Sentenza 30 novembre 2011
Massime • 1
Il concetto di deterioramento di cui all'art. 638 cod. pen. implica la sussistenza di un danno giuridicamente apprezzabile, mentre per le lesioni all'integrità fisica di cui all'art. 544-ter cod. pen. è necessario il verificarsi di una malattia atta a determinare un'alterazione anatomica o funzionale - anche non definitiva - dell'organismo. (Fattispecie nella quale un cane era stato sbattuto a terra e preso a calci).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2011, n. 47391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47391 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 30/11/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 2736
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 31124/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OT IR ME N. IL 05/03/1940;
avverso la sentenza n. 96/2010 TRIBUNALE di TORINO, del 17/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
udito il P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Vagli in sost. avv. Traversi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 17 febbraio 2011, il Tribunale di Torino, 3^ sezione penale, confermava la sentenza del Giudice di Pace in sede appellata da TT AS NI, con la quale questi era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 638 c.p. per avere sbattuto a terra e preso a calci il cane di proprietà di NT IN Laura, in Balagero il 19.7.2006 ed era stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di duecento Euro di multa nonché al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 300,00, e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
Il Tribunale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta della testimonianza di CO TE, marito della parte civile, avvalorata dalla certificazione del veterinario che aveva riscontrato "dolorabilità" del cane "a livello del carpo sinistro e della zona mandibolare sinistra" e dalle parziali ammissioni dello stesso imputato.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 638 c.p. perché il cane non ha riportato alcun "deterioramento" ma una mera e del tutto presunta "dolorabilità"; - difetto, carenza ed illogicità della motivazione per avere ritenuto attendibile la testimonianza di CO TE, nonostante questi fosse il marito della parte civile, già condannato per il delitto di minacce gravi nei confronti del TT, e per aver tratto argomenti dalla condotta di quest'ultimo che non aveva reagito alla veemente aggressione verbale del CO che lo accusava di aver maltrattato il cane, condotta prudentemente serbata per evitare che essa degenerasse, senza tenere infine conto del dato processualmente dimostrato che il cane seguita a gradire le coccole del TT. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato, considerato che il concetto di deterioramento di cui all'art. 638 c.p. implica la sussistenza di un danno giuridicamente apprezzabile (mentre per le lesioni all'integrità fisica di cui all'art. 544 ter c.p. è necessario il verificarsi di una malattia atta a determinare un'alterazione anatomica o funzionale dell'organismo anche non definitiva;
cfr. Cass. Sez. 2, 26.3-1.7.2010 n. 24734). La sentenza impugnata ha fornito adeguata motivazione sul punto, senza che venisse dal ricorrente fornita specifica doglianza, allorché ha osservato che la sintomatologia rilevata al momento della visita da parte del veterinario era dimostrativa di un processo patologico ancora in corso, come tale integrante "malattia" e quindi deterioramento (cfr. Cass. Sez. 5, 26.4-15.6.2010 n. 22781).
2. Il secondo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile, perché sottopone in questa sede questioni che attengono la merito, attraverso la proposizione di lettura alternativa del medesimo materiale probatorio già esaminato dal Tribunale con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede.
L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri;
Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).
3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011