Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00147/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01138/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2022, proposto da
RA TR, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Porcaro, e presso lo studio della stessa elettivamente domiciliato in Catanzaro, al corso Giuseppe Mazzini n. 74, per mandato allegato al ricorso, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, ora Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica;
Ufficio Scolastico Regionale della Puglia - U.S.R., in persona del Dirigente pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Bari, alla via Melo da Bari n. 97;
Commissione per l'accertamento dei titoli professionali per il concorso indetto con d.d. n. 499 del 21 aprile 2020, in persona del Presidente pro tempore , non costituita come tale in giudizio;
nei confronti
AL De CO, intimato quale controinteressato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto numero di protocollo U.0027370 del 30.06.2022, con il quale, del tutto illegittimamente ed unilateralmente, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale - Ufficio I ha decretato l’esclusione del candidato RA RA dalla procedura concorsuale in parola per la classe A061 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 e dall’art. 3 del D.M. n. 326 del 9 novembre 2021, ai sensi dell’art. 3, comma 8, del D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, nonché avverso la graduatoria definitiva pubblicata in data 18.07.2022 e avverso ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto e/o connesso, consequenziale e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. NA TI e uditi l’avvocato Giuseppe Delle Foglie, in dichiarata delega dell’avvocato Simona Porcaro, per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Enrico Giannattasio per le Autorità statali costituite.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale raccomandato il 29 settembre 2022, e depositato il 20 ottobre 2022, RA TR ha impugnato i provvedimenti in epigrafe meglio specificati.
1.1 L’interessato ha partecipato al concorso per titoli e esami per il reclutamento di personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, indetto con decreto n. 499 del 21 aprile 2020 con indicazione, ai sensi dell’art. 4 del bando, delle procedure concorsuali relative alla regione Calabria classe di concorso A061 – tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, la cui gestione era demandata all’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia.
1.2 Superate le prove scritte e orale con complessivi punti 164, all’esito della verifica dei requisiti di ammissione, è stato escluso dalla procedura concorsuale perché ritenuto non in possesso del titolo di accesso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, non avendo presentato entro la medesima data istanza di riconoscimento.
1.3 A sostegno del ricorso sono stati dedotti due distinti ordini di censure:
I - Erroneità ed illogicità del provvedimento di esclusione del candidato per omessa e/o errata valutazione dei titoli professionali
II - Illegittimità del comportamento tenuto dall’U.S.R. Puglia per violazione dei principi di imparzialità. Disparità di trattamento. Omessa motivazione del provvedimento adottato. Violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione .
1.3 Nel giudizio si sono costituiti, con atto di stile, le autorità statali intimate, depositando documentazione.
1.4 Alla camera di consiglio del 9 dicembre 2022 l’istanza cautelare è stata cancellata dal ruolo su istanza concorde delle parti.
1.5 All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 il Collegio ha dato avviso alle parti del possibile rilievo ex officio dell’incompetenza territoriale in favore del T.A.R. per la Calabria, e su istanza di parte ricorrente la trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 28 gennaio 2026.
1.6 Con memoria depositata il 29 dicembre 2025 il difensore del ricorrente, pur evidenziando che il provvedimento di esclusione è stato emanato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, si è rimesso “… alle determinazioni di questo Ecc.mo Tribunale Amministrativo sul punto …” chiedendo, in caso di declaratoria di incompetenza, che “… sia concesso termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente, con compensazione delle spese ”, riportandosi nel merito alle censure dedotte.
1.6 All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, presenti il delegato del difensore e l’avvocato dello Stato come in premessa indicati, il ricorso è stato riservato per la decisione.
2. Il Tribunale, dando seguito al rilievo espresso all’udienza del 3 dicembre 2025, deve dichiarare la propria incompetenza in favore della competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria.
2.1 L’art. 13 comma 1 c.p.a. dispone come è noto che:
“ Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede ”.
2.2 Il ricorrente ha partecipato al concorso per il contingente di posti della regione Calabria, onde l’esclusione ha effetti diretti e limitati al relativo ambito territoriale, avendo infatti impugnato altresì la graduatoria formata per quella regione e intimato il primo dei candidati ivi graduati, non assumendo dunque rilievo che la gestione della procedura concorsuale sia stata svolta dall’U.S.R. della Puglia.
2.3 In altri termini trova applicazione la disposizione derogatoria al criterio della sede dell’Autorità di cui alla seconda parte dell’art. 13 comma 1 c.p.a., come innanzi riportato testualmente.
3. Ai sensi dell’art. 15 comma 4 seconda parte il processo potrà continuare ove riassunto dinanzi al T.A.R. per la Calabria – Sede di Catanzaro nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, sia in relazione alla natura della presente pronuncia, in mero rito, sia in ragione dell’esiguità dell’attività defensionale svolta dall’Autorità pubblica intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza territoriale in funzione della competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sede di Catanzaro, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA TI, Presidente, Estensore
AL Giuseppe Allegretta, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA TI |
IL SEGRETARIO