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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/12/2025, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – I Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3341 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 13.11.2025, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Stanislao NO C.F._1
e FL NO, presso il cui studio, sito in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Tavernola,
n. 107, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario D'Apuzzo, C.F._2 presso il cui studio, sito in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Enrico De Nicola, n. 7, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÉ Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13.11.2025 i procuratori delle parti hanno rappresentato che queste ultime hanno raggiunto un'intesa sulle condizioni accessorie alla pronuncia sullo status, confermata personalmente dalle parti presenti;
pertanto, hanno chiesto di recepire detto accordo con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valga premettere che, con sentenza non definitiva n. 892/2023, questo Tribunale ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castellammare di Stabia
(NA), in data 13.05.2000, da [nato a [...] il Parte_1
22.02.1974] e [nata a [...] il [...]] (atto n. Controparte_1
97, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di Castellammare di Stabia, anno 2000), previo parere favorevole del PM emesso in data 09.12.2022.
Invero, con ricorso depositato in data 14.06.2021, , premesso di aver Parte_1 contratto, in Castellammare di Stabia (NA), in data 13.05.2000, matrimonio con la resistente, da cui nascevano due figlie, (nata il [...]) e (nata il [...]), nonché Per_1 Per_2 premesso di essersi dalla predetta separato, all'esito di separazione consensuale omologata dall'intestato Tribunale, con decreto n. 9392/2018 del 10.12.2018, ha adito l'Autorità Giudiziaria, cui ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio suddetto, disporsi gli incombenti conseguenti, nonché adottarsi ulteriori provvedimenti.
Si è costituita in giudizio la quale non si è opposta alla richiesta, Controparte_1 formulata ex adverso, avente ad oggetto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio predetto, nonché ha domandato adottarsi statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status.
Nelle more del giudizio le parti sono addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni accessorie alla decisione sullo status, che hanno confermato personalmente all'udienza del
13.11.2025, all'esito della quale i relativi procuratori hanno chiesto il corrispondente recepimento con sentenza, rinunciando alla concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti defensionali finali, sicché la causa è stata introitata in decisione al Collegio, senza assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile.
***
In ordine alle statuizioni accessorie, oggetto di accordo tra le parti, ritiene il Collegio di poter recepire i patti raggiunti dalle parti, di cui al dispositivo, cui si rimanda, perché non contrari a norme imperative e coerenti con le emergenze processuali;
valga sottolineare, quanto alla prole, che le figlie delle parti sono ambedue maggiorenni e che la prima, è economicamente Per_1 autosufficiente, diversamente dalla seconda, che è ancora studentessa;
il Tribunale è, Per_2 quindi, esonerato dall'adottare statuizioni in ordine al corrispondente affido, alla relativa collocazione e alla frequentazione con il genitore non convivente.
Considerato l'esito della controversia e, in particolare, l'accordo raggiunto dalle parti, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare interamente compensate, tra le stesse, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un Controparte_1 Parte_1
importo mensile pari a Euro 250,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, in quanto studentessa, e Per_2 convivente con il padre, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal dodicesimo mese dalla pubblicazione della sentenza di divorzio inter partes;
b) pone a carico delle parti l'obbligo di corrispondere le spese mediche, non coperte dal servizio sanitario nazionale e le spese scolastiche, nonché le spese straordinarie preventivamente concordate e documentate occorrenti per la figlia maggiorenne, Per_2 ma economicamente non autosufficiente, nella misura del 50% cadauno;
c) dà atto che le parti dichiarano di aver regolato e definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra;
d) dà atto che le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi sussidio e/o assegno divorzile, essendo economicamente autosufficienti;
e) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella Camera di Consiglio del 09.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ida Perna Dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – I Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3341 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 13.11.2025, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Stanislao NO C.F._1
e FL NO, presso il cui studio, sito in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Tavernola,
n. 107, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario D'Apuzzo, C.F._2 presso il cui studio, sito in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Enrico De Nicola, n. 7, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÉ Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13.11.2025 i procuratori delle parti hanno rappresentato che queste ultime hanno raggiunto un'intesa sulle condizioni accessorie alla pronuncia sullo status, confermata personalmente dalle parti presenti;
pertanto, hanno chiesto di recepire detto accordo con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valga premettere che, con sentenza non definitiva n. 892/2023, questo Tribunale ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castellammare di Stabia
(NA), in data 13.05.2000, da [nato a [...] il Parte_1
22.02.1974] e [nata a [...] il [...]] (atto n. Controparte_1
97, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di Castellammare di Stabia, anno 2000), previo parere favorevole del PM emesso in data 09.12.2022.
Invero, con ricorso depositato in data 14.06.2021, , premesso di aver Parte_1 contratto, in Castellammare di Stabia (NA), in data 13.05.2000, matrimonio con la resistente, da cui nascevano due figlie, (nata il [...]) e (nata il [...]), nonché Per_1 Per_2 premesso di essersi dalla predetta separato, all'esito di separazione consensuale omologata dall'intestato Tribunale, con decreto n. 9392/2018 del 10.12.2018, ha adito l'Autorità Giudiziaria, cui ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio suddetto, disporsi gli incombenti conseguenti, nonché adottarsi ulteriori provvedimenti.
Si è costituita in giudizio la quale non si è opposta alla richiesta, Controparte_1 formulata ex adverso, avente ad oggetto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio predetto, nonché ha domandato adottarsi statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status.
Nelle more del giudizio le parti sono addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni accessorie alla decisione sullo status, che hanno confermato personalmente all'udienza del
13.11.2025, all'esito della quale i relativi procuratori hanno chiesto il corrispondente recepimento con sentenza, rinunciando alla concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti defensionali finali, sicché la causa è stata introitata in decisione al Collegio, senza assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile.
***
In ordine alle statuizioni accessorie, oggetto di accordo tra le parti, ritiene il Collegio di poter recepire i patti raggiunti dalle parti, di cui al dispositivo, cui si rimanda, perché non contrari a norme imperative e coerenti con le emergenze processuali;
valga sottolineare, quanto alla prole, che le figlie delle parti sono ambedue maggiorenni e che la prima, è economicamente Per_1 autosufficiente, diversamente dalla seconda, che è ancora studentessa;
il Tribunale è, Per_2 quindi, esonerato dall'adottare statuizioni in ordine al corrispondente affido, alla relativa collocazione e alla frequentazione con il genitore non convivente.
Considerato l'esito della controversia e, in particolare, l'accordo raggiunto dalle parti, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare interamente compensate, tra le stesse, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un Controparte_1 Parte_1
importo mensile pari a Euro 250,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, in quanto studentessa, e Per_2 convivente con il padre, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal dodicesimo mese dalla pubblicazione della sentenza di divorzio inter partes;
b) pone a carico delle parti l'obbligo di corrispondere le spese mediche, non coperte dal servizio sanitario nazionale e le spese scolastiche, nonché le spese straordinarie preventivamente concordate e documentate occorrenti per la figlia maggiorenne, Per_2 ma economicamente non autosufficiente, nella misura del 50% cadauno;
c) dà atto che le parti dichiarano di aver regolato e definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra;
d) dà atto che le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi sussidio e/o assegno divorzile, essendo economicamente autosufficienti;
e) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella Camera di Consiglio del 09.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ida Perna Dott.ssa Marianna Lopiano