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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/12/2025, n. 3800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3800 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
Presidente 1) Dott.ssa Enrica de Sire
Giudice est. 2) Dott.ssa Aurelia Cuomo
3) Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R. G. A. C. avente ad oggetto: separazione giudiziale.
PROMOSSO DA
'nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Angela Parte_1
Lodato, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cava de'Tirreni (SA), in via Aniello Ferrigno, n.7/C;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Enrico Farano, come da procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cava de'Tirreni (SA), in via P. Atenolfi, n.33;
RESISTENTE
NONCHE'
PM IN SEDE
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.04.2025, Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la separazione dal coniuge Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio con effetti civili in Nocera Inferiore (SA), il 14.03.2009. La ricorrente rappresentava che, dalla loro unione, sono nati cinque figli: Per_1 , il 10.06.2008, Per_2, il 15.10.2009, Per_3
il 03.01.2013, Per_4 il 29.01.2019 e Per_5 il 28.08.2020. '
Chiedeva che fosse disposto l'affido condiviso dei minori, con domiciliazione presso di sé e che fosse previsto a carico del sig. CP_1 assegno di mantenimento in loro favore. La
ricorrente chiedeva, inoltre, che la casa coniugale fosse assegnata al sig. Controparte_1
e dichiarava di rinunciare all'assegno di mantenimento in suo favore.
All'udienza del 25.09.2025, regolarmente si costituiva in giudizio il resistente, il quale chiedeva pronuncia di separazione dalla coniuge sig.ra Parte_1 e chiedeva di disporsi l'affido condiviso dei loro figli minori, con domiciliazione presso la madre e regolamentazione delle modalità e dei tempi del suo diritto di visita.
Chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa familiare e il trasferimento della stessa in suo favore e che, anche a seguito del suddetto trasferimento, la sig.ra Parte_1 continuasse a
percepire personalmente, a titolo di assegno di mantenimento per i figli, i canoni delle unità abitative, attualmente locate.
Alla stessa udienza, le parti chiedevano rinvio per bonario componimento.
All'udienza del 23.10.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli.
Il GI, preso atto dell'accordo e della impossibilità di una riconciliazione, rimetteva la Causa
al Collegio per la decisione.
*
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al
GI), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Quanto alle domande accessorie alla pronuncia di separazione, occorre osservare quanto segue. Le parti hanno concordato le condizioni della separazione con relativa disciplina di affidamento e di mantenimento dei figli minori nei termini seguenti: “1. La sig.ra Parte_1
si obbliga al trasferimento della proprietà degli immobili attualmente a sé intestati a (e noti alle parti) in favore di Controparte_1
2. Il sig. Controparte_1 a titolo di mantenimento dei 5 figli minori si obbliga a far percepire alla l'intero importo dell'assegno unico pari ad euro 1.400,00, che sarà riscosso direttamente Parte_1
dalla stessa, nonché i canoni di locazione percepiti dal fitto degli immobili oggetto del trasferimento di cui al punto 1 che allo stato ammontano ad euro 550,00 mensili.;
3. Le parti si obbligano altresì nell'ipotesi in cui i suddetti immobili dovessero essere trasferiti a terzi dal CP_1 questi verserà ulteriori euro 1.000 a titolo, di mantenimento della prole e 300 per il canone di locazione;
ove poi l'assegno unico dovesse diminuire il sig. Controparte_1 verserà la differenza a titolo di differenza entro il tetto massimo di euro 400 mensili;
4. Le spese straordinarie saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
5. Affido condiviso dei figli minori che avranno residenza presso la madre;
6. Gli incontri padre-figli saranno liberi da concordare tra le parti ed i figli (almeno i tre più grandi)
e comunque nella forma minima di due fine settimana al mese;
7. Spese compensate"
Poiché le dette condizioni non contrastano con norme inderogabili e appaiono altresì idonee a soddisfare l'interesse della prole, possono essere poste alla base della decisione di questo
Tribunale.
Spese compensate.
PQM
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso presentato da Parte_1 , così provvede:
1. Conferma le condizioni di cui al verbale di udienza del 23.10.2025, a cui le parti hanno dichiarato di aderire, da intendersi qui richiamate;
2. Spese compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 04.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
Presidente 1) Dott.ssa Enrica de Sire
Giudice est. 2) Dott.ssa Aurelia Cuomo
3) Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R. G. A. C. avente ad oggetto: separazione giudiziale.
PROMOSSO DA
'nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Angela Parte_1
Lodato, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cava de'Tirreni (SA), in via Aniello Ferrigno, n.7/C;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Enrico Farano, come da procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cava de'Tirreni (SA), in via P. Atenolfi, n.33;
RESISTENTE
NONCHE'
PM IN SEDE
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.04.2025, Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la separazione dal coniuge Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio con effetti civili in Nocera Inferiore (SA), il 14.03.2009. La ricorrente rappresentava che, dalla loro unione, sono nati cinque figli: Per_1 , il 10.06.2008, Per_2, il 15.10.2009, Per_3
il 03.01.2013, Per_4 il 29.01.2019 e Per_5 il 28.08.2020. '
Chiedeva che fosse disposto l'affido condiviso dei minori, con domiciliazione presso di sé e che fosse previsto a carico del sig. CP_1 assegno di mantenimento in loro favore. La
ricorrente chiedeva, inoltre, che la casa coniugale fosse assegnata al sig. Controparte_1
e dichiarava di rinunciare all'assegno di mantenimento in suo favore.
All'udienza del 25.09.2025, regolarmente si costituiva in giudizio il resistente, il quale chiedeva pronuncia di separazione dalla coniuge sig.ra Parte_1 e chiedeva di disporsi l'affido condiviso dei loro figli minori, con domiciliazione presso la madre e regolamentazione delle modalità e dei tempi del suo diritto di visita.
Chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa familiare e il trasferimento della stessa in suo favore e che, anche a seguito del suddetto trasferimento, la sig.ra Parte_1 continuasse a
percepire personalmente, a titolo di assegno di mantenimento per i figli, i canoni delle unità abitative, attualmente locate.
Alla stessa udienza, le parti chiedevano rinvio per bonario componimento.
All'udienza del 23.10.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli.
Il GI, preso atto dell'accordo e della impossibilità di una riconciliazione, rimetteva la Causa
al Collegio per la decisione.
*
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al
GI), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Quanto alle domande accessorie alla pronuncia di separazione, occorre osservare quanto segue. Le parti hanno concordato le condizioni della separazione con relativa disciplina di affidamento e di mantenimento dei figli minori nei termini seguenti: “1. La sig.ra Parte_1
si obbliga al trasferimento della proprietà degli immobili attualmente a sé intestati a (e noti alle parti) in favore di Controparte_1
2. Il sig. Controparte_1 a titolo di mantenimento dei 5 figli minori si obbliga a far percepire alla l'intero importo dell'assegno unico pari ad euro 1.400,00, che sarà riscosso direttamente Parte_1
dalla stessa, nonché i canoni di locazione percepiti dal fitto degli immobili oggetto del trasferimento di cui al punto 1 che allo stato ammontano ad euro 550,00 mensili.;
3. Le parti si obbligano altresì nell'ipotesi in cui i suddetti immobili dovessero essere trasferiti a terzi dal CP_1 questi verserà ulteriori euro 1.000 a titolo, di mantenimento della prole e 300 per il canone di locazione;
ove poi l'assegno unico dovesse diminuire il sig. Controparte_1 verserà la differenza a titolo di differenza entro il tetto massimo di euro 400 mensili;
4. Le spese straordinarie saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
5. Affido condiviso dei figli minori che avranno residenza presso la madre;
6. Gli incontri padre-figli saranno liberi da concordare tra le parti ed i figli (almeno i tre più grandi)
e comunque nella forma minima di due fine settimana al mese;
7. Spese compensate"
Poiché le dette condizioni non contrastano con norme inderogabili e appaiono altresì idonee a soddisfare l'interesse della prole, possono essere poste alla base della decisione di questo
Tribunale.
Spese compensate.
PQM
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso presentato da Parte_1 , così provvede:
1. Conferma le condizioni di cui al verbale di udienza del 23.10.2025, a cui le parti hanno dichiarato di aderire, da intendersi qui richiamate;
2. Spese compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 04.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire