Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 294
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    La cartella di pagamento è risultata notificata tramite PEC in data 27.01.2023, come dimostrato dalla parte resistente.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza

    La decadenza sarebbe dovuta essere fatta valere impugnando tempestivamente la cartella di pagamento regolarmente notificata.

  • Rigettato
    Violazione artt. 36 bis e 36 ter d.p.r. 600/73, art. 6 co 5 L 212/2000 e art. 2 co 2 d.lgs. 462/97 per mancanza comunicazione di irregolarità

    La mancanza della comunicazione di irregolarità è un motivo che avrebbe dovuto essere sollevato impugnando tempestivamente la cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Mancanza di identificazione del soggetto responsabile del procedimento di riscossione

    La mancanza di identificazione del responsabile del procedimento di riscossione è un motivo che avrebbe dovuto essere sollevato impugnando tempestivamente la cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'intimazione di pagamento è adeguatamente motivata, facendo riferimento alla cartella, alla data di notifica, all'imposta, all'anno d'imposta e all'ente creditore, consentendo al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Violazione art. 12 co 4 dpr 602/73 per difetto di sottoscrizione del ruolo

    Il difetto di sottoscrizione del ruolo è un motivo che avrebbe dovuto essere sollevato impugnando tempestivamente la cartella di pagamento. Inoltre, l'art. 12 dpr 602/73 non prevede sanzioni per l'omessa sottoscrizione e il vizio è irrilevante ai sensi dell'art. 21 octies L. 241/1990.

  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    La cartella di pagamento è risultata notificata tramite PEC in data 27.01.2023, come dimostrato dalla parte resistente.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza

    La decadenza sarebbe dovuta essere fatta valere impugnando tempestivamente la cartella di pagamento regolarmente notificata.

  • Rigettato
    Violazione artt. 36 bis e 36 ter d.p.r. 600/73, art. 6 co 5 L 212/2000 e art. 2 co 2 d.lgs. 462/97 per mancanza comunicazione di irregolarità

    La mancanza della comunicazione di irregolarità è un motivo che avrebbe dovuto essere sollevato impugnando tempestivamente la cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Mancanza di identificazione del soggetto responsabile del procedimento di riscossione

    La mancanza di identificazione del responsabile del procedimento di riscossione è un motivo che avrebbe dovuto essere sollevato impugnando tempestivamente la cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'intimazione di pagamento è adeguatamente motivata, facendo riferimento alla cartella, alla data di notifica, all'imposta, all'anno d'imposta e all'ente creditore, consentendo al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Violazione art. 12 co 4 dpr 602/73 per difetto di sottoscrizione del ruolo

    Il difetto di sottoscrizione del ruolo è un motivo che avrebbe dovuto essere sollevato impugnando tempestivamente la cartella di pagamento. Inoltre, l'art. 12 dpr 602/73 non prevede sanzioni per l'omessa sottoscrizione e il vizio è irrilevante ai sensi dell'art. 21 octies L. 241/1990.

  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    La cartella di pagamento è risultata notificata tramite PEC in data 27.01.2023, come dimostrato dalla parte resistente.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza

    La decadenza sarebbe dovuta essere fatta valere impugnando tempestivamente la cartella di pagamento regolarmente notificata.

  • Rigettato
    Violazione artt. 36 bis e 36 ter d.p.r. 600/73, art. 6 co 5 L 212/2000 e art. 2 co 2 d.lgs. 462/97 per mancanza comunicazione di irregolarità

    La mancanza della comunicazione di irregolarità è un motivo che avrebbe dovuto essere sollevato impugnando tempestivamente la cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Mancanza di identificazione del soggetto responsabile del procedimento di riscossione

    La mancanza di identificazione del responsabile del procedimento di riscossione è un motivo che avrebbe dovuto essere sollevato impugnando tempestivamente la cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'intimazione di pagamento è adeguatamente motivata, facendo riferimento alla cartella, alla data di notifica, all'imposta, all'anno d'imposta e all'ente creditore, consentendo al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Violazione art. 12 co 4 dpr 602/73 per difetto di sottoscrizione del ruolo

    Il difetto di sottoscrizione del ruolo è un motivo che avrebbe dovuto essere sollevato impugnando tempestivamente la cartella di pagamento. Inoltre, l'art. 12 dpr 602/73 non prevede sanzioni per l'omessa sottoscrizione e il vizio è irrilevante ai sensi dell'art. 21 octies L. 241/1990.

  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    La cartella di pagamento è risultata notificata tramite PEC in data 27.01.2023, come dimostrato dalla parte resistente.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza

    La decadenza sarebbe dovuta essere fatta valere impugnando tempestivamente la cartella di pagamento regolarmente notificata.

  • Rigettato
    Violazione artt. 36 bis e 36 ter d.p.r. 600/73, art. 6 co 5 L 212/2000 e art. 2 co 2 d.lgs. 462/97 per mancanza comunicazione di irregolarità

    La mancanza della comunicazione di irregolarità è un motivo che avrebbe dovuto essere sollevato impugnando tempestivamente la cartella di pagamento.

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    Mancanza di identificazione del soggetto responsabile del procedimento di riscossione

    La mancanza di identificazione del responsabile del procedimento di riscossione è un motivo che avrebbe dovuto essere sollevato impugnando tempestivamente la cartella di pagamento.

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    Difetto di motivazione

    L'intimazione di pagamento è adeguatamente motivata, facendo riferimento alla cartella, alla data di notifica, all'imposta, all'anno d'imposta e all'ente creditore, consentendo al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Violazione art. 12 co 4 dpr 602/73 per difetto di sottoscrizione del ruolo

    Il difetto di sottoscrizione del ruolo è un motivo che avrebbe dovuto essere sollevato impugnando tempestivamente la cartella di pagamento. Inoltre, l'art. 12 dpr 602/73 non prevede sanzioni per l'omessa sottoscrizione e il vizio è irrilevante ai sensi dell'art. 21 octies L. 241/1990.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 294
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 294
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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