Sentenza 13 aprile 2010
Massime • 2
Integra la circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen. la condotta di colui che, incaricato di prestare assistenza ad una persona anziana, abbandoni quest'ultima senza cure ed assistenza per un lungo periodo, aggravandone le già precarie condizioni di salute, in quanto ai fini della sussistenza del nesso di causalità tra maltrattamenti e morte non è necessario che i fatti di maltrattamento costituiscano la causa unica ed esclusiva degli eventi più gravi, stante il principio della equivalenza delle cause o della "conditio sine qua non" (art. 41 cod. pen.). (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., nei confronti degli imputati che, incaricati di assistere una persona anziana, l'avevano, invece, abbandonata, aggravandone le condizioni di salute, già precarie, e favorendo l'insorgere di un fecaloma inveterato, che nella fase iniziale si sarebbe potuto distruggere, e che, invece, durante le molte settimane di abbandono, si era sviluppato in maniera abnorme, determinando la necessità di un intervento chirurgico, non superato dal paziente).
Ai fini dell'integrazione del delitto di sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) è sufficiente l'impossibilità della vittima di recuperare la propria libertà di movimento anche relativa, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può anche essere breve, a condizione che sia giuridicamente apprezzabile. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità nei confronti degli imputati, incaricati di accudire una persona anziana e in sedia a rotelle, la quale, era stata, invece, trovata dai carabinieri in una stanza chiusa a chiave dall'esterno, in pessime condizioni igieniche e di sicuro degrado).
Commentario • 1
- 1. Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione dell’articolo 630 C.P.Marco Vitali · https://www.diritto.it/ · 7 aprile 2022
Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione risulta essere disciplinato dall'articolo 630 del Codice Penale, i quale dispone che: “Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell''ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2010, n. 28509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28509 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 13/04/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 879
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 40941/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI.ST.SA. , N. IL (omesso) ;
2) MA.MA.ST. , N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 24/2008 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA, del 18/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore degli imputati avvocato Lipera Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il (omesso) i Carabinieri intervenivano in una abitazione di via (omesso) su sollecitazione di una inquilina del condominio che aveva sentito invocazioni di aiuto provenienti da quell'appartamento.
Entrati nell'abitazione dei coniugi Di.St.Sa. e Ma.Ma.St. , i Carabinieri rinvenivano in una stanza che aveva la porta chiusa un uomo anziano, Ch.Ma. , seduto seminudo su una sedia a rotelle, in pessime condizioni igieniche, dal momento che la stanza era piena di feci, urine e resti di cibo.
L'uomo veniva ricoverato in ospedale, ove presentava denuncia contro gli attuali imputati, e dopo alcuni giorni veniva sottoposto ad urgente intervento operatorio per la presenza di un fecaloma inveterato del sigma con occlusione intestinale.
Il Ch. non superava la fase postoperatoria e decedeva il (omesso) .
Si procedeva
contro
Di.St.Sa. , in stato di custodia cautelare in carcere e Ma.Ma.St. e Di.St.Ca.Va.
, inizialmente poste agli arresti domiciliari, per i reati di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e abbandono di persona incapace aggravati dalla morte della persona offesa e appropriazione indebita delle somme percepite dal Ch. a titolo di pensione.
All'esito del giudizio di primo grado la Corte di Assise di Catania, con sentenza emessa il 28 febbraio 2008, assolveva da tutte le ipotesi di reato Di.St.Ca.Va. , condannava Di.St.Sa. e Ma.Ma.St. , riconoscendo soltanto a quest'ultima le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti non escluse, per i reati di cui agli artt. 605 e 572 c.p., assorbito in quest'ultimo il reato di cui all'art. 591 c.p., e dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela in ordine alla appropriazione indebita. Su appello del Procuratore generale, che si doleva della pena troppo mite inflitta alla Ma. , e degli imputati, la Corte di Assise di Appello di Catania, con sentenza emessa il 18 giugno 2009, dopo avere rigettato tutti gli argomenti difensivi e ritenuto, in base alle dichiarazioni del consulente del Pubblico Ministero, che esisteva un nesso causale tra la condotta degli imputati e la morte dell'anziano, confermava l'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati e riduceva la pena inflitta al Di.St. , previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, mentre, in accoglimento della impugnazione del Procuratore Generale, aumentava la pena inflitta in primo grado alla Ma. .
Con il ricorso per Cassazione Di.St.Sa. e Ma.Ma.St.
deducevano la violazione degli artt. 530 e 192 c.p.p., la illegittimità della sentenza impugnata per non avere assolto gli imputati perché il fatto non sussiste e, in subordine, la mancata assunzione di una prova decisiva. Spiegavano i ricorrenti, come già sostenuto nell'atto di appello, che il Ch. , ospite di una casa di riposo gestita dalla Ma. e chiusa per irregolarità amministrative e problemi igienici, chiese di continuare ad essere accudito dalla Ma. , che, dopo avere tentato di ricoverarlo in altre case di cura, lo ospitò presso la sua abitazione curandolo ed assistendolo. Senonché a causa di un litigio familiare nel mese di (omesso) la Ma. e la GL furono allontanate dal domicilio coniugale dal Di.St. , il quale, incapace di provvedere anche a se stesso, perché assuntore di droghe e di alcool, fece sì che la abitazione fosse trovata nello stato di degrado descritto dai Carabinieri.
I ricorrenti, sulla base di una consulenza di parte, escludevano che fosse ravvisabile un nesso causale tra la condotta a loro contestata e la morte dell'uomo, posto che la stessa era intervenuta dopo due settimane dal ricovero ospedaliero e si erano verificati fatti che tale nesso avevano interrotto, contestavano che la porta della stanza fosse chiusa a chiave dall'esterno, richiamavano la testimonianza, non presa in considerazione dalla Corte di secondo grado, di Be.Ma. , vicina di casa, che aveva riferito di avere incontrato qualche mese prima il Ch. a passeggio con la Ma. e la GL ben vestito e curato, e criticavano il fatto che fosse stato ritenuto attendibile il Ch. , persona affetta anche da disturbi psichici. Quanto al delitto di cui all'art. 572 c.p.p. i ricorrenti deducevano la mancanza dell'elemento psicologico richiesto per configurare tale reato, tenuto conto anche del brevissimo lasso di tempo intercorso dall'effettivo abbandono al ritrovamento, e ritenevano ravvisabile tutto al più la violazione dell'art. 591 c.p.. I ricorrenti, infine, censuravano il fatto che non fosse stata disposta una perizia collegiale persistendo il contrasto di valutazioni tra il consulente del Pubblico Ministero e quello degli imputati.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da Di.St.Sa. e Ma.Ma.St. non sono fondati ed anzi sono ai limiti della ammissibilità perché in effetti sembrano mettere in dubbio la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dai giudici del merito, cosa non consentita in sede di legittimità. Alla Corte di Cassazione compete, infatti, soltanto verificare se le valutazioni di merito dei giudici dei primi due gradi di giurisdizione siano sorrette da una motivazione immune da vizi logici.
Ebbene, come emergerà da quanto di seguito precisato, la motivazione della sentenza impugnata non merita censure sotto il profilo della legittimità.
I ricorrenti, al fine di escludere la sussistenza del delitto di sequestro di persona contestato, hanno riproposto con il ricorso per Cassazione la tesi che il Ch. volontariamente decise di abitare con i Di.St. , i quali lo avevano sempre trattato bene fino al mese di (omesso) , quando a seguito di un litigio familiare la Ma. e la GL furono costrette ad abbandonare la casa familiare;
il Di.St. , anche perché bevitore di alcool ed assuntore di droghe, non sarebbe stato in grado neanche di badare a se stesso.
Ora, pur volendo prescindere dal fatto che si tratta di deduzioni di merito e che i giudici dei primi due gradi hanno ritenuto, con motivazione più che ragionevole, infondate le deduzioni difensive non solo perché i due ricorrenti furono trovati insieme al lavoro - fatto comunque significativo per escludere i gravi contrasti che avrebbero determinato l'allontanamento della Ma. dalla casa coniugale -, ma anche perché la porta della stanza ove si trovava la vittima risultava chiusa a chiave dall'esterno, come è lecito desumere dalla testimonianza, riportata in motivazione della sentenza, di uno dei Carabinieri intervenuti sul posto, il brigadiere Za. , della cui attendibilità non è lecito dubitare, che aveva riferito che la Ma. aveva tentato di inserire, con mossa definita furtiva, la chiave della porta dal lato interno della stanza, va detto che per integrare il delitto di cui all'art. 605 c.p. è sufficiente una impossibilità della vittima di recuperare la propria libertà di movimento anche relativa (vedi Cass., Sez. 5, 15 novembre 1999 - 4 febbraio 2000, n. 5443), a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può anche essere breve, a condizione che sia giuridicamente apprezzabile (vedi Cass., Sez. 5, 24 gennaio - 22 febbraio 2005, n. 6488, CED 231422). Ebbene i giudici dei primi due gradi di giurisdizione hanno fatto corretta applicazione degli indirizzi giurisprudenziali indicati ed hanno, pertanto, stabilito la sussistenza di tale reato perché il Ch. venne trovato in una stanza con la porta chiusa in una condizione di sporcizia e di degrado incredibili - sul punto non vi è contestazione perché anche i ricorrenti hanno ammesso che le condizioni nelle quali versava la vittima erano caratterizzate da una sporcizia e da un degrado indicibili.
La circostanza della chiusura a chiave della porta, sulla quale ha insistito molto la difesa, non appare invero determinante, e ciò a prescindere dal fatto che non può non prestarsi fede a quanto riferito dai Carabinieri, i quali hanno riferito di non essere riusciti ad aprire la porta, tanto che si decisero a chiamare i Vigili del Fuoco.
Non si tratta di circostanza determinante perché la porta della stanza si aprì per effetto di una forte spallata del Di.St. , forza che certamente non aveva l'anziano Ch. , malandato come era e costretto su una sedia a rotelle.
Quindi la chiusura della porta secondo le modalità accertate e la impossibilità di aprirla, se non con l'uso di notevole forza, rendono evidente che la vittima non aveva alcuna possibilità concreta di muoversi da un posto all'altro, fatto che integra certamente l'elemento oggettivo del delitto di sequestro di persona contestato.
La denuncia del Ch. ha confermato, secondo i giudici del merito, le indicate circostanze.
Non hanno pregio i rilievi dei ricorrenti in ordine alle dedotte difficoltà psichiche della vittima e, quindi, alla impossibilità di ritenerlo attendibile.
In effetti, a parte il fatto che i giudici dei primi due gradi di giurisdizione hanno chiarito che, nonostante le condizioni fisiche ed intellettive precarie, il Ch. era pienamente attendibile anche per la semplicità e la linearità delle sue dichiarazioni, l'affermazione di responsabilità dei due ricorrenti per il delitto de quo poggia sugli incontestabili rilievi obiettivi di cui si è detto.
Anche con riferimento al delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. sono infondati i rilievi dei ricorrenti, che hanno in primo luogo contestato la esistenza del dolo richiesto dall'art. 572 c.p.. La censura è infondata perché il dolo richiesto dalla norma in discussione è generico, come chiarito dalla Suprema Corte (vedi Cass., Sez. 6, 18 marzo - 3 luglio 2008, n. 27048, CED 240879), e consiste nella coscienza e volontà di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale. Non vi è dubbio che tale elemento sia ravvisabile nella condotta degli imputati, dal momento che la vittima pacificamente versava in condizioni umilianti di assoluta precarietà e sporcizia da diverso tempo.
Ed, infatti, pur volendo ritenere fondato - soltanto per amor di discussione - l'assunto dei ricorrenti che il Ch. andò ad abitare con loro di sua volontà e che nella fase iniziale della convivenza fosse stato trattato con correttezza, come si desumerebbe dalla testimonianza di Be.Ma. , sulla quale molto hanno insistito i ricorrenti, è rimasto, comunque, accertato che la condizione di grave sofferenza materiale e psichica derivante da condizioni di vita del tutto inaccettabili si sia protratta per lunghi mesi, tempo certamente giuridicamente apprezzabile e rilevante penalmente ai fini della integrazione del delitto di maltrattamenti contestato.
Non è, pertanto, rilevante ai fini della configurazione del delitto contestato che lo stato di assoluta precarietà delle condizioni di vita della vittima non si sia protratto per tutti gli otto mesi di permanenza del Ch. in casa Di.St. , considerato che il lasso di tempo in cui il Ch. è stato sottoposto alle sofferenze descritte non è certamente brevissimo, come erroneamente sostenuto dai ricorrenti.
Quanto alla tesi del preteso corto circuito familiare del mese di (omesso) , che avrebbe cagionato i problemi di cui si discute, si è già detto ed alle osservazioni dinanzi sviluppate si rinvia, ricordando che i giudici del merito hanno motivatamente disatteso questa tesi difensiva.
Resta da esaminare il problema della sussistenza o meno dell'aggravante della morte della vittima come conseguenza della condotta tenuta dai due ricorrenti. Essi hanno sostenuto che vi era stata interruzione del nesso causale tra la condotta loro ascritta e l'evento morte, in quanto il decesso si verificò tredici giorni dopo il ricovero ospedaliero del Ch. e, quindi, non si sarebbe potuto escludere che l'evento morte fosse riconducibile al periodo del ricovero. Al fine di dimostrare la fondatezza della loro tesi i ricorrenti hanno dedotto la mancata assunzione di una prova decisiva, ovvero della effettuazione di una perizia medica, anche collegiale, che potesse dirimere i contrasti tra la consulenza tecnica del Pubblico Ministero e la consulenza medica di parte. Il motivo è privo di fondamento perché la perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche. Ne consegue che non è sindacabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da adeguata motivazione, il convincimento del giudice circa la esistenza di elementi tali da escludere la situazione che l'accertamento tecnico dovrebbe dimostrare (vedi Cass., Sez. 6, 7 luglio - 8 agosto 2003, n. 34089, CED 226330). Insomma si tratta di un mezzo di prova sottratto alla disponibilità delle parti, che il giudice può utilizzare quando alcuni accertamenti richiedano specifiche conoscenze tecniche;
è per tale ragione che la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva (vedi anche Cass., Sez. 4, 22 gennaio - 5 aprile 2007, n. 14130, CED 236191). Ebbene nel caso di specie sia la motivazione che ha sorretto la decisione di non disporre perizia medico - legale che quella che ha ritenuto l'evento morte legato da nesso causale con la condotta dei ricorrenti sono immuni da vizi logici e, quindi, non censurabili in sede di legittimità.
I giudici del merito, fondandosi sulle conclusioni del consulente di ufficio del Pubblico Ministero e motivatamente disattendendo le osservazioni del consulente tecnico di parte, dopo avere ricordato che nel nostro sistema penale ai sensi dell'art. 41 c.p. vige il principio della equivalenza delle cause o della conditio sine qua non, nel senso che il nesso di causalità tra la condotta e l'evento può escludersi soltanto quando si verifichi una causa autonoma, rispetto alla quale la precedente sia da considerarsi tamquam non esset, hanno ritenuto che l'abbandono nel quale era stato lasciato il Ch. , privo di cura ed assistenza per un lungo periodo, aveva aggravato le condizioni di salute già precarie dell'anziano, affetto da cirrosi epatica, problemi cardiaci e broncopolmonite, che anche da sole avrebbero condotto alla morte la vittima, ed aveva favorito l'insorgere di un fecaloma inveterato, che si sarebbe potuto distruggere nella fase iniziale anche con opportune azioni manuali, ma che si era sviluppato in maniera abnorme - l'intestino cieco aveva quadruplicato la sua dimensione - durante le molte settimane di abbandono, ed aveva reso necessario un intervento chirurgico, le cui fasi postoperatorie non erano state superate dal paziente, anche per le sue precarie condizioni generali.
Orbene - hanno ancora rilevato i giudici del merito - la condotta degli imputati, che avevano favorito l'insorgere e lo svilupparsi del fecaloma, senza attuare alcun intervento, ed avevano fatto aggravare le condizioni generali dell'anziano, senza che venisse prestata alcuna cura, costituiva una delle cause della morte del Ch. . La eventuale responsabilità anche di terzi - nel caso specifico dei sanitari del nosocomio ove venne ricoverata la vittima - non esclude quella degli imputati perché quando l'evento si ricolleghi ad una pluralità di azioni o di omissioni imputabili a più soggetti, non può distinguersi tra cause mediate ed immediate, prossime o remote, dovendosi, invece, riconoscere a ciascuna di esse eguale efficacia causale.
Le osservazioni dei ricorrenti, che hanno in buona sostanza cercato di contestare gli accertamenti in fatto dei giudici dei primi due gradi di giurisdizione sostenendo che il fecaloma si sarebbe sviluppato soltanto dopo il ricovero ospedaliero, pur volendo prescindere dal fatto che sono di puro merito, non sono idonee a superare una motivazione del tutto lineare, pienamente convincente, fondata su una corretta interpretazione delle norme penali ed immune da manifeste illogicità.
Per tutte le ragioni indicate i ricorsi debbono essere rigettati e ciascun imputato deve essere condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun imputato a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010