Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 7730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7730 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
07730-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
In caso di diffusions def presante provvedimento omotore le generalità e gli altri casi identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
Sent. n. sez. 1432/2025 UP 20/11/2025 R.G.N. 30053/2025
Composta da:
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ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: QU EM nato il [...]
- Relatore
SENTENZA
avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TI BR;
letta la requisitoria scritte del Sostituto Procuratore Generale LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena in data 11.04.2024, con cui AD HI è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di lesioni aggravate commesso in concorso con altro soggetto non identificato, ai danni di MI BE, colpendolo al volto con un bastone e con calci e pugni in diverse parti del corpo e provocandogli un trauma facciale guaribile in 20 giorni. La causale dell'aggressione e l'individuazione dell'imputato quale autore del reato sono state accertate mediante la deposizione della persona offesa e l'acquisizione di una serie di riscontri individualizzanti a carico dell'imputato. HI rivendicava un debito della vittima nei suoi confronti per il pagamento di dosi di cocaina che gli aveva fornito;
all'epoca dei fatti (nel 2018) BE assumeva tale sostanza stupefacente. In dibattimento, la prova testimoniale è stata acquisita mediante letture ex art. 514 cod. proc. pen., in quanto la persona offesa ha dichiarato di non ricordare più nulla riguardo alla vicenda e neppure di avere sporto denuncia e sono state, pertanto, operate contestazioni in ausilio alla sua memoria.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, formulando un unico motivo, con cui eccepisce violazione degli artt. 512 e 514 cod. proc. pen. Le ragioni difensive, già analogamente proposte in appello e superate dalla sentenza impugnata, sostengono che la prova testimoniale in dibattimento non sia stata acquisita ex art. 514 cod. proc. pen., mediante contestazioni alla persona offesa che non ricordava alcuni dettagli e, di conseguenza, confermava le precedenti dichiarazioni rese in fase di indagini, bensì con una surrettizia e illegittima applicazione dell'art. 512 cod. proc. pen. dal momento che, pur in assenza della condizione di irripetibilità delle dichiarazioni, queste ultime sono state interamente lette a un teste che ha dichiarato di non ricordare nulla, neppure di avere sporto denuncia.
3. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
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2. La difesa pone una sola, netta questione di ordine processuale: se sia consentito dare lettura delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso della fase delle indagini preliminari al teste che rappresenti in dibattimento di non ricordare nulla e utilizzarle per la prova dei fatti di reato, ai sensi dell'art. 514 cod. proc. pen., o se, piuttosto, tale utilizzazione si risolva in una impropria e illegittima forma di ingresso delle letture di cui all'art. 512 cod. proc. pen. In mancanza dei presupposti di legge.
2.1. Il dubbio di legittimità della scelta processuale compiuta dalla sentenza di secondo grado, avanzato dal ricorrente, non ha fondamento.
riportato anche
La sentenza risulta conforme all'indirizzo giurisprudenziale nella motivazione del provvedimento impugnato e che il Collegio intende ribadire -secondo cui le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone in dibattimento che manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo, ove lo stesso ne affermi la veridicità in qualsiasi modo, pur se laconico e anche mediante richiami atti a giustificare il "deficit" mnemonico, devono ritenersi confermate e, in quanto tali, possono essere recepite ed utilizzate come se rese direttamente in dibattimento (Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, Rv. 270091-01). Il precedente del 2017 appena richiamato ha deciso, peraltro, una fattispecie che sembra sovrapponibile a quella in esame e in cui la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione dei giudici di merito secondo i quali il teste aveva espressamente confermato, a seguito di contestazioni, le dichiarazioni rese in precedenza, rispondendo alle sollecitazioni del pubblico ministero, a distanza di due anni e mezzo dai fatti, con l'espressione: "Confermo quanto dichiarato, ripeto, non ho l'immagine nitida ma se l'ho dichiarato questo è". Allorché, infatti, il testimone manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo, le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni devono ritenersi confermate se lo stesso ne affermi la veridicità con qualunque, varia forma di conferma, anche laconica e mediante richiami atti a giustificare il deficit mnemonico, sicché le stesse possono essere recepite ed utilizzate come se rese direttamente in sede dibattimentale poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455-01).
2.2. Nel caso di specie, le coordinate ermeneutiche appena rappresentate sono plasticamente configurabili. I giudici di merito hanno sottolineato che il testimone aveva un importante deficit di memoria, conseguenza di un trauma cranico derivante da un incidente verificatosi nell'agosto dell'anno 2022, da cui deriva l'assenza quasi totale di
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ricordo circa i fatti per i quali è processo, fatti salvi alcuni flashback particolarmente drammatici. D'altra parte, lo stesso testimone persona offesa ha più volte confermato la veridicità di quanto già dichiarato nella fase delle indagini (sommarie informazioni e denuncia querela), riconoscendo anche la firma apposta in calce a tali dichiarazioni, e ha raccontato sprazzi della vicenda sui quali comunque gli sovveniva memoria (si è ricordato di essere stato aggredito da due persone e di avere subito calci sulla testa e sul viso). Le dichiarazioni del teste hanno trovato conferma, poi, negli altri elementi probatori acquisiti da cui emergono: la conoscenza tra la persona offesa e l'imputato; i contatti telefonici intercorsi tra di loro la notte del fatto e la presenza di entrambi nella stessa zona in cui è avvenuta l'aggressione; il movente alla base dell'aggressione.
Tali elementi sono costituiti da:
-i tabulati telefonici e le celle agganciate, che attestano l'esattezza delle circostanze di tempo e luogo riferite dalla vittima per contestualizzare il reato;
i precedenti per spaccio di sostanza stupefacente in capo al ricorrente, che confermano il movente raccontato dalla vittima;
- precedenti controlli dell'imputato, dai quali si è accertato che egli era conosciuto con il nomignolo di Ali, da lui stesso dichiarato in precedenti occasioni alla polizia giudiziaria e indicato dalla persona offesa come quello con cui conosceva il suo aggressore. Sussistono, poi, nella motivazione della sentenza impugnata, numerosi altri elementi di fatto certi che confortano l'ipotesi che individua nel ricorrente l'autore della condotta, tra i quali, anzitutto, il contenuto del referto medico, che è stato rilasciato il giorno dopo l'accaduto e da cui risultano le tumefazioni alla fronte e sul viso;
un ematoma alla palpebra;
una lesione in zona paraorbitaria;
vivo dolore alla mano destra, con tumefazione, e una diagnosi di "trauma facciale da percosse", con ventuno giorni di prognosi. Inoltre, risulta dal referto che la vittima è stata trovata in terra e che ha riferito di essere stato percosso con un bastone da parte di due persone sue conoscenti, in coerenza con il suo racconto;
mentre le lesioni sono state osservate anche dalla polizia giudiziaria intervenuta nell'immediatezza della vicenda.
2.3. Si tratta di un quadro probatorio del tutto confortante offerto dalla Corte di appello con motivazione adeguata, logica, ricca di riferimenti probatori e coerente con le richiamate indicazioni ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità. Da tali considerazioni consegue il rigetto del ricorso e, quindi, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Si evidenzia, infine, che, in caso di diffusione del provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d. lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 20/11/2025.
Il Consigliere estensore Matilde Brancaccio
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Il Presidente Elisabetta Maria Morosini
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 FEB 2026 IL CANCELLIERE ESPERTO SA ON Johßee
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