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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 294/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
MELI SALVATORE, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
RI GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 889/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220065880080000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220065880080000 IRAP 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ. PAG. n. 29320249039578024000 IVA-ALTRO 2017
- INTIMAZ. PAG. n. 29320249039578024000 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento, meglio indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in relazione alla cartella di pagamento con numero finale 588008, relativa a tributi erariali.
Il ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo in ragione:
1) della mancata notifica della cartella di pagamento;
2) dell'intervenuta decadenza;
3) della violazione degli artt. 36 bis e 36 ter d.p.r. 600/73, art. 6 co 5 L 212/2000 e art. 2 co 2 d.lgs. 462/97 per mancanza della comunicazione di irregolarità;
4) della mancanza di identificazione del soggetto responsabile del procedimento di riscossione;
5) del difetto di motivazione;
6) della violazione dell'art. 12 co 4 dpr 602/73 per difetto di sottoscrizione del ruolo.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Invero:
1) In relazione al primo motivo d'impugnazione (mancata notifica della cartella di pagamento), deve osservarsi che la cartella di pagamento in oggetto risulta notificata con pec in data 27.01.2023, così come dimostrato dalla parte resistente.
2) In relazione al secondo motivo d'impugnazione (intervenuta decadenza), deve evidenziarsi che si tratta di motivo che avrebbe dovuto essere formulato impugnando tempestivamente la cartella di pagamento regolarmente notificata.
3) In relazione al terzo motivo d'impugnazione (violazione degli artt. 36 bis e 36 ter d.p.r. 600/73, art. 6 co
5 L 212/2000 e art. 2 co 2 d.lgs. 462/97 per mancanza della comunicazione di irregolarità), deve osservarsi che si tratta di motivo anch'esso tardivo, poiché avrebbe dovuto essere proposto impugnando tempestivamente la cartella di pagamento.
4) In relazione al quarto motivo d'impugnazione (mancanza di identificazione del soggetto responsabile del procedimento di riscossione), deve osservarsi che si tratta di motivo anch'esso tardivo, poiché avrebbe dovuto essere proposto impugnando tempestivamente la cartella di pagamento.
5) In relazione al quinto motivo d'impugnazione (difetto di motivazione), deve evidenziarsi che deve osservarsi che l'intimazione di pagamento risulta adeguatamente motivata, facendo espressamente riferimento alla cartella di pagamento, alla data di notifica della stessa, all'imposta richiesta, all'anno d'imposta ed all'ente creditore.
Pertanto, il lamentato difetto di motivazione non sussiste in quanto nell'atto impugnato sono indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della comprensione dello stesso ed al fine di esperire la tempestiva impugnazione dell'atto, consentendosi, così, al contribuente di esercitare a pieno titolo il proprio diritto di difesa.
6) In relazione al sesto motivo d'impugnazione (violazione dell'art. 12 co 4 dpr 602/73 per difetto di sottoscrizione del ruolo), deve osservarsi che si tratta di motivo anch'esso tardivo, poiché avrebbe dovuto essere proposto impugnando tempestivamente la cartella di pagamento.
Peraltro, così come precisato dalla Corte di Cassazione, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 d.p.r. 602/73 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi dell'omessa sottoscrizione e comporta, stante la natura vincolata del ruolo che non presenta in fase di formazione e di redazione margini di discrezionalità amministrativa, l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento ai sensi dell'art. 21 octies della L 241/1990 (Cass. 27561/2018, Cass. 7800/2020).
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte costituita delle spese di giudizio che liquida in euro
3.000,00 (tremila).
Così deciso in Camera di Consiglio il 13 gennaio 2026.
Il Presidente
(dott. Salvatore Meli)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
MELI SALVATORE, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
RI GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 889/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220065880080000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220065880080000 IRAP 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ. PAG. n. 29320249039578024000 IVA-ALTRO 2017
- INTIMAZ. PAG. n. 29320249039578024000 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento, meglio indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in relazione alla cartella di pagamento con numero finale 588008, relativa a tributi erariali.
Il ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo in ragione:
1) della mancata notifica della cartella di pagamento;
2) dell'intervenuta decadenza;
3) della violazione degli artt. 36 bis e 36 ter d.p.r. 600/73, art. 6 co 5 L 212/2000 e art. 2 co 2 d.lgs. 462/97 per mancanza della comunicazione di irregolarità;
4) della mancanza di identificazione del soggetto responsabile del procedimento di riscossione;
5) del difetto di motivazione;
6) della violazione dell'art. 12 co 4 dpr 602/73 per difetto di sottoscrizione del ruolo.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Invero:
1) In relazione al primo motivo d'impugnazione (mancata notifica della cartella di pagamento), deve osservarsi che la cartella di pagamento in oggetto risulta notificata con pec in data 27.01.2023, così come dimostrato dalla parte resistente.
2) In relazione al secondo motivo d'impugnazione (intervenuta decadenza), deve evidenziarsi che si tratta di motivo che avrebbe dovuto essere formulato impugnando tempestivamente la cartella di pagamento regolarmente notificata.
3) In relazione al terzo motivo d'impugnazione (violazione degli artt. 36 bis e 36 ter d.p.r. 600/73, art. 6 co
5 L 212/2000 e art. 2 co 2 d.lgs. 462/97 per mancanza della comunicazione di irregolarità), deve osservarsi che si tratta di motivo anch'esso tardivo, poiché avrebbe dovuto essere proposto impugnando tempestivamente la cartella di pagamento.
4) In relazione al quarto motivo d'impugnazione (mancanza di identificazione del soggetto responsabile del procedimento di riscossione), deve osservarsi che si tratta di motivo anch'esso tardivo, poiché avrebbe dovuto essere proposto impugnando tempestivamente la cartella di pagamento.
5) In relazione al quinto motivo d'impugnazione (difetto di motivazione), deve evidenziarsi che deve osservarsi che l'intimazione di pagamento risulta adeguatamente motivata, facendo espressamente riferimento alla cartella di pagamento, alla data di notifica della stessa, all'imposta richiesta, all'anno d'imposta ed all'ente creditore.
Pertanto, il lamentato difetto di motivazione non sussiste in quanto nell'atto impugnato sono indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della comprensione dello stesso ed al fine di esperire la tempestiva impugnazione dell'atto, consentendosi, così, al contribuente di esercitare a pieno titolo il proprio diritto di difesa.
6) In relazione al sesto motivo d'impugnazione (violazione dell'art. 12 co 4 dpr 602/73 per difetto di sottoscrizione del ruolo), deve osservarsi che si tratta di motivo anch'esso tardivo, poiché avrebbe dovuto essere proposto impugnando tempestivamente la cartella di pagamento.
Peraltro, così come precisato dalla Corte di Cassazione, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 d.p.r. 602/73 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi dell'omessa sottoscrizione e comporta, stante la natura vincolata del ruolo che non presenta in fase di formazione e di redazione margini di discrezionalità amministrativa, l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento ai sensi dell'art. 21 octies della L 241/1990 (Cass. 27561/2018, Cass. 7800/2020).
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte costituita delle spese di giudizio che liquida in euro
3.000,00 (tremila).
Così deciso in Camera di Consiglio il 13 gennaio 2026.
Il Presidente
(dott. Salvatore Meli)