Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2004, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO BR - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN BR, elett.te dom.to in Roma, via Nicotera 29 presso gli avv.ti Gaspare Salerno e Giorgio Allocca che lo difendono in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., difeso dagli avv.ti Valerio Mercanti e Patrizia Tradis, con domicilio eletto in Roma, via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, come da procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con sola procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n 32481/2001 in data 20 settembre/4 ottobre 2001 (R.G. 49070/94);
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2003 dal Cons. Dott. BATTIMIELLO BR;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 16616/98, parzialmente riformando le statuizioni rese dal locale Pretore, ha condannato l'INPS (appellante) al pagamento, in favore di GI BR, dell'importo della rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, delle somme già corrisposte ex art. 19 della legge n. 843 del 1978, con decorrenza dal 121^ giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 1985, n. 787, convertito in legge n. 45 del 1986, sino alla data del pagamento della sorte capitale, oltre accessori da determinarsi nel prosieguo del giudizio. Con successiva sentenza definitiva, n. 32481/01, depositata in cancelleria il 4 ottobre 2001, lo stesso Tribunale ha quantificato in lire 285.690 l'importo suddetto.
Avverso la sentenza definitiva GI BR ricorre per Cassazione con un motivo. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico, complesso motivo ripropone l'assunto difensivo della spettanza della rivalutazione dei ratei arretrati della prestazione de qua con decorrenza fin dalla data di maturazione di ciascuno di essi, attesa l'irrilevanza della posteriorità, rispetto a tale data, dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica implicante l'erogazione della somma capitale, al lume del principio espresso dalla giurisprudenza costituzionale in materia, secondo cui l'obbligazione dell'ente assicurativo di corrispondere, sulle prestazioni pecuniarie erogate in ritardo, l'importo della rivalutazione e degli interessi calcolati sulle somme rivalutate non presuppone l'imputabilità del ritardo all'ente medesimo. Il ricorso va dichiarato inammissibile per (sopravvenuta) carenza di interesse.
Infatti la sentenza non definitiva n. 16616/98 del Tribunale di Roma, che ha deciso sull'an debeatur, è stata cassata (con rinvio) dalla sentenza di questa Corte n. 13906/01 in data 4 luglio / 19 novembre 2001 (R.G. 13392/99). Orbene, la cassazione della sentenza (non definitiva) che ha pronunciato positivamente sull'"an debeatur" determina la caducazione della sentenza (definitiva) sul "quantum", in quanto essa dipende totalmente dalla prima, sicché l'odierno ricorso avverso la sentenza definitiva va dichiarato inammissibile (Cass. 30 luglio 1996 n. 6854;
7 febbraio 2001 n. 1720).
Nulla per le spese, essendosi l'intimato costituito con sola procura ai difensori, senza svolgere alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004