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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 3601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3601 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 983/2022
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile – nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 983 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, residente in [...]
n.13 ed elettivamente domiciliata in AV (CE) alla via Ettore Corcioni n.63 presso lo studio dell'avv. Mario De Michele, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E nato ad [...] il [...] (C.F.: CP_1
), residente in [...]
Curtis n.13 ed elettivamente domiciliato in Cesa (CE) alla via Atellana n.56 presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Guida e Francesco Paolo Legnante, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori costituiti concludevano come da scritti conclusionali depositati nel termine fissato ex art. 190 c.p.c.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., come da annotazione di cancelleria.
FATTO E DIRITTO
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27.01.2022 premetteva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con l'odierno resistente, il 04 CP_1 giugno 2005 in Cesa (CE), in regime di separazione dei beni, evidenziando che da tale unione erano nate due figlie, (l'08.04.2009) e Per_1 Per_2
(l'11.06.2013).
Nel dettaglio, la ricorrente rappresentava che, ormai da tempo, l'affectio coniugalis era venuta meno a causa di incompatibilità caratteriali ed insanabili situazioni di contrasto che avevano reso non più tollerabile la convivenza familiare.
A tal proposito, la sig.ra precisava che i coniugi avevano inizialmente Pt_1 deciso di concordare le condizioni della separazione, provvedendo a depositare ricorso per la separazione consensuale innanzi al Tribunale di Napoli Nord;
tuttavia, il sig. aveva improvvisamente revocato il proprio consenso ad CP_1
pag. 2/11 una definizione in via bonaria della controversia.
Per questi motivi
, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con affidamento congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori;
domandava inoltre l'assegnazione in suo favore della casa coniugale – di proprietà del marito – nonché fissarsi a carico del ricorrente l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile pari a € 450,00, a titolo di concorso al mantenimento delle minori, oltre alla contribuzione per le spese mediche, scolastiche, ricreativi e di istruzione, nella misura del 50%.
Instaurato il contraddittorio, in data 13.05.2022 si costituiva il resistente CP_1
il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava in
[...] fatto e in diritto l'avversa prospettazione dei fatti chiedendo, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione alla moglie per aver causato l'intollerabilità della convivenza, per gravi violazioni dei doveri familiari.
In particolare, egli evidenziava di essere stato affetto, a partire dall'anno 2020 da ipertensione, depressione e tachicardia;
a fronte di tali patologie, la resistente non aveva fornito alcuna assistenza morale e materiale al coniuge, trascurando il marito, e non perdendo occasione per denigrarlo, anche in presenza ei dei figli e mediante la pubblicazione di post dal contenuto offensivo sui social-network.
Alla luce di tali circostanze, il resistente aveva deciso di lasciare la casa coniugale per poi farvi ritorno dopo circa un mese.
Aggiungeva, inoltre, che nel mese di maggio 2021, la sig.ra si era Pt_1
allontanata assieme alle figlie, per un breve lasso di tempo, dalla dimora familiare, avviando, all'insaputa del marito, la procedura per la separazione.
Infine, il sig. precisava di essersi recato, nel mese di novembre 2021, al CP_1
pronto soccorso dell'ospedale “Moscati” di AV, a seguito di un'aggressione che egli aveva subito dal suocero.
Sulla scorta di quanto indicato in via di fatto in comparsa, il resistente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie,
pag. 3/11 l'affidamento congiunto delle figlie con collocazione privilegiata presso la madre, la fissazione a suo carico di un contributo mensile pari a € 450,00 a titolo di mantenimento delle minori nonché la divisione materiale della casa coniugale, al fine di ricavare due distinti immobili.
All'esito dell'udienza presidenziale del 24.05.2022, il Presidente f.f., sentite le parti, fallito il tentativo di conciliazione e udite le richieste formulate dai procuratori, nominava il G.I. ed emetteva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: autorizzava i coniugi a vivere separati;
dichiarava lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ai sensi dell'art. 19 co. 2 c.c., disponeva l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, a cui assegnava la casa coniugale, e fissava l'obbligo in capo al sig. di contribuire al mantenimento della prole con CP_1
un assegno mensile pari a € 450,00 (€ 225,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione monetaria annuale secondo l'indice Istat, e al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Quanto al diritto/dovere di visita del padre, salvo diverso accordo tra le parti, provvedeva alla regolamentazione mediante il seguente calendario: il ricorrente potrà tenere con sé i minori due pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 20.00; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza.
All'udienza del 17.05.2023, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,, il G.I. sottoponeva alla parti la seguente proposta di conciliazione della lite ex art. 185 bis c.p.c.: “conferma delle condizioni stabilite nell'ordinanza presidenziale;
rinuncia ad ogni altra domanda;
compensazione integrale delle spese di lite”; quindi, rinviava al 16.10.2023.
pag. 4/11 All'udienza seguente, differita al 13.12.2023 per esigenze di ruolo, il G.I., udite le parti e tenuto conto dell'intenzione, manifestata da entrambi i coniugi, di non aderire alla predetta proposta conciliativa, disponeva il monitoraggio dei Servizi
Sociali competenti per territorio sul nucleo familiare materno e paterno e invitava le parti ad attivare percorsi di rafforzamento della genitorialità.
In data 08.03.2024 il Servizio Sociale del comune di Gricignano di AV provvedeva a depositare la relazione richiesta, mentre, mediante note scritte depositate in data 15.03.2024 parte ricorrente evidenziava che il sig. CP_1 non provvedeva a versare l'importo mensile stabilito a suo carico a titolo di mantenimento delle figlie minori, né partecipava al pagamento delle spese straordinarie;
pertanto, rappresentava che nei confronti del resistente era stato instaurato il giudizio di pignoramento presso terzi n. 104/2024 innanzi al
Tribunale di Napoli Nord.
All'udienza del 18.03.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il G.I., rinviava per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza successiva rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e l'acquisizione delle conclusioni del P.M.
2. La domanda di separazione e le statuizioni accessorie
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, alla luce degli orientamenti consolidati della
Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio evidenzia che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso – richiesto da entrambe le parti – risulta conforme all'interesse delle figlie minori, essendo pag. 5/11 peraltro pacifico che le stesse hanno un'assidua frequentazione il padre, sebbene risentano del clima di conflittualità tra le parti (sul punto si rimanda alle relazioni del SS).
Per quanto riguarda, poi, la collocazione della prole, ritiene il Collegio che vada riconosciuta la residenza privilegiata presso la madre, e ciò non certo perché, in assenza di elementi di segno contrario, nella crisi della famiglia vi debba essere sempre un'automatica, presunta valutazione di maggiore adeguatezza della madre rispetto al padre quale genitore collocatario, ma in quanto, nel caso di specie, si reputa di confermare la situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale che non ha evidenziato particolari criticità.
Sul punto, si osserva che la casa familiare deve essere assegnata tenendo conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che si sono radicate in tale ambiente, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori (cfr. ex multis, Cass. n. 32231/2018).
Ciò posto, il Collegio non reputa sussistenti i presupposti per l'assegnazione parziale della casa coniugale, come richiesto dalla parte resistente, sia in ragione dell'elevato livello di conflittualità presente tra i coniugi (cfr. Cass., Sez. VI, n.
11783 dell'08.06.2016, secondo cui il permanere di un alto livello di conflittualità fra i coniugi esclude l'opportunità di disporre un'assegnazione parziale della casa familiare), sia in quanto il resistente, su cui ricadeva il relativo onere probatorio, non ha depositato idonea documentazione comprovante la comoda divisibilità dell'immobile. In proposito, si evidenzia che la Suprema
Corte (cfr. Cass. n. 23631/2011) ha chiarito che non può disporsi l'assegnazione parziale della casa coniugale, a meno che l'unità immobiliare in contestazione sia pag. 6/11 del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile, con onere a carico della parte richiedente di dimostrare i richiamati requisiti, e cioè l'autonomia della porzione immobiliare che si intende escludere dalla disciplina dell'assegnazione, l'eccedenza di tale porzione rispetto alle esigenze familiari e soprattutto l'agevole divisibilità dell'immobile.
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare le figlie minori, il Collegio ritiene di confermare il calendario già predisposto in sede di ordinanza presidenziale, in base al quale il resistente potrà tenere con sé le minori due pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 20.00; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza.
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc.) verranno concordemente prese dai genitori.
Il Tribunale non ha ritenuto nel caso di specie necessario disporre una CTU non registrando aspetti psicopatologici nel funzionamento interpersonale (neanche prospettati dal resistente che ha avanzato la richiesta) né inadeguate competenze genitoriali in grado di incidere negativamente sullo sviluppo psicologico ed affettivo delle figlie.
La consulenza, nei giudizi separativi, risponde infatti ad una precisa esigenza istruttoria ed ha lo scopo di valutare la realtà familiare e di vita dei minori coinvolti nel processo separativo della coppia, in maniera che il Tribunale - affidando ad una figura ausiliaria specializzata l'acquisizione e l'elaborazione di informazioni ed elementi al fine di assumere una decisione “giusta”, nell'interesse dei minori coinvolti - possa decidere con cognizione di causa la pag. 7/11 migliore soluzione di affidamento dei figli.
Nel presente giudizio i SS sono stati chiamati all'osservazione della personalità di tutti gli individui coinvolti nella crisi familiare, al fine di accertare i rapporti dei minori con i genitori, valutare l'idoneità educativa di entrambi i genitori, evidenziando i punti di fragilità, di forza, le aree di criticità e le risorse utili per attuare cambiamenti evolutivi in senso positivo.
Invero, all'esito delle relazioni in atti, il Tribunale ha avuto sufficienti e qualificati elementi di valutazione per ritenere che, sia pur in presenza di una forte conflittualità tra i genitori, non siano emerse delle criticità e dei profili disfunzionali tali da incidere sulla capacità genitoriale.
Si ritiene tuttavia opportuno suggerire la prosecuzione del percorso di supporto psicologico e di monitoraggio avviato dai Servizi Sociali, con la prosecuzione di incontri condivisi in presenza di entrambi i genitori, al fine di guidare le parti verso un rapporto autonomo e consapevole con le figlie, anche alla luce dell'accesa conflittualità tra i coniugi rappresentata dai Servizi Sociali.
Ovviamente i SS investiti, all'occorrenza, ove cioè si registrassero situazioni pregiudizievoli per i minori ascrivibili ad uno o ad entrambi i genitori, investiranno la Procura minorenni presso il Tribunale per i minorenni di Napoli per quanto di competenza.
3. La richiesta di addebito
Quanto alla richiesta di addebito si rileva che il resistente ha avanzato tale istanza deducendo atteggiamenti di chiusura emotiva e materiale della moglie, disinteresse totale in ordine alla salute del marito, nonché mancanza di qualsiasi dialogo e rispetto della figura coniugale, lamentando altresì l'aggressione subita ad opera del padre della ricorrente.
Tuttavia non risulta dimostrata alcuna condotta foriera di addebito della separazione richiesta dal resistente, che peraltro non ha esercitato i suoi poteri istruttori non avanzando alcuna richiesta sul punto. La domanda di addebito pag. 8/11 prospettata in termini generici, indicativi sostanzialmente di un progressivo allontanamento per incompatibilità di carattere, va pertanto rigettata perché non provata.
Va quindi disposta la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
4. I rapporti economici
In ordine alle determinazioni economiche, si osserva che grava un obbligo di mantenimento delle figlie minori solidalmente su entrambi i genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili.
Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze del figlio tali che il semplice trascorrere del tempo e la crescita del figlio giustifica un aumento dell'assegno in relazione alle accresciute esigenze senza bisogno di specifica dimostrazione.
In proposito, si osserva che ciascun genitore deve provvedere a contribuire al mantenimento dei figli minori e maggiorenni non economicamente indipendenti se conviventi presso l'altro genitore anche in assenza di specifica domanda sul punto da parte del genitore prevalente.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle loro deduzioni e dichiarazioni, ritiene il Collegio che sia congruo stabilire a carico del , e in favore della l'assegno pari CP_1 Pt_1
ad euro 450,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie minori e Per_1
(euro 2250,00 ciascuno), importo, tra l'altro concordemente richiesto da Per_2
entrambe le parti, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici
Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà
pag. 9/11 essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al
Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Va infine dichiarato, ai sensi dell'art. 191 2co c.c., lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
- pronuncia la separazione personale di , nata ad Parte_1
AV (CE) il 18.05.1979 e nato ad [...] CP_1
il 03.05.1977, alle seguenti condizioni:
a) assegna la casa coniugale alla sig. che vi vivrà unitamente Parte_1 alle figlie minori;
b) dispone l'affido condiviso delle minori (nata Persona_3
l'08.04.2009) e (nata l'[...]). con collocamento Persona_4
preso la madre;
il padre potrà tenere con sé le minori due pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 20.00; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in
Albis; per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza.
pag. 10/11 c) Pone a carico di un assegno mensile di € 450.00 per il CP_1 mantenimento delle figlie minori e (€ 225.00 per ciascun Per_1 Per_2
figlia) da corrispondere alla moglie il giorno cinque di ogni mese, secondo le modalità indicate in parte motiva, somma rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre spese straordinarie, previste dal Protocollo del Tribunale di Napoli Nord al 50%;
d) Suggerisce la prosecuzione dei percorsi di sostegno psicologico al minore e i percorsi volti al rafforzamento della capacità genitoriali già avviati dai Servizi Sociali di Gricignano di AV, nelle modalità indicate in parte motiva;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesa (atto n.
12, parte II, Serie A Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
f) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Si provveda al compimento delle formalità previste dall'art. 10 L. 898/1970 come riformato.
Così deciso in AV in camera di consiglio del 24.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 983/2022
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile – nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 983 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, residente in [...]
n.13 ed elettivamente domiciliata in AV (CE) alla via Ettore Corcioni n.63 presso lo studio dell'avv. Mario De Michele, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E nato ad [...] il [...] (C.F.: CP_1
), residente in [...]
Curtis n.13 ed elettivamente domiciliato in Cesa (CE) alla via Atellana n.56 presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Guida e Francesco Paolo Legnante, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori costituiti concludevano come da scritti conclusionali depositati nel termine fissato ex art. 190 c.p.c.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., come da annotazione di cancelleria.
FATTO E DIRITTO
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27.01.2022 premetteva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con l'odierno resistente, il 04 CP_1 giugno 2005 in Cesa (CE), in regime di separazione dei beni, evidenziando che da tale unione erano nate due figlie, (l'08.04.2009) e Per_1 Per_2
(l'11.06.2013).
Nel dettaglio, la ricorrente rappresentava che, ormai da tempo, l'affectio coniugalis era venuta meno a causa di incompatibilità caratteriali ed insanabili situazioni di contrasto che avevano reso non più tollerabile la convivenza familiare.
A tal proposito, la sig.ra precisava che i coniugi avevano inizialmente Pt_1 deciso di concordare le condizioni della separazione, provvedendo a depositare ricorso per la separazione consensuale innanzi al Tribunale di Napoli Nord;
tuttavia, il sig. aveva improvvisamente revocato il proprio consenso ad CP_1
pag. 2/11 una definizione in via bonaria della controversia.
Per questi motivi
, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con affidamento congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori;
domandava inoltre l'assegnazione in suo favore della casa coniugale – di proprietà del marito – nonché fissarsi a carico del ricorrente l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile pari a € 450,00, a titolo di concorso al mantenimento delle minori, oltre alla contribuzione per le spese mediche, scolastiche, ricreativi e di istruzione, nella misura del 50%.
Instaurato il contraddittorio, in data 13.05.2022 si costituiva il resistente CP_1
il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava in
[...] fatto e in diritto l'avversa prospettazione dei fatti chiedendo, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione alla moglie per aver causato l'intollerabilità della convivenza, per gravi violazioni dei doveri familiari.
In particolare, egli evidenziava di essere stato affetto, a partire dall'anno 2020 da ipertensione, depressione e tachicardia;
a fronte di tali patologie, la resistente non aveva fornito alcuna assistenza morale e materiale al coniuge, trascurando il marito, e non perdendo occasione per denigrarlo, anche in presenza ei dei figli e mediante la pubblicazione di post dal contenuto offensivo sui social-network.
Alla luce di tali circostanze, il resistente aveva deciso di lasciare la casa coniugale per poi farvi ritorno dopo circa un mese.
Aggiungeva, inoltre, che nel mese di maggio 2021, la sig.ra si era Pt_1
allontanata assieme alle figlie, per un breve lasso di tempo, dalla dimora familiare, avviando, all'insaputa del marito, la procedura per la separazione.
Infine, il sig. precisava di essersi recato, nel mese di novembre 2021, al CP_1
pronto soccorso dell'ospedale “Moscati” di AV, a seguito di un'aggressione che egli aveva subito dal suocero.
Sulla scorta di quanto indicato in via di fatto in comparsa, il resistente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie,
pag. 3/11 l'affidamento congiunto delle figlie con collocazione privilegiata presso la madre, la fissazione a suo carico di un contributo mensile pari a € 450,00 a titolo di mantenimento delle minori nonché la divisione materiale della casa coniugale, al fine di ricavare due distinti immobili.
All'esito dell'udienza presidenziale del 24.05.2022, il Presidente f.f., sentite le parti, fallito il tentativo di conciliazione e udite le richieste formulate dai procuratori, nominava il G.I. ed emetteva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: autorizzava i coniugi a vivere separati;
dichiarava lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ai sensi dell'art. 19 co. 2 c.c., disponeva l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, a cui assegnava la casa coniugale, e fissava l'obbligo in capo al sig. di contribuire al mantenimento della prole con CP_1
un assegno mensile pari a € 450,00 (€ 225,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione monetaria annuale secondo l'indice Istat, e al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Quanto al diritto/dovere di visita del padre, salvo diverso accordo tra le parti, provvedeva alla regolamentazione mediante il seguente calendario: il ricorrente potrà tenere con sé i minori due pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 20.00; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza.
All'udienza del 17.05.2023, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,, il G.I. sottoponeva alla parti la seguente proposta di conciliazione della lite ex art. 185 bis c.p.c.: “conferma delle condizioni stabilite nell'ordinanza presidenziale;
rinuncia ad ogni altra domanda;
compensazione integrale delle spese di lite”; quindi, rinviava al 16.10.2023.
pag. 4/11 All'udienza seguente, differita al 13.12.2023 per esigenze di ruolo, il G.I., udite le parti e tenuto conto dell'intenzione, manifestata da entrambi i coniugi, di non aderire alla predetta proposta conciliativa, disponeva il monitoraggio dei Servizi
Sociali competenti per territorio sul nucleo familiare materno e paterno e invitava le parti ad attivare percorsi di rafforzamento della genitorialità.
In data 08.03.2024 il Servizio Sociale del comune di Gricignano di AV provvedeva a depositare la relazione richiesta, mentre, mediante note scritte depositate in data 15.03.2024 parte ricorrente evidenziava che il sig. CP_1 non provvedeva a versare l'importo mensile stabilito a suo carico a titolo di mantenimento delle figlie minori, né partecipava al pagamento delle spese straordinarie;
pertanto, rappresentava che nei confronti del resistente era stato instaurato il giudizio di pignoramento presso terzi n. 104/2024 innanzi al
Tribunale di Napoli Nord.
All'udienza del 18.03.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il G.I., rinviava per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza successiva rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e l'acquisizione delle conclusioni del P.M.
2. La domanda di separazione e le statuizioni accessorie
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, alla luce degli orientamenti consolidati della
Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio evidenzia che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso – richiesto da entrambe le parti – risulta conforme all'interesse delle figlie minori, essendo pag. 5/11 peraltro pacifico che le stesse hanno un'assidua frequentazione il padre, sebbene risentano del clima di conflittualità tra le parti (sul punto si rimanda alle relazioni del SS).
Per quanto riguarda, poi, la collocazione della prole, ritiene il Collegio che vada riconosciuta la residenza privilegiata presso la madre, e ciò non certo perché, in assenza di elementi di segno contrario, nella crisi della famiglia vi debba essere sempre un'automatica, presunta valutazione di maggiore adeguatezza della madre rispetto al padre quale genitore collocatario, ma in quanto, nel caso di specie, si reputa di confermare la situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale che non ha evidenziato particolari criticità.
Sul punto, si osserva che la casa familiare deve essere assegnata tenendo conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che si sono radicate in tale ambiente, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori (cfr. ex multis, Cass. n. 32231/2018).
Ciò posto, il Collegio non reputa sussistenti i presupposti per l'assegnazione parziale della casa coniugale, come richiesto dalla parte resistente, sia in ragione dell'elevato livello di conflittualità presente tra i coniugi (cfr. Cass., Sez. VI, n.
11783 dell'08.06.2016, secondo cui il permanere di un alto livello di conflittualità fra i coniugi esclude l'opportunità di disporre un'assegnazione parziale della casa familiare), sia in quanto il resistente, su cui ricadeva il relativo onere probatorio, non ha depositato idonea documentazione comprovante la comoda divisibilità dell'immobile. In proposito, si evidenzia che la Suprema
Corte (cfr. Cass. n. 23631/2011) ha chiarito che non può disporsi l'assegnazione parziale della casa coniugale, a meno che l'unità immobiliare in contestazione sia pag. 6/11 del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile, con onere a carico della parte richiedente di dimostrare i richiamati requisiti, e cioè l'autonomia della porzione immobiliare che si intende escludere dalla disciplina dell'assegnazione, l'eccedenza di tale porzione rispetto alle esigenze familiari e soprattutto l'agevole divisibilità dell'immobile.
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare le figlie minori, il Collegio ritiene di confermare il calendario già predisposto in sede di ordinanza presidenziale, in base al quale il resistente potrà tenere con sé le minori due pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 20.00; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza.
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc.) verranno concordemente prese dai genitori.
Il Tribunale non ha ritenuto nel caso di specie necessario disporre una CTU non registrando aspetti psicopatologici nel funzionamento interpersonale (neanche prospettati dal resistente che ha avanzato la richiesta) né inadeguate competenze genitoriali in grado di incidere negativamente sullo sviluppo psicologico ed affettivo delle figlie.
La consulenza, nei giudizi separativi, risponde infatti ad una precisa esigenza istruttoria ed ha lo scopo di valutare la realtà familiare e di vita dei minori coinvolti nel processo separativo della coppia, in maniera che il Tribunale - affidando ad una figura ausiliaria specializzata l'acquisizione e l'elaborazione di informazioni ed elementi al fine di assumere una decisione “giusta”, nell'interesse dei minori coinvolti - possa decidere con cognizione di causa la pag. 7/11 migliore soluzione di affidamento dei figli.
Nel presente giudizio i SS sono stati chiamati all'osservazione della personalità di tutti gli individui coinvolti nella crisi familiare, al fine di accertare i rapporti dei minori con i genitori, valutare l'idoneità educativa di entrambi i genitori, evidenziando i punti di fragilità, di forza, le aree di criticità e le risorse utili per attuare cambiamenti evolutivi in senso positivo.
Invero, all'esito delle relazioni in atti, il Tribunale ha avuto sufficienti e qualificati elementi di valutazione per ritenere che, sia pur in presenza di una forte conflittualità tra i genitori, non siano emerse delle criticità e dei profili disfunzionali tali da incidere sulla capacità genitoriale.
Si ritiene tuttavia opportuno suggerire la prosecuzione del percorso di supporto psicologico e di monitoraggio avviato dai Servizi Sociali, con la prosecuzione di incontri condivisi in presenza di entrambi i genitori, al fine di guidare le parti verso un rapporto autonomo e consapevole con le figlie, anche alla luce dell'accesa conflittualità tra i coniugi rappresentata dai Servizi Sociali.
Ovviamente i SS investiti, all'occorrenza, ove cioè si registrassero situazioni pregiudizievoli per i minori ascrivibili ad uno o ad entrambi i genitori, investiranno la Procura minorenni presso il Tribunale per i minorenni di Napoli per quanto di competenza.
3. La richiesta di addebito
Quanto alla richiesta di addebito si rileva che il resistente ha avanzato tale istanza deducendo atteggiamenti di chiusura emotiva e materiale della moglie, disinteresse totale in ordine alla salute del marito, nonché mancanza di qualsiasi dialogo e rispetto della figura coniugale, lamentando altresì l'aggressione subita ad opera del padre della ricorrente.
Tuttavia non risulta dimostrata alcuna condotta foriera di addebito della separazione richiesta dal resistente, che peraltro non ha esercitato i suoi poteri istruttori non avanzando alcuna richiesta sul punto. La domanda di addebito pag. 8/11 prospettata in termini generici, indicativi sostanzialmente di un progressivo allontanamento per incompatibilità di carattere, va pertanto rigettata perché non provata.
Va quindi disposta la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
4. I rapporti economici
In ordine alle determinazioni economiche, si osserva che grava un obbligo di mantenimento delle figlie minori solidalmente su entrambi i genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili.
Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze del figlio tali che il semplice trascorrere del tempo e la crescita del figlio giustifica un aumento dell'assegno in relazione alle accresciute esigenze senza bisogno di specifica dimostrazione.
In proposito, si osserva che ciascun genitore deve provvedere a contribuire al mantenimento dei figli minori e maggiorenni non economicamente indipendenti se conviventi presso l'altro genitore anche in assenza di specifica domanda sul punto da parte del genitore prevalente.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle loro deduzioni e dichiarazioni, ritiene il Collegio che sia congruo stabilire a carico del , e in favore della l'assegno pari CP_1 Pt_1
ad euro 450,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie minori e Per_1
(euro 2250,00 ciascuno), importo, tra l'altro concordemente richiesto da Per_2
entrambe le parti, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici
Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà
pag. 9/11 essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al
Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Va infine dichiarato, ai sensi dell'art. 191 2co c.c., lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
- pronuncia la separazione personale di , nata ad Parte_1
AV (CE) il 18.05.1979 e nato ad [...] CP_1
il 03.05.1977, alle seguenti condizioni:
a) assegna la casa coniugale alla sig. che vi vivrà unitamente Parte_1 alle figlie minori;
b) dispone l'affido condiviso delle minori (nata Persona_3
l'08.04.2009) e (nata l'[...]). con collocamento Persona_4
preso la madre;
il padre potrà tenere con sé le minori due pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 20.00; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in
Albis; per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza.
pag. 10/11 c) Pone a carico di un assegno mensile di € 450.00 per il CP_1 mantenimento delle figlie minori e (€ 225.00 per ciascun Per_1 Per_2
figlia) da corrispondere alla moglie il giorno cinque di ogni mese, secondo le modalità indicate in parte motiva, somma rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre spese straordinarie, previste dal Protocollo del Tribunale di Napoli Nord al 50%;
d) Suggerisce la prosecuzione dei percorsi di sostegno psicologico al minore e i percorsi volti al rafforzamento della capacità genitoriali già avviati dai Servizi Sociali di Gricignano di AV, nelle modalità indicate in parte motiva;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesa (atto n.
12, parte II, Serie A Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
f) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Si provveda al compimento delle formalità previste dall'art. 10 L. 898/1970 come riformato.
Così deciso in AV in camera di consiglio del 24.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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