Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2010, n. 7108
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Sentenza 15 dicembre 2010

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Integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che, nella domanda preordinata ad ottenere l'arruolamento nell'esercito italiano, renda, ex art. 46 e 76 D.Lgs. n. 45 del 2000, false dichiarazioni in ordine al giudizio conseguito in sede di diploma di scuola media, sussistendo, nella specie, apposita previsione del bando di concorso - con espressa comminatoria di sanzioni penali nel caso di mendaci dichiarazioni in ordine non solo al titolo di studio posseduto ma anche al giudizio conseguito - preordinata ad introdurre un criterio selettivo delle domande degli aspiranti sulla base del giudizio conseguito in sede di diploma, giudizio che, per l'effetto, si pone come elemento necessariamente ed indissolubilmente correlato al titolo di studio richiesto, quale componente essenziale di valutazione ed, al contempo, parametro di selezione ai fini dell'utile inserimento in graduatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2010, n. 7108
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7108
    Data del deposito : 15 dicembre 2010

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