Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2004, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi CO - rel. Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE CO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN CA, IN AN, NC BE AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRATI FISCALI 258, presso lo studio dell'avvocato PIERGIORGIO BERARDI, che li difende unitamente all'avvocato LORENZO TORNIELLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
GH VI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell'avvocato DIEGO BRUNCO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 585/01 del Tribunale di LODI, emessa e depositata il 28/09/01 (R.G. 124/01);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 19/12/03 dal Consigliere Dott. Luigi CO DI NANNI;
udito l'Avvocato Pier Giorgio BERARDI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. IANNELLI Domenico, che ha chiesto si rigetti il ricorso di NI CA e si dichiari l'inammissibilità di quello di NI AN e NC BE AN con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il tribunale di Lodi, con sentenza del 28 settembre 2001, ha rigettato l'opposizione esecutiva proposta a vario titolo da CO e CA TI e da NN CH UC nell'esecuzione per rilascio promossa in loro danno da VI VI.
In particolare, CA TI aveva dedotto: che il titolo esecutivo, costituito dal dispositivo della sentenza letto in udienza, aveva perduto efficacia per l'avvenuto deposito della motivazione della decisione;
che la notificazione del preavviso di rilascio era viziata;
che l'atto non era stato notificato agli altri due opponenti;
che l'accesso dell'ufficiale giudiziario era nullo perché compiuto anticipatamente all'orario fissato. CO TI e NN CH, intervenuti nel giudizio di opposizione, hanno dedotto la simulazione del contratto di locazione e di essere proprietari dell'immobile, onde la VI non aveva titolo per eseguire lo sfratto.
2. il tribunale ha rigettato le opposizioni.
La decisione si articola nelle seguenti proposizioni: i terzi, intervenuti nella causa, non avevano un diritto da far valere;
essi non avevano titolo a dolersi della sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo;
CA TI era decaduta dall'opposizione agli atti esecutivi, che era stata proposta oltre il termine di cinque giorni dalla notificazione del precetto.
3. CO e CA TI ed NN CH UC hanno proposto ricorso per Cassazione contro la parte della sentenza, che li ha dichiarati decaduti dalla proposizione agli atti esecutivi, sostenendo che il dies a quo dell'opposizione decorreva dall'accesso sul luogo dell'ufficiale giudiziario.
L'intimata ha resistito con controricorso.
4. Il Pubblico Ministero, richiesto di rendere le proprie conclusioni sulla controversia, nella quale si ravvisava una delle ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ., ha concluso chiedendo che il ricorso proposto da CA TI sia rigettato e che quello proposto da CO TI ed NN CH sia dichiarato inammissibile.
5. Con riferimento all'unico motivo indicato nel ricorso, è necessario distinguere la posizione di CA TI da quella degli intervenuti CO TI e NN CH .
4.1. Il ricorso in opposizione proposto dalla prima fa valere vizi del precetto.
In questo caso vale il principio che nell'esecuzione per rilascio di cui agli artt. 605 ss. cod. proc. civ. l'opposizione con la quale si fanno valere irregolarità formali dell'atto di precetto (nella specie, la nullità per non essere stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo) deve essere proposta, ai sensi dell'art. 617, primo comma cod. proc. civ., nel termine perentorio di cinque giorni decorrente dalla notificazione dell'atto e non dall'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo del rilascio: Cass. 24 gennaio 2000, n. 753. In questo senso la decisione impugnata è corretta.
4.2. Il ricorso proposto dagli altri due è inammissibile, perché la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi non è stata resa contro di essi.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con riferimento a tutti i ricorrenti.
Le spese di questo giudizio sono poste a carico dei ricorrenti in solido, in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 100,00, per spese.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004