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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
CH RI, Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 624/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Marche - Via Gentile Da Fabriano N. 9 60100 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_4
terzi chiamati in causa
Regione Marche elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 330/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MACERATA sez. 1 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06320229002428414000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 182/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione n. 330/2024 del 9/12/2024 la C.T.P. di Macerata, decidendo sul ricorso presentato dal contribuente Ricorrente_1 avverso intimazione di pagamento n. 06320229002428414000 Varie notificata a mezzo A.R. il 27/12/2022 afferente a n. 25 cartelle di pagamento e a n. 15 avvisi di addebito INPS, dichiarava difetto di giurisdizione per tutti i crediti non aventi natura tributaria, dichiarava la cessazione della materia del contendere limitatamente a n. 2 cartelle di pagamento rientranti nello “stralcio dei debiti fino a 1000 euro” di cui all'art. 1, co. da 222 a 252 della l. n. 1977/2022 ( legge di bilancio 2023), respingeva per il resto il ricorso, condannando la Ricorrente al pagamento delle spese di lite..
Il Contribuente aveva lamentato di non avere ricevuto valida notifica dell'intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali sottostanti;
aveva lamentato altresì il mancato “stralcio” di tutti i debiti di importo inferiore ai 1000 euro, la prescrizione dei crediti erariali portati dalle cartelle non oggetto di “stralcio”, la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Gli Uffici citati in giudizio ( ADER, Agenzia delle Entrate, Regione Marche) avevano prodotto documentazione delle notifiche di tutti gli atti sopra indicati, avevano rappresentato come le condizioni per lo “ stralcio” fossero esistenti solo per n. 2 cartelle , avevano nel merito puntualmente controdedotto sull'eccepita prescrizione dei crediti erariali e sul vizio di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento e delle relative cartelle
La CTP di Macerata decideva come sopra indicato ritenendo che: ”1. L'avviso di intimazione impugnato è stato notificato mediante raccomandata a/r consegnata al destinatario il 27/12/2022. L'eccezione è quindi respinta;
2. l'ADER ha dimostrato la regolare e corretta attività di notifica eseguita nel rispetto del combinato disposto dell'art. 26 DPR n. 602/1973 e 139 e 140 c.p.c : sulla base delle documentate deduzioni dell'ADER, non contrastate da parte Ricorrente, le contestazioni relative alle modalità di notifica delle cartelle di pagamento sono da respingere;
3. in relazione all'illegittimità dell'intimazione di pagamento per intercorso stralcio di n. 14 cartelle, l'ADER ha rappresentato che solo 2 cartelle possono rientrarvi;
per le altre alcune sono estranee alla giurisdizione tributaria;
le residue non rientrano tra quelle per cui è previsto l'annullamento automatico perché trattasi di Enti creditori diversi dalle ON ST ( Regione Marche, Comune di Morrovalle) che , rispettivamente, hanno deciso di non aderire allo stralcio automatico e/o non hanno adottato specifici provvedimenti, per cui la Ricorrente avrebbe dovuto esercitare la facoltà di cui ai commi
231-252 , cioè presentare dichiarazione di volersi avvalere del pagamento agevolato, ma non risulta avere esercitato tale facoltà;
4. in relazione all'illegittimità dell'intimazione di pagamento per prescrizione e/o per vizi di notifica della comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis e ter D.P.R. n. 600/1973 l'Amministrazione resistente ha dimostrato l'attività di notifica eseguita correttamente e nei termini;
la contestata prescrizione dei crediti erariali di natura tributaria non sussiste, essendo tali crediti soggetti a prescrizione ordinaria e non quinquennale … anche in relazione alla notifica di precedenti avvisi di intimazione, notificati alla Ricorrente;
5. in relazione all'illegittimità dell'avviso di intimazione di pagamento per intercorsa prescrizione,
l'ADER ha dimostrato che la Ricorrente ha ricevuto nel tempo notifica di altre intimazioni di pagamento : in data 10/11/2015; in data 25/2/2017; in data 1/12/2022 … in ragione di quanto sopra nessun termine di prescrizione risulta decorso … 8. illegittimità dell'avviso di intimazione di pagamento per violazione dei diritti della difesa e dei principi dello Statuto del Contribuente: l'ADER ha condivisibilmente dedotto che l'onere di motivazione dell'intimazione di pagamento risulta assolto con l'inserimento nell'atto delle informazioni che il Legislatore ha ritenuto necessarie, in quanto la cartelle di pagamento è un atto a contenuto vincolato … pertanto non risulta sussistente alcuna violazione della l. n. 212/2000 ”.
Con atto di appello tempestivamente depositato ricorreva la Contribuente chiedendo la parziale riforma dell'impugnata sentenza, previa sospensiva, con vittoria delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Lamentava la Ricorrente, riproponendo le doglianze sulle modalità di notifica dell'intimazione impugnata e delle relative cartelle, che erano state prodotte dall'ADER delle “mere fotocopie” mentre era stata richiesta la messa a disposizione degli originali delle notifiche al fine di “verificare la sovrapposizione dei documenti per la verifica di conformità delle sottoscrizioni e la pressione calligrafica, anche in esito ad eventuali disconoscimenti”; lamentava altresì che per tutte le notifiche eseguite da “Società_1” spa si trattava di notifiche inesistenti, in quanto l'operatore non aveva conseguito la “licenza individuale”; ribadiva altresì
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle di cui ai n. 1,2,3,14,17,18,22,25 del ricorso e la violazione del diritto di difesa a causa della mancata produzione degli originali delle notifiche degli atti di intimazione e delle cartelle di pagamento sottese.
Lamentava, infine, l'illegittimità della condanna alle spese di lite perché gli Enti erano avvalsi della difesa con loro Funzionari e pertanto non avevano sostenuto spese per “onorari”.
Con atto di costituzione datato 7 agosto 2025 si costituiva l'ADER, che ribadiva la correttezza e tempestività di tutta l'attività di notifica effettuata , segnalando precedente decisione di questa Corte con riguardo all'attività di notifica dell'operatore privato “Società_1”.
Con riguardo alle contestazioni relative alla inefficacia probatoria della documentazione prodotta dall'Ente per dimostrare la regolarità e correttezza dell'attività di notifica eseguita, in quanto consistente in fotocopie prive dell'attestazione di conformità all'originale, illustrava favorevole giurisprudenza della S.C. sull'idoneità probatoria delle fotocopie e sulla necessità di tempestiva e specifica attività di disconoscimento per elidere la prima, attività che risultava del tutto omessa
Sul punto del regolamento delle spese segnalava che la sentenza aveva fatto puntuale applicazione del disposto di cui all'art.15 co. 2 sexies DPR n. 602/1973.
Chiedeva pertanto la conferma della decisione con vittoria delle spese del grado.
Con atto di costituzione tempestivamente depositato, l'Agenzia delle Entrate contro deduceva per il punto di competenza, relativo all'intervenuta prescrizione dei crediti di natura tributaria sottostanti le cartelle e alla lamentata carenza probatoria della documentazione prodotta dall'Ufficio in ordine all'avvenuta notificazione degli atti impositivi emessi.
L'Agenzia eccepiva la tardività delle eccezioni sull'efficacia probatoria della documentazione prodotta in primo grado, eccezioni che dovevano essere formulate con motivi aggiunti ex art. 24 co.
2. DLGS n. 546/1992, mentre risultavano proposte per la prima volta solo in sede di appello.
Con riguardo al difetto di attestazione di conformità delle fotocopie prodotte, eccepiva che si tratta di normativa entrata in vigore successivamente al giudizio di primo grado, incardinato nel 2023.
Con riguardo , infine, alla prescrizione dei tributi erariali , rappresentava che era stata fornita la prova di vari atti riscossivi notificati medio tempore e non tempestivamente impugnati, cartelle e intimazioni di pagamento portanti i crediti in esame, la cui mancata impugnazione impediva il decorso di qualunque termine di prescrizione e anche una valutazione nel merito del an e del quantum dovuto, questioni ormai irrimediabilmente precluse.
Con riguardo alle spese di lite rappresentava che la sentenza aveva fatto corretta applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 co. 2 sexies D.LGS. n. 546/1992.
Chiedeva pertanto la conferma della decisione, con vittoria delle spese del grado.
L'istanza di sospensiva veniva respinta con decisione in data25 agosto 2025.
La causa veniva decisa in Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Invero questa Corte ritiene di dover condividere le ragioni del primo Giudice che, con decisione puntualmente motivata, procedeva alla verifica della regolarità e tempestività delle notifiche dell'atto impositivo e delle cartelle sottostanti , conseguentemente motivatamente respingendo ogni eccezione di nullità risultata infondata.
Nel caso in esame, infatti, il Contribuente allegava vizi di notifica dell'intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali relative, ma l'Ufficio dimostrava che tali atti erano stati regolarmente notificati, circostanza ben evidenziata dal Primo Giudice, con tanto di date riportate con riferimento ad ogni cartella : in sede di primo giudizio risultava pertanto documentata la notifica di tali atti, che non erano stati opposti con ciò rendendosi definitivi, e non veniva contestata la documentazione prodotta.
Si osserva che nei motivi di appello non si formulano doglianze sulla correttezza della decisione del primo
Giudice : le uniche doglianze sono infatti relative all'efficacia probatoria della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, costituita da “fotocopie prive di attestazione di conformità” .
Orbene, tale doglianza doveva essere in primo luogo oggetto di immediata eccezione nel giudizio di primo grado, per cui appare tardiva;
in secondo luogo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, per contestare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta, doveva essere svolta specifica attività di disconoscimento ex art. 2712 c.c. segg. , attività che la Ricorrente ometteva del tutto, limitandosi a lamentare genericamente di non poter esercitare i diritti di cui all'art. 2719 c.c. in assenza di produzione degli originali
.
Secondo l'insegnamento della S.C. tale comportamento è privo di efficacia ai fini di disconoscimento , perché era necessario piuttosto effettuare un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotostatiche prodotte, specificandone le ragioni e fornendo elementi di fatto idonei ad essere valutati dal
Giudice ( cfr. Cass. n. 23426/20 del 7/7/2020).
Parimenti tardiva ma comunque infondata anche la questione sull'inesistenza delle notifiche effettuate dall'operatore privato : trattasi di notifiche al più affette da nullità, che risulta sanata dal raggiungimento dello scopo di ricezione dell'atto ( cfr. Cass. Sez. 5 Ord n. 30901 del 3/12/2024).
Con riguardo alla lamentata prescrizione dei crediti di natura tributaria, la decisione del primo Giudice è del tutto condivisibile : non solo , come insegna la S.C. i crediti tributari hanno normalmente prescrizione decennale e non quinquennale, ma nel caso in esame risultavano numerosi tempestivi atti interruttivi, costituiti dalle varie intimazioni di pagamento medio tempore notificate e non impugnate, circostanza che aveva impedito il decorso di qualunque termine di prescrizione e anche reso definitiva qualsiasi questione sull'an e sul quantum di tali crediti.
Pure del tutto generica ed infondata appare la doglianza relativa alla violazione dei diritti della difesa per omessa motivazione degli atti impositivi, trattandosi di atti a contenuto vincolato e predeterminato per legge.
Altrettanto non condivisibile la medesima doglianza riferita alla mancata produzione in primo grado degli originali delle notifiche , doglianza come si è visto introdotta solo in appello ma comunque del tutto infondata, poiché era piuttosto la Ricorrente che in primo grado ometteva di esercitare l'attività necessaria per ottenere la produzione di quanto richiesto.
Infine, anche con riguardo alle spese di lite la decisione appare meritevole di conferma, essendo palese la conformità di quanto deciso alle disposizioni di legge.
La decisione del primo Giudice pertanto merita integrale conferma.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore delle controparti, che liquida in complessivi euro 1.500 per ciascuna delle parti e per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
CH RI, Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 624/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Marche - Via Gentile Da Fabriano N. 9 60100 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_4
terzi chiamati in causa
Regione Marche elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 330/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MACERATA sez. 1 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06320229002428414000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 182/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione n. 330/2024 del 9/12/2024 la C.T.P. di Macerata, decidendo sul ricorso presentato dal contribuente Ricorrente_1 avverso intimazione di pagamento n. 06320229002428414000 Varie notificata a mezzo A.R. il 27/12/2022 afferente a n. 25 cartelle di pagamento e a n. 15 avvisi di addebito INPS, dichiarava difetto di giurisdizione per tutti i crediti non aventi natura tributaria, dichiarava la cessazione della materia del contendere limitatamente a n. 2 cartelle di pagamento rientranti nello “stralcio dei debiti fino a 1000 euro” di cui all'art. 1, co. da 222 a 252 della l. n. 1977/2022 ( legge di bilancio 2023), respingeva per il resto il ricorso, condannando la Ricorrente al pagamento delle spese di lite..
Il Contribuente aveva lamentato di non avere ricevuto valida notifica dell'intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali sottostanti;
aveva lamentato altresì il mancato “stralcio” di tutti i debiti di importo inferiore ai 1000 euro, la prescrizione dei crediti erariali portati dalle cartelle non oggetto di “stralcio”, la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Gli Uffici citati in giudizio ( ADER, Agenzia delle Entrate, Regione Marche) avevano prodotto documentazione delle notifiche di tutti gli atti sopra indicati, avevano rappresentato come le condizioni per lo “ stralcio” fossero esistenti solo per n. 2 cartelle , avevano nel merito puntualmente controdedotto sull'eccepita prescrizione dei crediti erariali e sul vizio di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento e delle relative cartelle
La CTP di Macerata decideva come sopra indicato ritenendo che: ”1. L'avviso di intimazione impugnato è stato notificato mediante raccomandata a/r consegnata al destinatario il 27/12/2022. L'eccezione è quindi respinta;
2. l'ADER ha dimostrato la regolare e corretta attività di notifica eseguita nel rispetto del combinato disposto dell'art. 26 DPR n. 602/1973 e 139 e 140 c.p.c : sulla base delle documentate deduzioni dell'ADER, non contrastate da parte Ricorrente, le contestazioni relative alle modalità di notifica delle cartelle di pagamento sono da respingere;
3. in relazione all'illegittimità dell'intimazione di pagamento per intercorso stralcio di n. 14 cartelle, l'ADER ha rappresentato che solo 2 cartelle possono rientrarvi;
per le altre alcune sono estranee alla giurisdizione tributaria;
le residue non rientrano tra quelle per cui è previsto l'annullamento automatico perché trattasi di Enti creditori diversi dalle ON ST ( Regione Marche, Comune di Morrovalle) che , rispettivamente, hanno deciso di non aderire allo stralcio automatico e/o non hanno adottato specifici provvedimenti, per cui la Ricorrente avrebbe dovuto esercitare la facoltà di cui ai commi
231-252 , cioè presentare dichiarazione di volersi avvalere del pagamento agevolato, ma non risulta avere esercitato tale facoltà;
4. in relazione all'illegittimità dell'intimazione di pagamento per prescrizione e/o per vizi di notifica della comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis e ter D.P.R. n. 600/1973 l'Amministrazione resistente ha dimostrato l'attività di notifica eseguita correttamente e nei termini;
la contestata prescrizione dei crediti erariali di natura tributaria non sussiste, essendo tali crediti soggetti a prescrizione ordinaria e non quinquennale … anche in relazione alla notifica di precedenti avvisi di intimazione, notificati alla Ricorrente;
5. in relazione all'illegittimità dell'avviso di intimazione di pagamento per intercorsa prescrizione,
l'ADER ha dimostrato che la Ricorrente ha ricevuto nel tempo notifica di altre intimazioni di pagamento : in data 10/11/2015; in data 25/2/2017; in data 1/12/2022 … in ragione di quanto sopra nessun termine di prescrizione risulta decorso … 8. illegittimità dell'avviso di intimazione di pagamento per violazione dei diritti della difesa e dei principi dello Statuto del Contribuente: l'ADER ha condivisibilmente dedotto che l'onere di motivazione dell'intimazione di pagamento risulta assolto con l'inserimento nell'atto delle informazioni che il Legislatore ha ritenuto necessarie, in quanto la cartelle di pagamento è un atto a contenuto vincolato … pertanto non risulta sussistente alcuna violazione della l. n. 212/2000 ”.
Con atto di appello tempestivamente depositato ricorreva la Contribuente chiedendo la parziale riforma dell'impugnata sentenza, previa sospensiva, con vittoria delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Lamentava la Ricorrente, riproponendo le doglianze sulle modalità di notifica dell'intimazione impugnata e delle relative cartelle, che erano state prodotte dall'ADER delle “mere fotocopie” mentre era stata richiesta la messa a disposizione degli originali delle notifiche al fine di “verificare la sovrapposizione dei documenti per la verifica di conformità delle sottoscrizioni e la pressione calligrafica, anche in esito ad eventuali disconoscimenti”; lamentava altresì che per tutte le notifiche eseguite da “Società_1” spa si trattava di notifiche inesistenti, in quanto l'operatore non aveva conseguito la “licenza individuale”; ribadiva altresì
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle di cui ai n. 1,2,3,14,17,18,22,25 del ricorso e la violazione del diritto di difesa a causa della mancata produzione degli originali delle notifiche degli atti di intimazione e delle cartelle di pagamento sottese.
Lamentava, infine, l'illegittimità della condanna alle spese di lite perché gli Enti erano avvalsi della difesa con loro Funzionari e pertanto non avevano sostenuto spese per “onorari”.
Con atto di costituzione datato 7 agosto 2025 si costituiva l'ADER, che ribadiva la correttezza e tempestività di tutta l'attività di notifica effettuata , segnalando precedente decisione di questa Corte con riguardo all'attività di notifica dell'operatore privato “Società_1”.
Con riguardo alle contestazioni relative alla inefficacia probatoria della documentazione prodotta dall'Ente per dimostrare la regolarità e correttezza dell'attività di notifica eseguita, in quanto consistente in fotocopie prive dell'attestazione di conformità all'originale, illustrava favorevole giurisprudenza della S.C. sull'idoneità probatoria delle fotocopie e sulla necessità di tempestiva e specifica attività di disconoscimento per elidere la prima, attività che risultava del tutto omessa
Sul punto del regolamento delle spese segnalava che la sentenza aveva fatto puntuale applicazione del disposto di cui all'art.15 co. 2 sexies DPR n. 602/1973.
Chiedeva pertanto la conferma della decisione con vittoria delle spese del grado.
Con atto di costituzione tempestivamente depositato, l'Agenzia delle Entrate contro deduceva per il punto di competenza, relativo all'intervenuta prescrizione dei crediti di natura tributaria sottostanti le cartelle e alla lamentata carenza probatoria della documentazione prodotta dall'Ufficio in ordine all'avvenuta notificazione degli atti impositivi emessi.
L'Agenzia eccepiva la tardività delle eccezioni sull'efficacia probatoria della documentazione prodotta in primo grado, eccezioni che dovevano essere formulate con motivi aggiunti ex art. 24 co.
2. DLGS n. 546/1992, mentre risultavano proposte per la prima volta solo in sede di appello.
Con riguardo al difetto di attestazione di conformità delle fotocopie prodotte, eccepiva che si tratta di normativa entrata in vigore successivamente al giudizio di primo grado, incardinato nel 2023.
Con riguardo , infine, alla prescrizione dei tributi erariali , rappresentava che era stata fornita la prova di vari atti riscossivi notificati medio tempore e non tempestivamente impugnati, cartelle e intimazioni di pagamento portanti i crediti in esame, la cui mancata impugnazione impediva il decorso di qualunque termine di prescrizione e anche una valutazione nel merito del an e del quantum dovuto, questioni ormai irrimediabilmente precluse.
Con riguardo alle spese di lite rappresentava che la sentenza aveva fatto corretta applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 co. 2 sexies D.LGS. n. 546/1992.
Chiedeva pertanto la conferma della decisione, con vittoria delle spese del grado.
L'istanza di sospensiva veniva respinta con decisione in data25 agosto 2025.
La causa veniva decisa in Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Invero questa Corte ritiene di dover condividere le ragioni del primo Giudice che, con decisione puntualmente motivata, procedeva alla verifica della regolarità e tempestività delle notifiche dell'atto impositivo e delle cartelle sottostanti , conseguentemente motivatamente respingendo ogni eccezione di nullità risultata infondata.
Nel caso in esame, infatti, il Contribuente allegava vizi di notifica dell'intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali relative, ma l'Ufficio dimostrava che tali atti erano stati regolarmente notificati, circostanza ben evidenziata dal Primo Giudice, con tanto di date riportate con riferimento ad ogni cartella : in sede di primo giudizio risultava pertanto documentata la notifica di tali atti, che non erano stati opposti con ciò rendendosi definitivi, e non veniva contestata la documentazione prodotta.
Si osserva che nei motivi di appello non si formulano doglianze sulla correttezza della decisione del primo
Giudice : le uniche doglianze sono infatti relative all'efficacia probatoria della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, costituita da “fotocopie prive di attestazione di conformità” .
Orbene, tale doglianza doveva essere in primo luogo oggetto di immediata eccezione nel giudizio di primo grado, per cui appare tardiva;
in secondo luogo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, per contestare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta, doveva essere svolta specifica attività di disconoscimento ex art. 2712 c.c. segg. , attività che la Ricorrente ometteva del tutto, limitandosi a lamentare genericamente di non poter esercitare i diritti di cui all'art. 2719 c.c. in assenza di produzione degli originali
.
Secondo l'insegnamento della S.C. tale comportamento è privo di efficacia ai fini di disconoscimento , perché era necessario piuttosto effettuare un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotostatiche prodotte, specificandone le ragioni e fornendo elementi di fatto idonei ad essere valutati dal
Giudice ( cfr. Cass. n. 23426/20 del 7/7/2020).
Parimenti tardiva ma comunque infondata anche la questione sull'inesistenza delle notifiche effettuate dall'operatore privato : trattasi di notifiche al più affette da nullità, che risulta sanata dal raggiungimento dello scopo di ricezione dell'atto ( cfr. Cass. Sez. 5 Ord n. 30901 del 3/12/2024).
Con riguardo alla lamentata prescrizione dei crediti di natura tributaria, la decisione del primo Giudice è del tutto condivisibile : non solo , come insegna la S.C. i crediti tributari hanno normalmente prescrizione decennale e non quinquennale, ma nel caso in esame risultavano numerosi tempestivi atti interruttivi, costituiti dalle varie intimazioni di pagamento medio tempore notificate e non impugnate, circostanza che aveva impedito il decorso di qualunque termine di prescrizione e anche reso definitiva qualsiasi questione sull'an e sul quantum di tali crediti.
Pure del tutto generica ed infondata appare la doglianza relativa alla violazione dei diritti della difesa per omessa motivazione degli atti impositivi, trattandosi di atti a contenuto vincolato e predeterminato per legge.
Altrettanto non condivisibile la medesima doglianza riferita alla mancata produzione in primo grado degli originali delle notifiche , doglianza come si è visto introdotta solo in appello ma comunque del tutto infondata, poiché era piuttosto la Ricorrente che in primo grado ometteva di esercitare l'attività necessaria per ottenere la produzione di quanto richiesto.
Infine, anche con riguardo alle spese di lite la decisione appare meritevole di conferma, essendo palese la conformità di quanto deciso alle disposizioni di legge.
La decisione del primo Giudice pertanto merita integrale conferma.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore delle controparti, che liquida in complessivi euro 1.500 per ciascuna delle parti e per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori se dovuti.