Sentenza 16 luglio 2002
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- 1. Patteggiamento per violenza sessuale? E’ giusta causa di licenziamentoAccesso limitatoMaria Spataro · https://www.altalex.com/ · 14 febbraio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10318 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mileo Vincenzo Presidente R.G.N.9144/01 Dott. De Luca Michele Consigliere Dott. Vigolo Luciano Consigliere Cron. 275 20 Dott. Mazzarella Giovanni Consigliere Rap. Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore Ud. 26/03/02 ha pronunciato la seguenter sul ricorso propošto 1 03 18/02 i SE da ON AN rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Vincenzo Camilleri, con domicilio eletto presso lo studio di dell'avv. Nicola Nanni, alla via della Giuliana n.73 - Roma. ricorrente 1329
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Luigi Fiorillo e Roberto Pessi, ed elettivamente domiciliato presso lo POM 25/B studio del secondo in via Br ☑3- Roma. controricorrente 1 avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 4540 del 3 gennaio 2001 R.G. 336/1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2002 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Vincenzo Camilleri;
Udito l'avv. Giovanni Gentile per delega dell'avv.Roberto Pessi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 22 giugno 1996, RA CO conveniva in giudizio, innanzi al RE di Agrigento, la SPA Poste Italiane, alle cui dipendenze aveva prestato la propria opera. Esponeva che: in data 4/2/1995 la società lo aveva sospeso in via cautelare fino alla definizione del procedimento penale in relazione al quale era stato imputato dei delitti di associazione a delinquere, di induzione e sfruttamento della prostituzione e di estorsione;
il procedimento penale si era concluso con sentenza di patteggiamento con la quale gli era stata 2 applicata la pena di anni uno e mesi dieci di concessione del beneficio reclusione con la condizionale;
a seguito e per effetto di tale sentenza, divenuta irrevocabile il 4 aprile 1995, la società, con provvedimento del 12 ottobre 1995, gli aveva intimato il licenziamento senza preavviso;
con provvedimento ex art 700 cpc del 12 dicembre 1995 il RE, adito per l'impugnativa del provvedimento espulsivo, aveva disposto la reintegra in servizio, sul presupposto che il licenziamento era stato intimato senza alcuna preventiva contestazione di addebito;
in data 6 febbraio 1996 la società gli aveva contestato che i reati, per i quali era stata pronunciata la sentenza penale, rivestivano una gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, e quindi, sentite la giustificazioni addotte, in data aprile 1996 gli aveva 14 licenziamento nuovamente intimato il senza preavviso;
Intendeva impugnare tale rinnovato licenziamento, a deducendo, fra l'altro, la intempestività dello stesso, nonché la sua infondatezza, anche per la mancanza del rapporto di proporzionalità, in quanto afferente a fatti estranei al rapporto di lavoro e privi di incidenza sullo svolgimento delle mansioni affidategli. La società datrice di lavoro, costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando la gravità dei fatti accertati con la sentenza penale di patteggiamento. I1 RE dichiarava la illegittimità del licenziamento, ordinando la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, e condannava la SPA Poste Italiane al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Agrigento ha accolto l'appello proposto dalla SPA Poste Italiane, ed in riforma della sentenza pretorile, ha rigettato la domanda azionata da RA CO. Il giudice del gravame, a fondamento della decisione, ha svolto le seguenti argomentazioni: Premesso che il licenziamento è stato intimato ai sensi dell'art 34 del CCNL del settore, il quale prevede il provvedimento espulsivo in caso di "condanna passata in giudicato”, quando i fatti costituenti reato possono assumere rilievo ai fini della lesione del vincolo fiduciario, ha rilevato che la norma contrattuale in questione appare espressione del principio consolidato per il quale il provvedimento espulsivo può essere adottato anche per comportamenti del lavoratore estranei al rapporto di lavoro, soprattutto quando sono di gravità tale da assumere rilevanza penale e quindi da comportare, una volta accertati, la irrogazione: di una pena. : In tal senso va colta la volontà delle parti contrattuali, per cui il richiamo alla "sentenza penale di condanna passata in giudicato", deve essere inteso nel senso di voler attribuire all'espressione utilizzata un significato non costretto dal tecnicismo processuale penalistico, bensì quello più ampio del sentire comune che associa alla suddetta espressione ogni sentenza penale che irroghi la pena per fatti costituenti reato commessi dall'imputato, e quindi anche la sentenza di patteggiamento, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e che il giudice esercita comunque poteri accertativi. Pertanto, considerata la indubbia gravità dei reati in questione e la loro conseguente idoneità ad incidere sul vincolo fiduciario, deve ritenersi la legittimità del licenziamento intimato. Il giudice del gravame ha altresì affermato la sussistenza del requisito della tempestività, osservando che l'intervallo di tempo intercorrente fra l'intimazione del licenziamento e il fatto contestato assume rilievo solo quando possa essere rivelatore di una mancanza di interesse del datore di lavoro all'esercizio della facoltà di recesso. Nel caso di specie la sequenza temporale dei provvedimenti adottati, tenuto conto dei tempi 5 richiesti ad una struttura articolata quale quella che gestisce il servizio postale, evidenzia la costante e perdurante volontà dell'azienda di risolvere il rapporto. Avverso tale pronuncia RA CO propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi. La SPA Poste Italiane resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 6, comma 6°, del d.l. 487 del 1983, convertito nella legge 71 del 1994, degli artt. 85 e 120 del D.P.R. 3 del 10 gennaio 1957, dell'art 9 della legge 19 del 7 febbraio 1990, degli artt 11 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, approvate con r.d. 262 del 16 marzo 1942; nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il ricorrente lamenta che la società avrebbe dovuto applicare alla vicenda in esame la precedente disciplina pubblicistica di cui al D.P.R. n.3 del 1957, che prevedeva quale ipotesi di licenziamento per giusta causa l'avere il dipendente subito sentenza penale di condanna passata in giudicato, (senza che fossero mai sorti dubbi, in sede interpretativa, circa la portata di tale disposizione normativa, limitata alle sole sentenze penali specificamente indicate), e disciplinava i termini (che, con riferimento al caso di specie, risultano violati) entro cui doveva svolgersi e concludersi il procedimento disciplinare. Il motivo di censura è infondato La legge n.71 del 29 gennaio 1994, istitutiva dell'ente Poste, prevede all'art 6 che "ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti.............. fino alla data di stipulazione di un nuovo contratto". Il contratto collettivo è stato stipulato il 26 novembre 1994. Pertanto è a partire da tale data (peraltro precedente quella in cui è stata resa la sentenza di patteggiamento in base alla quale è stato promosso il procedimento disciplinare ed intimato il provvedimento espulsivo), che deve ritenersi abrogata, e dunque non più applicabile, la disciplina pubblicistica dettata per il personale dell'Amministrazione delle Poste, i cuigià rapporti di lavoro, una volta approvato il nuovo contratto collettivo, risultano assoggettati 7 esclusivamente alle disposizioni civilistiche e alle clausole contrattuali. Dunque, la previsione di cui all'art 6 citato comporta la immediata applicabilità della nuova normativa, salve le ipotesi, che non ricorrono nel caso di specie, di situazioni già esauritesi sotto il vecchio regime in relazione alla violazione di eventuali diritti quesiti. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1364 e 1362 comma 2° c.c., degli artt 444 e 445 c.p.p., e falsa applicazione dell'art 1362, comma 1°, C.C. Il ricorrente sostiene che il giudice del gravame nell'assegnare al testo contrattuale - laddove individua, quale giusta causa di licenziamento, la sentenza penale di condanna passata in giudicato per reati di gravità tale da ledere il vincolo un significato più ampio, comprensivofiduciario - di un implicito riferimento anche alle sentenze di patteggiamento, ha innanzitutto violato il criterio della interpretazione letterale, per il quale quando il testo del contratto è chiaro e univoco, non è consentito al giudice di ricorrere ad ulteriori elementi o regole interpretative. 8 Anche sotto il profilo interpretativo della ricerca della volontà delle parti, il giudice del merito avrebbe violato il relativo canone ermeneutico, sia per non aver considerato che il fondamentale e prioritario elemento del procedimento interpretativo, accertativo della volontà contrattuale, va individuato proprio nel tenore letterale del testo, sia per avere accertato la volontà delle parti attraverso il richiamo al comune sentire, illegittimamente adottato quale criterio interpretativo ed erroneamente individuato sulla base di una insussistente equiparabilità (sotto il profilo della applicazione della pena ad un soggetto responsabile di fatti costituenti reato) della sentenza di patteggiamento alla sentenza pensale di condanna, senza considerare le differenze intercorrenti fra le due ipotesi proprio sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità, specifico della sentenza penale di condanna e da escludersi con riferimento alla sentenza di patteggiamento. Il giudice del merito non avrebbe inoltre tenuto conto del comportamento successivo delle parti che anche nel successivo contratto collettivo del 2001, non fanno alcun riferimento alle sentenze di patteggiamento. Il motivo, così. come proposto, non può trovare accoglimento. Costituisce affermazione giurisprudenziale consolidata quella per la quale, mentre l'interpretazione dei contratti collettivi resi efficaci "erga omnes" ai sensi della legge n.
1.741 del 1959 puo' essere compiuta direttamente dalla Corte di Cassazione, sia pure (attesa l'origine contrattuale delle norme da interpretare) in base ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune costituisce espressione dell'attività tipica del giudice di merito, a lui esclusivamente demandata, ed il cui risultato, concreta un accertamento di fatto. Il sindacato di legittimità deve quindi limitarsi, nell'ambito delle censure proposte, alla sola verifica del rispetto dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e della coerenza e a logicità della motivazione;
ed ove tali condizioni dell'indagine è sussistano, il risultato incensurabile. 10 Nel caso di specie non si riscontrano nella sentenza impugnata le denunziate violazioni delle : norme sulla interpretazione dei contratti. Non risulta in particolare violato il disposto di cui all'art 1362 cc. Il giudice del merito non ha trascurato o negato il dato testuale, né ha interpretato la clausola contrattuale in contrasto con il senso delle parole usate. Il giudice del merito si è limitato ad assegnare al testo della norma, laddove richiama la "sentenza penale di condanna passata in giudicato", un significato non costretto dal tecnicismo processuale, ma più generico, quale decisione definitiva del giudice penale che applica la pena in relazione a fatti costituenti reato, pervenendo a tale interpretazione sostanzialmente rispettosa del testo, attraverso la individuazione della finalità della norma contrattuale, idonea a mettere in luce la effettiva volontà delle parti И contraenti. Insomma l'elemento letterale risulta adeguatamente valorizzato per ricostruire, anche sul piano logico, la comune intenzione delle parti. 11 Pertanto, indipendentemente da ogni valutazione sul risultato interpretativo, che costituendo l'esito di un accertamento in fatto, non è sindacabile in sede di legittimità, il procedimento logico seguito dal giudice del merito appare corretto e rispettoso del fondamentale precetto di ermeneutica contrattuale, fissato dall'art 1362 CC, che attraverso il riferimento al senso letterale delle parole e alla comune intenzione delle parti, impone lo svolgimento di una indagine unitaria, in cui l'elemento letterale e quello logico devono coordinarsi, in vista dellafondersi e individuazione della volontà dei contraenti. Né a queste conclusioni può obiettarsi che il giudice del merito avrebbe comunque violato il secondo comma dell'art 1362 c.c., avendo omesso di il comportamento prendere in considerazione successivo delle parti contrattuali, che anche nella più recente contrattazione collettiva, nonostante la intervenuta ampia elaborazione giurisprudenziale in merito alle differenze fra sentenze di patteggiamento e sentenze penali di condanna, ha riportato la precedente dizione testuale senza alcun riferimento alle sentenze di patteggiamento. 12 Anche il profilo di censura in esame è infondato. Il giudice del merito non ha inteso affermare che l'espressione utilizzata dalla norma contrattuale si riferisce alla sentenza penale di condanna passata in giudicato ed alla sentenza di patteggiamento, quali determinati e specifici provvedimenti del giudice penale, bensi che la stessa va intesa in senso non tecnico, quale riferimento ad ogni decisione definitiva del giudice penale che irroghi una pena al lavoratore in relazione alla commissione di fatti costituenti reato. La mancata indicazione dello specifico provvedimento della sentenza penale di patteggiamento anche nella contrattazione più recente appare privo di rilevanza ai fini che interessano, ponendosi non già in contrasto, ma semmai a conferma, della richiamata interpretazione. Per le ragioni esposte deve altresì escludersi che il giudice del gravame abbia violato il disposto di cui all'art 1364 C.C., laddove avrebbe esteso l'oggetto del contratto (la cui individuazione peraltro costituisce accertamento demandato al giudice del merito) oltre il contenuto costituito 13 dalle "sentenze penali di condanna passate in giudicato". Per quanto attiene all'ulteriore profilo di censura, per il quale la norma contrattuale, ove effettivamente avesse inteso equiparare, secondo la erronea interpretazione del giudice del merito, la sentenza di patteggiamento a quella di condanna, si porrebbe in violazione degli artt. 444 e 445 c.p.p. dai quali emerge la sostanziale e strutturale patteggiamento differenza della sentenza di rispetto a quella di condanna, e la conseguente non equiparabilità delle stesse, deve rilevarsene la infondatezza. Il giudice del merito, nell'interpretare la norma contrattuale quale espressione di un principio consolidato, (per il quale assumono rilevanza nel rapporto di lavoro anche fatti o comportamenti del lavoratore, esterni al rapporto stesso, ma di gravità tale da ledere il vincolo fiduciario, primi fra tutti i fatti costituenti reati di natura idonea a far venir meno la fiducia) e nell'affermare che sotto tale profilo andava individuata la volontà delle parti, non ha inteso procedere ad una erronea assimilazione per induzione contrattuale della sentenza di condanna a 14 quella di patteggiamento, ma ha piuttosto voluto evidenziare la riferibilità di entrambe alla : previsione contrattuale intesa nel senso esposto, rilevando altresì al riguardo che una qualche riconoscimento della valenza confessoria e di responsabilità va comunque individuata nella richiesta di patteggiamento, in tale responsabilità peraltro trovando giustificazione l'applicazione della pena. Pertanto, ribadito che a questa Corte non consentita la interpretazione diretta della norma contrattuale, né la valutazione del risultato interpretativo raggiunto, deve osservarsi che il motivo di ricorso in esame, così come proposto, non può trovare accoglimento, in quanto la sentenza impugnata appare immune dalle denunciate violazioni di legge, e rispettosa, nel procedimento interpretativo, dei canoni ermeneutici sopra richiamati. (vedi per una vicenda analoga, Cass 12804 del 18/11/1999) Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1367, 1419, 2697 C.C. in relazione all'art 445 c.p.p. 15 : Il ricorrente rileva che l'affermazione del giudice del merito, secondo cui l'art 34 del CCNL del settore equipara, ai fini della legittimità del licenziamento per giusta causa, la sentenza di patteggiamento a quella di condanna, finisce con il porsi in contrasto con l'art 445 c.p.p. che esclude la efficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili e amministrativi. Il motivo non merita accoglimento. Nel caso in esame, non si tratta di una interpretazione del giudice del merito tesa ad estendere al giudizio civile la efficacia delle sentenze di patteggiamento, ma si versa nella ipotesi di una clausola contrattuale che, secondo l'interpretazione del giudice del merito, ricollega la idoneità a costituire giusta causa di licenziamento a fatti (di gravità tale da ledere il vincolo fiduciario) rispetto ai quali è intervenuta in sede penale (anche per effetto di una sentenza di patteggiamento) l'applicazione della pena nei confronti del lavoratore. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1364 e 1362 comma 2° c.c, e falsa applicazione dell'art 1362, comma 1°, C.C. 16 nell'interpretazione dell'art 34 del ccnl di categoria in relazione all'art 445 c.p.p. Il ricorrente sostiene che il giudice del merito non avrebbe considerato che nel caso di specie, essendo intervenuta la estinzione del reato per decorso del termine di cui all'art 455 c.p.p., era venuto a cessare ogni effetto penale della sentenza di patteggiamento, che pertanto non poteva essere posta a fondamento del licenziamento. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1367, 1419 c.c. in relazione all'art 445 c.p.p. Con il motivo in esame, strettamente collegato a quello precedente, il ricorrente rileva che ove si dovesse attribuire rilievo, ai fini del licenziamento, anche alla ipotesi di reati estinti, si verrebbe violare la disposizione di cui all'art 445 c.p.c. essereIl quarto e quinto motivo, che possono trattati congiuntamente, non meritano accoglimento. И Infatti, nel caso di specie, non si discute degli effetti penali della sentenza, ma dell'accertamento (intervenuto in sede penale) di fatti idonei a fiduciario nell'ambito del ledere il vincolo rapporto di lavoro. 17 Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 7 legge 300 del 20 maggio 1970, in relazione all'art 32 del CCNL;
nonché omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. trascorsoSostiene che il periodo di tempo (superiore al semestre) tra la data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di patteggiamento (4 aprile 1995) e quella del primo atto adottato (licenziamento del 12 ottobre 1995) appare eccessivo e sproporzionato, considerato che la società non aveva alcuna indagine o accertamento da svolgere, avendo posto a base del licenziamento esclusivamente la suddetta sentenza, e rileva che tale comportamento integra violazione del principio di tempestività del licenziamento, sancito dall'art 7 legge 300 del 20 maggio 1970, anche in considerazione delle disposizioni impartite dall'ente poste con la circolare 5711 del 15 marzo 1995 nella quale si stabiliva che "per ragioni di opportunità l'intero procedimento dovrà concludersi entro 60 giorni dall'avvenuta notifica dell'atto di contestazione". Egualmente eccessivi devono 18 ritenersi gli ulteriori intervalli temporali intercorsi, con riferimento al secondo rinnovato licenziamento, prima della contestazione dell'addebito e fra tale contestazione e l'adozione del provvedimento espulsivo. Il motivo non merita accoglimento. Costituisce affermazione giurisprudenziale consolidata quella per la quale ai fini 1 dell'accertamento del requisito della tempestività del licenziamento, l'intervallo temporale che precede la intimazione del licenziamento assume rilievo solo in quanto sia rivelatore di una mancanza di interesse del datore all'esercizio della facoltà di recesso, ovvero in relazione al determinarsi, in ragione del tempo trascorso, di un effettivo ostacolo all'esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore. In corretta applicazione di tali principi il giudice del merito ha evidenziato il perdurante interesse dell'azienda al provvedimento recesso, considerato da un lato la successione, ed altresì la ripetizione, dei provvedimenti adottati al fine di pervenire alla espulsione del lavoratore, e dall'altro il procrastinarsi del provvedimento di sospensione del lavoratore stesso (che pertanto, di 19 fatto, era già collocato fuori dall'azienda) attraverso il rigetto delle istanze di riammissione in servizio. Né del resto può prospettarsi una lesione del diritto di difesa, in quanto motivo del licenziamento non è la contestazione di fatti da accertare o da provare, in relazione all'addebito dei quali il lavoratore debba o possa esercitare un diritto di difesa, pregiudicabile dal trascorrere del tempo, ma una sentenza penale costituente giudicato in relazione a fatti per i quali gli è stata comminata la pena. Il ricorso va dunque rigettato Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. La cade: POM Rigetta il ricorso;
Condanna ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in ro. 14 euro. oltre euro 2000,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Raffaele Di Lellamanzo Mendes Puffuck thi hello Vincenzo Mileo IL CANCELLIERE Oggi 16 LUG. 2002 Depositato in Cancelleria 20 0 2 CANCELLITEE