Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2004, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TORRECUSO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 27, presso lo studio dell'Avvocato EMMA CAROLEO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO RUSSO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1419/01 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 13/03/01 R.G.N. 5220/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/05/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato NUCARO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 3299 del 9 marzo 1999 la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento ingiungeva al Comune di Torrescuso il pagamento della somma di lire 1000.000 a titolo di sanzione amministrativa per l'avvenuta assunzione nel mese di febbraio del 1995 di un dipendente senza il tramite della Sezione Circoscrizionale dell'impiego. Il Comune di Torrescuso proponeva opposizione contro tale ordinanza ingiunzione deducendo che in violazione dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 la Sezione Circoscrizionale per l'impiego,
sebbene tempestivamente informata, aveva proceduto all'accertamento tardivamente, che l'ordinanza-ingiunzione non era stata motivata, che l'accertamento era infondato, che il procedimento seguito non era imputabile a dolo o a colpa del Comune e che, in ogni caso risultava eccessiva la sanzione applicata.
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica con sentenza in data 28 febbraio 2001 in accoglimento dell'opposizione dichiarava estinta l'obbligazione del Comune opponente osservando che la Direzione Provinciale del Lavoro, riscontrata l'illegittimità del provvedimento comunicato alla Sezione Circoscrizionale dell'impiego, avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente e in un tempo ragionevole per eseguire i dovuti controlli circa la legittimità del provvedimento adottato dal Comune per l'assunzione di dipendenti in presenza di circostanze che, sussistendo ragioni di urgenza, giustificassero l'assunzione immediata senza il tramite della Sezione Circoscrizionale per l'impiego.
La Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento ricorre per Cassazione con unico motivo.
Resiste il Comune di Torrescuso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Direzione Provinciale del lavoro di Benevento con il proposto ricorso deduce che non è fondata la tesi del Comune secondo cui il termine dei 90 giorni per l'accertamento della violazione amministrativa decorreva dal momento in cui era stata fatta la comunicazione, giacché una cosa è la comunicazione e altra è il tempo occorrente per l'accertamento dell'illecito amministrativo, decorrendo il termine dei 90 giorni dal momento in cui si è completato tale procedimento.
La Direzione ricorrente aggiunge, altresì, che non era in discussione il fatto che essa avesse impiegato un notevole lasso di tempo per gli eseguiti accertamenti, essendo sufficiente per la tempestività dell'applicazione della sanzione amministrativa che essa fosse stata irrogata dopo il completamento dell'accertamento entro il termine dei 90 giorni.
Il ricorso è infondato.
In tema di sanzioni amministrative la notifica dell'ordinanza ingiunzione che, a norma dell'art. 18 comma quarto della legge 24 novembre 1981 n. 689 deve essere eseguita nelle forme previste dall'art. 14 della stessa legge, può essere fatta entro il termine di cinque anni dal giorno della commessa violazione stabilito dall'art. 28 della legge citata per la prescrizione del credito. Non si applica infetti ad essa il termine, previsto dal citato art. 14 per la notifica degli estremi della violazione di novanta giorni dall'accertamento, termine che decorre dal momento in cui si è compiuta, o si sarebbe dovuta compiere in relazione alla complessità della fattispecie, l'attività amministrativa necessaria a verificare resistenza dell'infrazione, dato che l'accertamento presuppone il completamento, da parte dell'autorità amministrativa competente, delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione medesima. La data di compimento di siffatto accertamento, che costituisce il dies a quo per la decorrenza del citato termine di novanta giorni, deve essere valutata, in caso di contestazione, dal giudice del merito, il quale avendo a disposizione, a norma dell'art. 23 secondo comma della legge citata, tutti gli atti dell'accertamento, può tener conto della minore o maggiore difficoltà del caso con riferimento alla singola fattispecie (v. Cass. 9 marzo 1996 n. 1902). Nella specie il Tribunale di Benevento in composizione monocratica aveva proceduto a tale valutazione offrendo in proposito adeguata e logica motivazione per pervenire alla conclusione che, in relazione al tempo trascorso e agli accertamenti che sarebbero stati necessari in relazione al caso concreto, la Direzione Provinciale del Lavoro aveva impiegato un tempo non ragionevole di anni per procedere agli accertamenti necessari alla verifica della violazione amministrativa, anche se poi per procedere alla sua applicazione aveva impiegato un tempo inferiore a quello dei cinque anni necessari per la prescrizione e, tuttavia, maturato in conseguenza della data accertata come dies a quo per il computo del termine prescrizionale quinquennale.
Il proposto ricorso va,pertanto, rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio in euro 10.00 oltre euro 1000,00 (mille,00) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004