Articolo 112 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
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14 aprile 1979
Art. 112.
Per l'attuazione dell' articolo 17, primo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 , il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 9448 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1979, la quota parte dei residui esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978 sui capitoli numeri 7254, 7764, 8562, 8886, 8887, 8888, 8889 e 8896 del medesimo stato di previsione.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979