Articolo 3 della Legge 30 gennaio 1963, n. 71
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 marzo 1963
Art. 3.
Ferme restando le riserve di posti stabiliti dalle leggi vietati in favore degli invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, sordomuti e categorie assimilate, i posti di usciere disponibili nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono riservati:
a) in ragione di tre quarti, agli appuntamenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in attivita' di servizio che abbiano compiuto 13 anni di servizio e non abbiano superato il cinquantesimo anno di eta';
b) in ragione di un quarto, agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza che siano cessati dal servizio per inabilita' fisica dipendente da causa di servizio, i quali non abbiano superato il cinquantesimo anno di eta'.
Ai fini della riserva dei posti di cui alla lettera a) gli appuntati di pubblica sicurezza, in attivita' di servizio, possono fare domanda di passaggio nel ruolo del personale ausiliario e, se riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione di avanzamento, acquistano titolo a conseguire la nomina ad usciere di questura.
L'ordine di precedenza per la predetta nomina e' determinato dalla data di presentazione delle domande e, a parita' di tale data, dall'anzianita' di servizio.
Ai fini della riserva dei posti di cui alla lettera b) gli appuntati e le guardie di pubblica sicurezza, invalidi per servizio, possono fare domanda di passaggio nel ruolo del personale ausiliario entro un anno dal collocamento in congedo e la nomina ad usciere di questura puo' essere conferita a coloro i quali saranno ritenuti meritevoli a giudizio della Commissione di avanzamento, previo accertamento della loro idoneita' fisica al servizio.
I posti disponibili che non venissero ricoperti nei ruoli previsti dai precedenti commi, per mancanza di aspiranti, saranno conferiti mediante pubblico concorso, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Entrata in vigore il 8 marzo 1963