Sentenza 5 agosto 2003
Massime • 1
In materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, , nel vigore della disciplina introdotta dalla legge 24 dicembre 1993 n. 537 e dal regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per l'invalidità civile dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità o dopo aver subito la revoca della prestazione a seguito di visita di revisione disposta dall'amministrazione competente, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano tempestivamente domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione. (Fattispecie relativa ad assegno di invalidità civile revocato a seguito di visita di revisione disposta dalla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del Tesoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11808 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IN VI, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti in calce alla copia notificata del ricorso, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 239/01 del Tribunale di BARI, depositata il 02/05/01 - R.G.N. 756/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 settembre 1997 IT CO chiedeva al Pretore di Bari la condanna del Ministero dell'Interno al ripristino dell'assegno di invalidità civile, soppresso, a seguito di visita di revisione, con provvedimento del 17.3.1997. Il Ministero convenuto si costituiva e si opponeva alla domanda. Espletata consulenza tecnica medico-legale, con sentenza del 6 ottobre 1999 il Pretore condannava il Ministero al pagamento dell'assegno con decorrenza dalla revoca.
L'appello del Ministero dell'Interno, cui resisteva la signora CO, veniva rigettato dal Tribunale di Bari con sentenza del 26 aprile/2 maggio 2001. I giudici di secondo grado disattendevano, sulla scorta della decisione di questa Corte a Sezioni Unite n. 483 del 12 luglio 2000, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal Ministero appellante;
condividevano, poi, le conclusioni del CTU nominato in primo grado, sulla sussistenza di un grado di invalidità del 75% all'epoca della revoca.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, il Ministero dell'Interno.
IT CO ha depositato solo procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avvocatura dello Stato, quale difensore del Ministero dell'Interno, denuncia: 1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 37, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 354 e dell'art. 102 c.p.c.; 2) nullità della sentenza e/o del procedimento;
3) motivazione omessa su un punto decisivo della controversia.
Deduce che, essendo stata la prestazione revocata a seguito di visita disposta dai competenti organismi sanitari dipendenti dall'Amministrazione del Tesoro, contraddittore necessario doveva essere tale Amministrazione.
Il giudice di appello avrebbe pertanto errato nel non rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c., dovendo il contraddittorio essere integrato nei confronti del Ministero del Tesoro.
Rileva che con l'art. 10 della legge n. 291/88 è stato stabilito che fosse il Ministero del Tesoro a fissare con decreto i criteri e le modalità per la verifica dei requisiti prescritti;
che tale Ministero ha emanato, in data 20.7.1989, il d.m. n. 293/89, che fissava tali criteri;
che il programma di verifiche è stato predisposto dal Direttore Generale per le pensioni di guerra ed approvato dal Ministro del Tesoro;
che la competenza del Direttore Generale è stata fatta salva dall'art. 9 della legge n. 295/90; che tale sistema non risulta sostanzialmente innovato dal d.P.R. n. 698/94, ed è stato confermato dall'art. 37, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, norma di carattere interpretativo e, quindi,
applicabile anche a fattispecie pregresse.
I provvedimenti adottati dalle Prefetture in tema di revoca dei benefici economici rivestono carattere puramente strumentale, retroagendo alla data della visita medica di revisione. Il ricorso non è fondato.
I giudici di secondo grado hanno rigettato la eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno - eccezione che non si dichiara proposta in primo grado e che, in questa sede, si trasforma in eccezione di mancata integrazione del contraddittorio del Ministero del Tesoro, senza più sostenersi la completa estraneità al giudizio dell'Amministrazione ricorrente - richiamando Cass., S.U., 12 luglio 2000 n. 483. Con tale decisione, che il ricorrente Ministero trascura del tutto di considerare, nonostante le affermazioni in essa contenute costituiscano parte fondamentale della decisione impugnata, la Corte ha chiarito che, "nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con d.P.R. n. 698 del 1994, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero;
la suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla prestazione pecuniaria richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato o del Ministero convenuto) di accertamento di tale status con efficacia di giudicato implica la chiamata in causa del Ministero del Tesoro".
Tale orientamento è stato successivamente ribadito con le sentenze n. 529 del 3 agosto 2000 (S.U.), n. 8653 del 25 giugno 2001 e n. 4887 del 5 aprile 2002 (Sez. Lavoro).
Gli stessi principi valgono anche nel caso in cui la prestazione di invalidità civile sia stata revocata a seguito di visita revisione disposta, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del Tesoro.
Anche in questo caso, nel vigore della legge n. 537 del 1993 e del regolamento approvato con d.P.R. n. 698 del 1994, l'interessato che intenda richiedere il ripristino della prestazione economica soppressa deve chiamare in causa il Ministero dell'Interno, quale soggetto sul quale grava l'obbligo di corrispondere la prestazione;
l'accertamento del requisito c.d. sanitario avverrà in via incidentale, a meno che l'uno o l'altro dei soggetti in causa non ne chiedano l'accertamento in via principale, con efficacia di giudicato.
Tale richiesta, peraltro, va proposta nel ricorso introduttivo (se proveniente dal ricorrente) o nella memoria difensiva tempestivamente depositata (se avanzata dal convenuto), e non può essere, invece, proposta nel corso del giudizio di primo o di secondo grado.
A tali principi si può aggiungere che l'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 ("modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato"), relativo alla rilevanza processuale dell'erronea individuazione dell'autorità amministrativa competente a stare in giudizio, dispone che l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto deve essere notificato, e che da tale eccezione discende la rimessione in termini della parte attrice, alla quale il giudice deve assegnare un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato;
dopo la prima udienza l'erronea individuazione dell'autorità amministrativa non è più eccepibile. Secondo il costante orientamento della Corte, tale limite opera non solo con riguardo alla ipotesi di erronea vocatio in ius, in luogo del ministro titolare di una determinata branca della P.A., di altra persona preposta ad un ufficio della stessa, ma anche con riferimento all'ipotesi di vocatio in ius di un ministro diverso da quello effettivamente "competente" in relazione alla materia dedotta in giudizio (Cass., 10 gennaio 1966 n. 187; 4 maggio 1966 n. 1113;
21 novembre 1983 n. 6939; 6 dicembre 1996 n. 10890; 12 agosto 2000 n. 10806; 26 giugno 2001 n. 8697; 19 dicembre 2001 n. 16031). Ne consegue che, anche ove l'invalido chiedesse non solo il ripristino della prestazione nei confronti del Ministero dell'Interno, ma anche l'accertamento, con efficacia di giudicato, del permanere dello stato di invalidità, l'Avvocatura dello Stato dovrebbe eccepire nella prima udienza la necessaria partecipazione al giudizio del Ministero del Tesoro;
in mancanza di tale tempestiva eccezione, il processo proseguirebbe regolarmente, in considerazione del carattere unitario ed inscindibile della personalità giuridica dello Stato e del conseguente superamento di un errore relativo al solo titolare della gestione del diritto controverso. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato.
Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della signora CO, il cui difensore si è limitato a depositare la procura.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2003