Articolo 82 quinquies della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 82 quaterArticolo 83
Versione
11 luglio 1990
Art. 82-quinquies. (((Estinzione del reato. Revoca della
sospensione.)

1 Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette un delitto non colposo punibile con la sola reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.
2. La sospensione dell'esecuzione e' revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione))
Entrata in vigore il 11 luglio 1990