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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 01/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente TOLLOSO ANTONIO, Relatore IANNACONE CIRO, Giudice
in data 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 451/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65100 Pescara PE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA601PF00687 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento, atto n. TA601PF00687/2023, con il quale venivano rettificati i valori reddituali dichiarati per l'anno 2017, accertando ex art. 41 bis DPR 600/73 in capo all'odierno ricorrente il maggior reddito di
€ 263.322,00, al netto delle perdite riportate. Il ricorrente aveva predisposto nel 2017 una consulenza tecnico/finanziaria a favore della società Società_1 srl in merito alla sostenibilità e fattibilità di una operazione di acquisizione immobiliare. Sostiene che tale l'incarico esulava dall'ordinario lavoro che svolgeva quale ingegnere iscritto ad un albo ma apparteneva pienamente alle sue personali competenze. A conclusione dell'incarico il 28/12/20107 emetteva ricevuta che veniva inserita nella Certificazione Unica della società committente. Nella dichiarazione dei redditi relativa all'annualità 2017 il ricorrente, relativamente a tale incarico, esponeva costi di pari importo ai compensi dichiarati che non venivano riconosciuti dai verificatori. Ha contestato l'illegittimità del comportamento dell'Agenzia delle Entrate che aveva trasposto i ricavi nel quadro RE assoggettandoli ad Iva specificando che tali ricavi erano puramente figurativi non avendo avuto riscontro con l'effettivo pagamento. Ha chiesto di annullare integralmente l'atto impugnato. Costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pescara, con argomentata memoria ha ribadito le legittimità del proprio operato e chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attività di accertamento dell'Ufficio si è basata sul controllo del modello unico 2018 prodotto dal contribuente che ha dichiarato, nel quadro RE, compensi percepiti per euro 5.614,00 a fronte di costi per compensi corrisposti a terzi per euro 41.992,00 che, insieme ad altri costi, hanno determinato una perdita di lavoro autonomo per euro 36.678,00. Ha inoltre compilato il quadro RL dichiarando compensi per lavoro autonomo non esercitati abitualmente per euro 300.000,00, con ritenute subite per euro 129.000,00 riportate in dichiarazione;
ha evidenziato costi di pari importo ai compensi che sostiene di non avere mai ricevuti. Le ritenute subite sono state portate in deduzione delle imposte da versare maturando un credito nell'annualità 2017 di euro 134.436.00 E' stato regolarmente instaurato un contraddittorio per dare la possibilità al ricorrente di giustificare le incongruenze rilevate ma le stesse rimangono confermate. Osserva il Collegio che la documentazione relativa ai minori costi € 300.000,00 non è mai stata presentata e, di fatto, è stato accertato che gli stessi non sono stati mai sostenuti. E' lo stesso contribuente ad affermare che tale voce è servita per stornare ricavi mai incassati. L'attività che il sig. Ricorrente_1 dichiara di aver svolto a favore della società Società_1 srl non può essere classificata come occasionale Gli importi incassati sono estremamente consistenti e superiori all'importo di euro 5.000,00. Al riguardo l'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, definisce le prestazioni occasionali come "rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non sia superiore a 5 mila euro". Il successivo comma 3 esclude dal campo di applicazione "le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali". Ricorrente_1La prestazione eseguita dall'ing. non può essere inquadrata tra quelle di lavoro autonomo occasionale nell'ambito della mediazione creditizia sia per l'entità degli onorari maturati sia per il fatto che il ricorrente non era in possesso dei titoli per esercitarla. Al riguardo l'attività svolta da tale soggetto deve essere inquadrata tra le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta la iscrizione all'albo, i relativi compensi devono essere considerati quali redditi di lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi all'Iva sulla base imponibile oltre che all'Irpef. Tali compensi risultano corrisposti in quanto inseriti dalla società committente nella certificazione unica e lo stesso ricorrente utilizza, nel modello unico, le ritenute subite evidenziando un consistente credito maturato nell'annualità 2017. Non vi è alcuna valida prova “contabile” che attesti il contrario. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00 Pescara 1 luglio 2025. Il relatore Il presidente
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 01/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente TOLLOSO ANTONIO, Relatore IANNACONE CIRO, Giudice
in data 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 451/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65100 Pescara PE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA601PF00687 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento, atto n. TA601PF00687/2023, con il quale venivano rettificati i valori reddituali dichiarati per l'anno 2017, accertando ex art. 41 bis DPR 600/73 in capo all'odierno ricorrente il maggior reddito di
€ 263.322,00, al netto delle perdite riportate. Il ricorrente aveva predisposto nel 2017 una consulenza tecnico/finanziaria a favore della società Società_1 srl in merito alla sostenibilità e fattibilità di una operazione di acquisizione immobiliare. Sostiene che tale l'incarico esulava dall'ordinario lavoro che svolgeva quale ingegnere iscritto ad un albo ma apparteneva pienamente alle sue personali competenze. A conclusione dell'incarico il 28/12/20107 emetteva ricevuta che veniva inserita nella Certificazione Unica della società committente. Nella dichiarazione dei redditi relativa all'annualità 2017 il ricorrente, relativamente a tale incarico, esponeva costi di pari importo ai compensi dichiarati che non venivano riconosciuti dai verificatori. Ha contestato l'illegittimità del comportamento dell'Agenzia delle Entrate che aveva trasposto i ricavi nel quadro RE assoggettandoli ad Iva specificando che tali ricavi erano puramente figurativi non avendo avuto riscontro con l'effettivo pagamento. Ha chiesto di annullare integralmente l'atto impugnato. Costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pescara, con argomentata memoria ha ribadito le legittimità del proprio operato e chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attività di accertamento dell'Ufficio si è basata sul controllo del modello unico 2018 prodotto dal contribuente che ha dichiarato, nel quadro RE, compensi percepiti per euro 5.614,00 a fronte di costi per compensi corrisposti a terzi per euro 41.992,00 che, insieme ad altri costi, hanno determinato una perdita di lavoro autonomo per euro 36.678,00. Ha inoltre compilato il quadro RL dichiarando compensi per lavoro autonomo non esercitati abitualmente per euro 300.000,00, con ritenute subite per euro 129.000,00 riportate in dichiarazione;
ha evidenziato costi di pari importo ai compensi che sostiene di non avere mai ricevuti. Le ritenute subite sono state portate in deduzione delle imposte da versare maturando un credito nell'annualità 2017 di euro 134.436.00 E' stato regolarmente instaurato un contraddittorio per dare la possibilità al ricorrente di giustificare le incongruenze rilevate ma le stesse rimangono confermate. Osserva il Collegio che la documentazione relativa ai minori costi € 300.000,00 non è mai stata presentata e, di fatto, è stato accertato che gli stessi non sono stati mai sostenuti. E' lo stesso contribuente ad affermare che tale voce è servita per stornare ricavi mai incassati. L'attività che il sig. Ricorrente_1 dichiara di aver svolto a favore della società Società_1 srl non può essere classificata come occasionale Gli importi incassati sono estremamente consistenti e superiori all'importo di euro 5.000,00. Al riguardo l'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, definisce le prestazioni occasionali come "rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non sia superiore a 5 mila euro". Il successivo comma 3 esclude dal campo di applicazione "le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali". Ricorrente_1La prestazione eseguita dall'ing. non può essere inquadrata tra quelle di lavoro autonomo occasionale nell'ambito della mediazione creditizia sia per l'entità degli onorari maturati sia per il fatto che il ricorrente non era in possesso dei titoli per esercitarla. Al riguardo l'attività svolta da tale soggetto deve essere inquadrata tra le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta la iscrizione all'albo, i relativi compensi devono essere considerati quali redditi di lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi all'Iva sulla base imponibile oltre che all'Irpef. Tali compensi risultano corrisposti in quanto inseriti dalla società committente nella certificazione unica e lo stesso ricorrente utilizza, nel modello unico, le ritenute subite evidenziando un consistente credito maturato nell'annualità 2017. Non vi è alcuna valida prova “contabile” che attesti il contrario. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00 Pescara 1 luglio 2025. Il relatore Il presidente