al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. - nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014
e con aumento del compenso tabellare ex art.4 comma 1 bis D.M. 55/2014 - con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
L' , costituitosi in giudizio, ha dedotto l'intervenuto pagamento dell'importo spettante alla CP_1 ricorrente per il titolo rivendicato in giudizio, con il cedolino di settembre 2025 e ha concluso chiedendo “all'esito dell'accertamento del pagamento dei ratei arretrati, dichiari cessata la materia del contendere;
per le spese di lite si rimette alla giustizia”.
Lette le note di trattazione scritta, sulle mutate conclusioni di parte ricorrente, la causa è stata decisa in data odierna, scaduto il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. con separata sentenza.
La pronuncia richiesta dall e condivisa da parte ricorrente può essere disposta in CP_1 conformità. Ed invero, tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito
(Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della
2 decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Quanto alle spese, esse cedono a carico dell che ha provveduto al pagamento della CP_1 prestazione successivamente al deposito del ricorso, senza aver giustificato il tardivo pagamento, oltre l'inutile decorso del termine di 120 gg per provvedere. Non si fa luogo all'incremento delle spese, richiesto ai sensi dell'art.4 comma 1 bis D.M. 55/2014, dal momento che l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali non ha agevolato lo studio e la decisione della controversia per cui alcuna maggiorazione è dovuta (cfr. Cass. n. 37692/2022 Cass 15572/2022).
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in € 392,15 CP_1 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 12.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa IA IN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa IA IN in data 12.11.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.8959/2025 R.G lavoro e previdenza
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Emanuele Improta.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t. CP_1 rapp.to e difeso dal funzionario delegato, dott. Lucio Schettini (subentrato al precedente difensore)
RESISTENTE oggetto: diritto ai ratei di indennità di frequenza con relativa condanna. conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 08.04.2025 l'epigrafata ricorrente ha esposto di essere già invalida civile con indennità di frequenza dal Luglio 2012, requisito sanitario confermato all'ultima visita di revisione del 07.11.2017 che l'ha riconosciuta “invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (l.118/71 l.289/90) - indennità di frequenza” con decorrenza dalla data della visita di revisione;
di avere ritualmente percepito l'indennità di frequenza fino a Giugno
2024; di avere ritualmente svolto la frequenza di un centro riabilitativo anche nel periodo estivo (da
Luglio a Settembre 2024 ed essendo nel frattempo divenuta maggiorenne, di avere inoltrato all CP_1 in data 12.11.2024 domanda di ricostituzione della prestazione di invalidità civile) ai fini dell'accertamento dei requisiti socio-economici per il diritto all'indennità di frequenza e del relativo pagamento per i mesi estivi da Luglio a Settembre 2024, allegando la predetta certificazione di frequenza estiva, ricevendo notizia del rigetto della richiesta con provvedimento del 24.02.2025
1 inconferente. Ella ritenuta l'ammissibilità del ricorso e la fondatezza della sua richiesta di percezione dell'indennità di frequenza nei mesi estivi dell'anno 2024 sussistendo i requisiti ex lege previsti, ha concluso chiedendo di “ Accertare il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità di frequenza per il periodo da Luglio a Settembre 2024 e, di conseguenza, dichiarare che per tale periodo ha maturato l'importo complessivo pari ad €1030,98 oltre interessi legali o maggior somma da svalutazione monetaria decorrenti dal
121° successivo alla presentazione della domanda amm.va del 12.11.2024 sino al saldo effettivo. Condannare CP_ per l'effetto al pagamento nei confronti di parte ricorrente dell'importo complessivo di €1030,98 già maturato a titolo di indennità di frequenza per il periodo da Luglio a Settembre 2024, oltre interessi legali o maggior somma da svalutazione monetaria decorrenti dal 121° successivo alla presentazione della domanda CP_ amm.va del 12.11.2024 sino al saldo effettivo. Condannare, altresì, al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. - nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014
e con aumento del compenso tabellare ex art.4 comma 1 bis D.M. 55/2014 - con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
L' , costituitosi in giudizio, ha dedotto l'intervenuto pagamento dell'importo spettante alla CP_1 ricorrente per il titolo rivendicato in giudizio, con il cedolino di settembre 2025 e ha concluso chiedendo “all'esito dell'accertamento del pagamento dei ratei arretrati, dichiari cessata la materia del contendere;
per le spese di lite si rimette alla giustizia”.
Lette le note di trattazione scritta, sulle mutate conclusioni di parte ricorrente, la causa è stata decisa in data odierna, scaduto il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. con separata sentenza.
La pronuncia richiesta dall e condivisa da parte ricorrente può essere disposta in CP_1 conformità. Ed invero, tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito
(Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della
2 decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Quanto alle spese, esse cedono a carico dell che ha provveduto al pagamento della CP_1 prestazione successivamente al deposito del ricorso, senza aver giustificato il tardivo pagamento, oltre l'inutile decorso del termine di 120 gg per provvedere. Non si fa luogo all'incremento delle spese, richiesto ai sensi dell'art.4 comma 1 bis D.M. 55/2014, dal momento che l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali non ha agevolato lo studio e la decisione della controversia per cui alcuna maggiorazione è dovuta (cfr. Cass. n. 37692/2022 Cass 15572/2022).
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in € 392,15 CP_1 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 12.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa IA IN
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