Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 09/03/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 42/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE IA
composta dai seguenti magistrati:
OR EL Presidente Marco CATALANO Consigliere CC TU Consigliere – relatore
SENTENZA
Sull’istanza di rito abbreviato presentata nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46528 del registro di segreteria, promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di RS PE, nato a [...] l’[...], c.f. [...], rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Alibrandi;
visto l’atto di citazione;
vista l’istanza di rito abbreviato presentata dal convenuto ai sensi dell’art. 130 del codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;
visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 16 luglio 2025;
uditi, nel corso della camera di consiglio del 28 gennaio 2026 tenutasi con l’assistenza del segretario, dott. Enrico Tiberi, il relatore, consigliere CC Patumi, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Antonio Salvatore Sardella e l’avvocato Luigi Alibrandi per il convenuto.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione depositato in data 31 marzo 2025, la Procura contabile regionale ha citato in giudizio il convenuto sopra indicato per non essersi astenuto, in qualità di Giudice presso il Tribunale di Piacenza, nella funzione di componente del collegio del Tribunale fallimentare, in occasione della nomina di curatori fallimentari a lui legati da amicizia e per averne tratto profitto in ragione della connessa nomina della propria moglie come legale di procedure liquidatorie, nomina proposta da uno di tali curatori. Fatti, questi ultimi, oggetto di articoli di stampa, per i quali è stato condannato con sentenza passata in giudicato di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. “patteggiamento”) per abuso d’ufficio a 8 mesi di reclusione e, inoltre, condannato dal Consiglio Superiore della Magistratura alla sanzione disciplinare della rimozione dall’ordine giudiziario.
Per le condotte di cui sopra la Procura regionale aveva chiesto la condanna del convenuto a risarcire al Ministero della giustizia 100.000,00 euro per il danno all’immagine cagionato.
2. Il convenuto con la memoria di costituzione, tramite il proprio difensore, aveva formulato in via principale istanza di definizione del procedimento con rito abbreviato, a tal fine offrendo in pagamento la somma di 20.000,00 euro.
La Procura aveva espresso parere favorevole sulla definizione del giudizio con il rito abbreviato nei confronti del convenuto, tuttavia, subordinatamente al pagamento dell’importo di 30.000,00 euro, motivando sulla base della gravità delle condotte in contestazione.
3. Nel corso della camera di consiglio del 24 settembre 2025, le parti hanno dichiarato a questo Collegio di aver trovato un accordo per chiedere la definizione del giudizio con rito abbreviato mediante pagamento della somma di 25.000,00 euro, come da richiesta formulata dal difensore del convenuto e trasmessa alla Procura contabile in data 23 luglio 2025.
Questa Corte, a esito della camera di consiglio sopra riportata, con decreto n. 6/2025, considerata ammissibile l’istanza di definizione del giudizio con il rito abbreviato in quanto formulata con l’atto di costituzione e in considerazione della circostanza che dal danno in questione, in ragione della sua natura di danno non patrimoniale, non è conseguito alcun doloso arricchimento in favore del convenuto, valutata inoltre congrua la somma da ultimo indicata dalle parti, pari al 25% della richiesta attorea, ha accolto la richiesta di rito abbreviato.
4. Nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 questo Collegio, preso atto dell’avvenuto deposito della documentazione attestante il pagamento effettuato dal convenuto nei termini fissati dal decreto n. 6/2025, nonché la quietanza depositata al fascicolo dal Ministero della giustizia in data 20.11.2025, ha disposto, in conformità alle conclusioni rese dal Pubblico Ministero, la definizione del giudizio n. 46528 ai sensi dell’art.130, comma 8 del codice di giustizia contabile e ne ha dichiarato l’estinzione.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio n. 46528 proposto dalla Procura regionale nei confronti del sig. PE BE.
Condanna il sig. PE BE alle spese di giudizio che si liquidano in euro 112,00 (centododici/00).
Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
CC TU OR EL
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositato in Segreteria il 9 marzo 2026 Il Direttore di Segreteria Dr. Laurino Macerola
(f.to digitalmente)