Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11808
CASS
Sentenza 5 agosto 2003

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In materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, , nel vigore della disciplina introdotta dalla legge 24 dicembre 1993 n. 537 e dal regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per l'invalidità civile dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità o dopo aver subito la revoca della prestazione a seguito di visita di revisione disposta dall'amministrazione competente, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano tempestivamente domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione. (Fattispecie relativa ad assegno di invalidità civile revocato a seguito di visita di revisione disposta dalla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del Tesoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11808
    Data del deposito : 5 agosto 2003

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