Art. 11. Commissioni esaminatrici 1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 10, comma 1, la commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta da un dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 10, comma 2, la commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta da un primo dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative e da due specialisti di aeromobile istruttori. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
3. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, le commissioni di cui ai commi 1 e 2, unico restando il presidente, possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
2. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 10, comma 2, la commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta da un primo dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative e da due specialisti di aeromobile istruttori. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
3. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, le commissioni di cui ai commi 1 e 2, unico restando il presidente, possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.