Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2010, n. 28509
CASS
Sentenza 13 aprile 2010

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Massime2

Integra la circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen. la condotta di colui che, incaricato di prestare assistenza ad una persona anziana, abbandoni quest'ultima senza cure ed assistenza per un lungo periodo, aggravandone le già precarie condizioni di salute, in quanto ai fini della sussistenza del nesso di causalità tra maltrattamenti e morte non è necessario che i fatti di maltrattamento costituiscano la causa unica ed esclusiva degli eventi più gravi, stante il principio della equivalenza delle cause o della "conditio sine qua non" (art. 41 cod. pen.). (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., nei confronti degli imputati che, incaricati di assistere una persona anziana, l'avevano, invece, abbandonata, aggravandone le condizioni di salute, già precarie, e favorendo l'insorgere di un fecaloma inveterato, che nella fase iniziale si sarebbe potuto distruggere, e che, invece, durante le molte settimane di abbandono, si era sviluppato in maniera abnorme, determinando la necessità di un intervento chirurgico, non superato dal paziente).

Ai fini dell'integrazione del delitto di sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) è sufficiente l'impossibilità della vittima di recuperare la propria libertà di movimento anche relativa, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può anche essere breve, a condizione che sia giuridicamente apprezzabile. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità nei confronti degli imputati, incaricati di accudire una persona anziana e in sedia a rotelle, la quale, era stata, invece, trovata dai carabinieri in una stanza chiusa a chiave dall'esterno, in pessime condizioni igieniche e di sicuro degrado).

Commentario1

  • 1Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione dell’articolo 630 C.P.
    Marco Vitali · https://www.diritto.it/ · 7 aprile 2022

    Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione risulta essere disciplinato dall'articolo 630 del Codice Penale, i quale dispone che: “Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell''ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2010, n. 28509
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28509
Data del deposito : 13 aprile 2010

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