Sentenza 27 ottobre 2020
Massime • 1
L'intervento di una causa estintiva della pena non esclude l'interesse del condannato al riconoscimento della continuazione in relazione al reato per il quale è stata irrogata la sanzione condonata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2020, n. 4786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4786 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2020 |
Testo completo
04786-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA TARDIO -Presidente - Sent. n. sez. 2712/2020 CC 27/10/2020- LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Relatore R.G.N. 7426/2020 GIACOMO ROCCHI MONICA BONI GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO RE MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG e m m e F Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Fulvio Baldi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio e la restituzione degli atti alla Corte di appello di Firenze. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di SS Lo TE, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui era stato giudicato con le seguenti sentenze di condanna divenute irrevocabili: a) sentenza in data 11 dicembre 2008, emessa dal Tribunale di Lucca, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Firenze con sentenza del 23 gennaio 2015, divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2018, sentenze in forza delle quali il prevenuto risultava condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 40.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81, primo comma, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Lucca e Massa Carrara dal gennaio 1999 al gennaio 2000; 2) sentenza emessa dal Tribunale di Velletri il 10 dicembre 2002, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 24 febbraio 2005, divenuta irrevocabile il 23 marzo 2006, sentenze in forza delle quali il prevenuto risultava condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 750,00 di multa per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., commesso in Marino il 23 agosto 1996. 2. Con ordinanza del 10 settembre 2019 il giudice dell'esecuzione dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza, sulla base del rilievo che «in data 26/6/2014 con ordinanza collegiale del Tribunale di Velletri veniva interamente condonata» la pena principale che era stata inflitta con la suddetta sentenza emessa dal Tribunale di Velletri il 10 dicembre 2002 e che, pertanto, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della continuazione.
3. Il difensore di fiducia di SS Lo TE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi nei quali deduce rispettivamente, con richiamo dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nell'affermare che, essendo avvenuta l'applicazione dell'indulto in relazione a una delle pene inflitte, era precluso l'invocato riconoscimento della continuazione;
il giudice dell'esecuzione, inoltre, nell'emettere l'ordinanza impugnata non aveva tenuto 2 conto delle allegazioni, delle memorie difensive, delle argomentazioni e delle domande esposte nell'interesse dell'istante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'intervento di una causa estintiva della pena non esclude l'interesse del condannato al riconoscimento della continuazione in relazione al reato per il quale è stata irrogata la sanzione condonata (Sez. 1, n. 42905 del 02/10/2013, Cucca, Rv. 257162; Sez. 1, n. 5097 del 22/09/1999, D'Ambrosio, Rv. 214388).
1.2. Nel caso concreto ora in esame, l'ordinanza impugnata, emessa dal giudice dell'esecuzione il 10 settembre 2019, non ha rispettato il suddetto principio di diritto da condividere e ribadire perché ha affermato erroneamente la - sussistenza di una preclusione al riconoscimento della continuazione in conseguenza del pregresso condono di una delle pene inflitte per i reati oggetto dell'istanza, mentre avrebbe dovuto valutare, nel merito, se sussistessero gli elementi dimostrativi del vincolo fra indicati reati dedotto dall'istante.
2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione, che provvederà ad nuovo esame senza incorrere nei vizi riscontrati. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, 27 ottobre 2020. IL CONSIGLIERE ESTENS DEPOSITATA PRESIDENTE ELLERIA Tasap. Mercu IN CANC مان -8 FEB 2021 IL CANCELLIERE Stefania FATELLA