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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 27/02/2026, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3024/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SALVO GIUSEPPE, Presidente
AR RA, TO
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6195/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 662213568 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2220/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.p.A. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 662213568, notificato in data 19 dicembre 2024, relativo all'anno d'imposta 2021, con il quale Roma
Capitale ha recuperato l'imposta municipale propria dovuta per omesso versamento in relazione ad aree edificabili site nel territorio comunale.
La ricorrente ha dedotto, in sintesi, la carenza e l'apparenza della motivazione dell'atto impositivo,
l'erroneità del metodo di stima adottato dall'Ufficio ai fini della determinazione del valore venale dell'area, la mancata considerazione dei vincoli urbanistici e ambientali insistenti sul terreno nonché l'inesatta quantificazione della superficie edificabile.
Si è costituita Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, evidenziando la legittimità della motivazione dell'avviso, la correttezza del metodo di valutazione utilizzato e richiamando precedenti giurisprudenziali conformi resi in controversie analoghe aventi ad oggetto i medesimi presupposti impositivi.
La causa è stata decisa all'udienza del 25.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare, non è condivisibile la censura relativa alla dedotta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento. L'atto impugnato espone in modo chiaro i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, indicando la natura edificabile dell'area, l'annualità di riferimento, il criterio estimativo adottato e i parametri utilizzati per la determinazione del valore venale, così da consentire alla contribuente un pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa, come dimostrato dall'ampiezza delle doglianze articolate nel ricorso.
Quanto al metodo di stima, deve rilevarsi che l'Ufficio ha correttamente applicato il criterio del valore di trasformazione, espressamente ammesso dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992 quale strumento idoneo per la determinazione del valore venale nel comune commercio delle aree edificabili, soprattutto nei casi in cui difettino significativi elementi comparativi di mercato. Tale metodo consente di tenere conto delle caratteristiche urbanistiche dell'area, dei costi di trasformazione e dei tempi di attuazione dell'edificazione, risultando coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Le critiche mosse dalla ricorrente si risolvono, in sostanza, in una contestazione meramente assertiva del valore stimato dall'Amministrazione, non supportata da idonei elementi probatori alternativi, né da una perizia tecnica atta a dimostrare l'inattendibilità dei criteri adottati dall'Ufficio.
Parimenti infondate sono le doglianze relative ai vincoli dedotti dalla società ricorrente. Dalla documentazione in atti non risulta che sull'area oggetto di accertamento insistano vincoli tali da escluderne o azzerarne la potenzialità edificatoria, mentre eventuali limitazioni urbanistiche o procedimentali risultano già considerate dall'Amministrazione nell'ambito della stima effettuata mediante l'attualizzazione del valore in funzione dei tempi di trasformazione. Quanto, infine, alla superficie edificabile e ai parametri urbanistici utilizzati, la ricorrente non ha fornito elementi concreti idonei a dimostrare l'erroneità dei dati assunti dall'Ufficio, limitandosi a contrapporre una diversa ricostruzione priva di adeguato supporto tecnico.
Deve pertanto concludersi per la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato e per il rigetto del ricorso.
La complessità delle questioni trattate e la natura estimativa della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese di lite
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SALVO GIUSEPPE, Presidente
AR RA, TO
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6195/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 662213568 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2220/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.p.A. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 662213568, notificato in data 19 dicembre 2024, relativo all'anno d'imposta 2021, con il quale Roma
Capitale ha recuperato l'imposta municipale propria dovuta per omesso versamento in relazione ad aree edificabili site nel territorio comunale.
La ricorrente ha dedotto, in sintesi, la carenza e l'apparenza della motivazione dell'atto impositivo,
l'erroneità del metodo di stima adottato dall'Ufficio ai fini della determinazione del valore venale dell'area, la mancata considerazione dei vincoli urbanistici e ambientali insistenti sul terreno nonché l'inesatta quantificazione della superficie edificabile.
Si è costituita Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, evidenziando la legittimità della motivazione dell'avviso, la correttezza del metodo di valutazione utilizzato e richiamando precedenti giurisprudenziali conformi resi in controversie analoghe aventi ad oggetto i medesimi presupposti impositivi.
La causa è stata decisa all'udienza del 25.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare, non è condivisibile la censura relativa alla dedotta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento. L'atto impugnato espone in modo chiaro i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, indicando la natura edificabile dell'area, l'annualità di riferimento, il criterio estimativo adottato e i parametri utilizzati per la determinazione del valore venale, così da consentire alla contribuente un pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa, come dimostrato dall'ampiezza delle doglianze articolate nel ricorso.
Quanto al metodo di stima, deve rilevarsi che l'Ufficio ha correttamente applicato il criterio del valore di trasformazione, espressamente ammesso dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992 quale strumento idoneo per la determinazione del valore venale nel comune commercio delle aree edificabili, soprattutto nei casi in cui difettino significativi elementi comparativi di mercato. Tale metodo consente di tenere conto delle caratteristiche urbanistiche dell'area, dei costi di trasformazione e dei tempi di attuazione dell'edificazione, risultando coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Le critiche mosse dalla ricorrente si risolvono, in sostanza, in una contestazione meramente assertiva del valore stimato dall'Amministrazione, non supportata da idonei elementi probatori alternativi, né da una perizia tecnica atta a dimostrare l'inattendibilità dei criteri adottati dall'Ufficio.
Parimenti infondate sono le doglianze relative ai vincoli dedotti dalla società ricorrente. Dalla documentazione in atti non risulta che sull'area oggetto di accertamento insistano vincoli tali da escluderne o azzerarne la potenzialità edificatoria, mentre eventuali limitazioni urbanistiche o procedimentali risultano già considerate dall'Amministrazione nell'ambito della stima effettuata mediante l'attualizzazione del valore in funzione dei tempi di trasformazione. Quanto, infine, alla superficie edificabile e ai parametri urbanistici utilizzati, la ricorrente non ha fornito elementi concreti idonei a dimostrare l'erroneità dei dati assunti dall'Ufficio, limitandosi a contrapporre una diversa ricostruzione priva di adeguato supporto tecnico.
Deve pertanto concludersi per la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato e per il rigetto del ricorso.
La complessità delle questioni trattate e la natura estimativa della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese di lite