Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 72
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizi di notifica dell'avviso di intimazione e delle cartelle sottostanti

    La Corte ritiene che le doglianze sui vizi di notifica fossero tardive in appello, dovendo essere sollevate in primo grado. Inoltre, per contestare l'efficacia probatoria delle fotocopie, era necessario un disconoscimento espresso e motivato, non una generica contestazione. Le notifiche da operatore privato sono al più nulle, ma la nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo.

  • Rigettato
    Mancato stralcio dei debiti inferiori a 1000 euro

    La Corte conferma la decisione di primo grado che ha ritenuto applicabile lo stralcio solo per n. 2 cartelle, poiché per le altre o erano estranee alla giurisdizione tributaria o gli enti creditori (Regione Marche, Comune) non avevano aderito allo stralcio automatico e il contribuente non aveva esercitato la facoltà di richiedere il pagamento agevolato.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti erariali

    La Corte conferma la decisione di primo grado, precisando che i crediti tributari hanno prescrizione decennale e non quinquennale. Inoltre, nel caso di specie, risultano numerosi atti interruttivi della prescrizione (intimazioni di pagamento notificate e non impugnate) che hanno impedito il decorso di qualsiasi termine prescrizionale.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ritiene infondata la doglianza, confermando la decisione di primo grado che ha ritenuto che l'onere di motivazione dell'intimazione di pagamento sia assolto con l'inserimento delle informazioni previste dalla legge, trattandosi di atti a contenuto vincolato.

  • Rigettato
    Violazione dei diritti della difesa

    La Corte ritiene infondata la doglianza sulla mancata produzione degli originali, in quanto la produzione di tali documenti doveva essere richiesta in primo grado. La doglianza sulla carenza di motivazione è infondata in quanto gli atti sono a contenuto vincolato.

  • Rigettato
    Condanna alle spese di lite

    La Corte ritiene meritevole di conferma la decisione del primo giudice sulle spese, in quanto conforme alle disposizioni di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 72
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 72
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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