Sentenza 5 aprile 2012
Massime • 1
E responsabile, a titolo di omicidio colposo, dell'incidente occorso ad un pilota il gestore di una scuola di volo che abbia trascurato la manutenzione del veicolo ultraleggero a motore utilizzato dalla vittima, atteso l'obbligo di garanzia negozialmente assunto da parte di detto gestore nei confronti di tutti gli affidatari del mezzo e non rilevando la circostanza che egli non fosse anche il proprietario dell'apparecchio. (Nella specie, l'incidente si era verificato durante il volo sportivo per il distacco di un'ala riconducibile alla mancata manutenzione degli spinotti che assicuravano l'ala stessa al corpo del velivolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2012, n. 21202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21202 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO CA G. - Presidente - del 05/04/2012
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 546
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - rel. Consigliere - N. 37681/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI UI N. IL 18/08/1955;
avverso la sentenza n. 6413/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
udito il P.G. in persona del Dott. MURA Antonio;
udito, per la parte civile, l'avv. Lo Guercio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv. Corte e (Ndr: testo originale non comprensibile) che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Como ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo in danno di GI CA;
e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Milano.
Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, l'imputato nella veste di direttore della scuola di volo denominata Ali bianche, utilizzatrice di un velivolo ultraleggero a motore, ha indebitamente consentito un volo sportivo nel corso del quale l'apparecchio precipitava al suolo a causa del distacco dell'ala sinistra, determinando la morte del pilota. Al RT è stato mosso l'addebito di non aver eseguito alcuna manutenzione dell'aeromobile, di non aver previsto nella checklist da eseguire prima di ciascun volo l'ispezione degli spinotti di aggancio delle ali alla fusoliera;
di non aver eseguito alcun controllo sullo stato degli stessi spinotti;
di non aver correttamente istruito il pilota sulle modalità di esercizio del controllo sull'aggancio in questione e di aver delegato lo stesso controllo al pilota che era privo di adeguate conoscenze.
2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo diversi motivi.
2.1 Con il primo motivo si assume che ai sensi dell'art. 876 c.n., in mancanza della dichiarazione di esercenza debitamente resa pubblica, esercente si presume il proprietario sino a prova contraria;
e che conseguentemente nessun addebito può essere mosso all'imputato che non era proprietario del velivolo, di cui era invece proprietaria la società Alisport.
Si deduce altresì che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto l'esistenza di una prova contraria in grado di superare la presunzione di esercente in capo al proprietario, costituita da una missiva del luglio 2004 con la quale la società proprietaria comunicava all'Aeroclub d'Italia di aver ceduto l'aeromobile in uso alla società Ali bianche. Il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che tale semplice missiva potesse costituire la prova contraria evocata dall'art. 876 richiamato;
in quanto la mera utilizzazione dell'aeromobile non è idonea a dimostrare di essere esercente dello stesso. Tale interpretazione è corroborata dall'art.756 c.n. che consente l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società titolari di licenze di esercizio abbiano l'effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie. Tale norma conferma la distinzione tra proprietà ed utilizzo dello stesso. La detta missiva nulla chiarisce sul soggetto che aveva il controllo della navigazione dell'aeromobile.
2.2 Col secondo motivo, alla luce di tale ricostruzione della normativa, si inferisce che la corretta manutenzione del velivolo gravava esclusivamente sulla società proprietaria. A ciò si aggiunge l'obbligo del pilota, previsto dal D.P.R. n. 404 del 1988, art. 1, di accertarsi personalmente dell'efficienza dell'apparecchio.
Lo stesso pilota avrebbe dunque dovuto preventivamente accertarsi che il volo potesse svolgersi in piena sicurezza, mentre il consulente dei pubblico ministero ha evidenziato negligenze nelle operazioni pre volo. L'ispezione avrebbe in particolare dovuto verificare il corretto posizionamento degli spinotti e la loro frenatura.
2.3 Con il terzo motivo si censura la motivazione per ciò che attiene alla ricostruzione delle modalità dell'incidente. L'unico testimone oculare ha fatto riferimento alla perdita di parte di un'ala soltanto successivamente al distacco dell'altra ala. Se ne inferisce che non è per nulla dimostrato che il distacco dello spinotto ridetto abbia costituito la causa dell'incidente. Apoditticamente il giudice di merito ritiene che se le affermazioni del teste avessero avuto qualche significato e si fosse in presenza di una circostanza importante, se ne sarebbe tenuto conto nelle consulenze tecniche disposte. Così argomentando la Corte di merito adombra fideisticamente il concetto dell'infallibilità dei consulenti, i quali in realtà non si sono posto il problema di tale perdita di pezzi, tanto che al riguardo non è stata svolta alcuna considerazione. Tale situazione avrebbe dunque richiesto lo svolgimento di una perizia che non è stata invece disposta. Si argomenta altresì che l'infortunio può essere pure addebitato a difetto progettuale, non essendo stato previsto un meccanismo di inbullonamento delle ali al corpo dell'aereo così richiedendo periodici controlli a breve distanza. La considerazione di tale errore progettuale è stata irrazionalmente obliterata dal giudice di merito.
2.4 Con il quarto motivo si chiede la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
3. Il ricorso è infondato.
La pronunzia impugnata, alla stregua delle valutazioni espresse dalie consulenze delle parti, ha ritenuto che ne corso del volo sia avvenuto il completo sfilamento dello spinotto dell'attacco dell'ala sinistra alla fusoliera, con la conseguente perdita dell'ala stessa e la precipitazione al suolo. La sentenza ha altresì rimarcato che anche lo spinotto dell'ala destra, sebbene presente nella sua sede, era privo dell'apparato di frenatura che assicurava il blocco delle parti agganciate. Si è conclusivamente ritenuto che il velivolo non fosse mai stato sottoposto ad alcuna manutenzione periodica;
e che tale manutenzione gravasse sul responsabile della detta scuola di volo, nella veste di esercente del mezzo.
A proposito delle deduzioni difensive circa una possibile alternativa ricostruzione della dinamica dell'incidente, la Corte assume che la deposizione del teste MB, che ha riferito il distacco di un pezzo di ala ed il conseguente distacco completo dell'altra aia prima della precipitazione, non è significativa. Tale versione dei fatti, infatti era già perfettamente nota sia al consulente del pubblico ministero che quello della difesa, senza che da essa sia stata tratta alcuna significativa inferenza;
giacché, ad avviso degli stessi, consulenti l'evento è stato prodotto dallo sfilamento dello spinotto che agganciava l'ala sinistra alla parte posteriore della fusoliera. Del resto, si assume ancora, le fotografie in atti dimostrano il certosino lavoro di ricostruzione del relitto e consentono di ritenere che se alcunché di rilevante fosse emerso se ne sarebbe dato certamente conto. Si reputa altresì che decisivo elemento di giudizio sia costituito dalle precarie condizioni degli spinotti ridetti, l'uno sfilato e l'altro presente, ma senza frenatura. Tale condizione degli apparati indica con assoluta certezza l'assenza di manutenzione, che del resto non è stata negata neppure dall'imputato, il quale ha sostenuto che il velivolo non necessitava di alcuna attenzione o che la manutenzione era del tutto facoltativa. La pronunzia esclude altresì la rilevanza degli ipotizzati difetti costruttivi dell'aeromobile. In realtà, si considera, il velivolo è stato usato per oltre tre anni senza alcuna manutenzione e senza che gli spinotti si staccassero;
e ciò è indicativo del fatto che un controllo compiuto almeno ogni sei mesi avrebbe assicurato la funzionalità del velivolo, così escludendo un rilevante vizio progettuale.
Per ciò che attiene, poi, alla discussa veste di esercente gravante sull' imputato, la sentenza considera che l'art. 876 c.n. reca la presunzione di tale ruolo nei confronti del proprietario, che può essere tuttavia vinta da prova contraria. Da ciò si desume che la trascrizione nei registri non è affatto costitutiva, in quanto può essere superata, a vantaggio del proprietario, dalla prova di una diversa realtà i fatti. Tale prova, secondo la Corte d'appello, deve essere ampiamente ammessa laddove, come nel caso degli aerei ultraleggeri, non vi sia nemmeno la possibilità di trascrivere la dichiarazione di esercente, non essendo stato istituito un apposito registro. Quanto alla prova in questione, la pronunzia ritiene significativa la missiva con la quale, in data 5 luglio 2004, il proprietario del velivolo, la società Alisport, ha comunicato di aver ceduto in uso l'aeromobile alla società "Ali bianche" di cui l'imputato era il legale rappresentante, insieme ad altri tre velivoli;
ed assume che l'esercente dovesse dunque risponderne ai sensi dell'art. 878 c.n.. È d'altra parte evidente, sostiene ancora la Corte di merito, che sullo stesso esercente incomba l'obbligo di manutenzione. Si considera altresì che è "del tutto assurdo" affermare che incomba sul pilota l'obbligo di manutenzione o di verifica della efficienza del mezzo, giacché costui è responsabile del singolo volo e non della gestione complessiva del mezzo. Lo stesso pilota ha d'altra parte la più che legittima aspettativa che l'esercente abbia correttamente adempiuto all'obbligo di manutenzione.
Si aggiunge che l'imputato era assolutamente consapevole degli obblighi che su di lui incombevano. Tale significativa circostanza si desume da alcuni documenti: la raccomandazione ricevuta dall'Aeroclub d'Italia di tener aggiornato il libretto degli apparecchi anche per la parte relativa alla manutenzione;
inoltre una missiva a firma dell'imputato con la quale si trasmetteva all'Aeroclub il regolamento della scuola, nel quale si specificava che l'istruttore controllava gli apparecchi prima di ogni volo e comunque ne curava la manutenzione;
ed ancora altro documento con cui l'imputato compilava la scheda della scuola di volo facendo figurare come addetto alla manutenzione tale ON che ha invece negato di essere mal stato addetto a tale incombenza.
Tale apprezzamento si sottrae alle indicate censure.
3.1 La pronunzia interpreta correttamente la disciplina evocata ed altrettanto correttamente legge le emergenze fattuali, pervenendo a ritenere, con apprezzamento in fatto argomentato ed immune da censure logiche, che la prova contraria richiesta dalla legge in ordine alla veste di esercente, sia ampiamente desumibile dalla formale comunicazione all'Aeroclub d'Italia. D'altra parte, la sentenza reca una lettura riduttiva delle fonti dell'obbligo di garanzia che fonda l'obbligo manutentivo e radica la responsabilità per omissione. A ben vedere l'obbligo in questione non emerge solo dalla veste di esercente. Invero, la sfera di responsabilità che la normativa citata, e segnatamente l'art. 878, connette alla veste di esercente riguarda i fatti dell'equipaggio e le obbligazioni contratte dal comandante per quanto riguarda l'aeromobile e la spedizione. La norma, dunque non esaurisce per nulla la complessa, multiforme sfera di responsabilità incombente sul gestore dell'aeromobile. Questa Corte (Sez. 4, 22/05/2007, Conzatti, Rv. 236852) ha avuto modo di esaminare diffusamente il tema delle fonti dell'obbligazione di garanzia, sottolineando che nel presente si è fondatamente radicata nella cultura giuridica una visione mista, integrata, che coniuga quelle formali con quelle fattuali. È qui da rimarcare che l'obbligo di garanzia trova nel caso in esame fonte, in primo luogo, nell'atto negoziale tra il gestore della scuola e le persone cui l'aeromobile veniva affidato. Ancor di più rileva però, in fatto, che l'obbligo in discussione è strettamente legato alla gestione dell'attività di volo, che implica la gestione del rischio connesso. Gestione di un'attività rischiosa e responsabilità per la gestione dei pericoli tipicamente ad essa connessi sono tra loro strettamente legati:
gestione, rischio e responsabilità sono logicamente, funzionalmente intrecciati in modo indissolubile. Se così non fosse il rischio sarebbe inaccettabilmente privo di governo;
e renderebbe privo di ogni plausibilità, inaccettabile, l'esercizio dell'attività. Il rischio è normalmente consentito quando esso è gestito in conformità alle formali prescrizioni contenute in alcuna disciplina di settore o quando, in assenza, è mantenuto entro una misura accettabile attraverso l'adozione di misure di cautela suggerite dalle prassi virtuose nell'ambito specifico, o da primordiali regole di prudenza. Nel caso di specie non vi è dubbio che la gestione del rischio è stata estesa in modo abnorme oltre la sfera del consentito, a seguito della radicale omissione di qualunque cautela manutentiva. Tali considerazioni integrano la motivazione del giudice di merito e corroborano, chiarificano la ritenuta esistenza dell'obbligo di garanzia di cui si discute e di condotta gravemente colposa.
3.2 Parimenti immune da censure logiche e giuridiche è l'argomentazione con cui si considerare paradossale la pretesa che il pilota dovesse farsi carico di verifiche strutturali e manutentive che, invero con tutta evidenza, gravavano sul soggetto che gestiva il velivolo. Lo stesso pilota, come pure si è considerato, poteva fare legittimo affidamento sull'esecuzione delle necessarie attività di controllo e manutenzione. E d'altra parte, ove pure si volesse ritenere, in chiave meramente argomentativa ed ipotetica, un obbligo di esercitare un qualche controllo di massima, la violazione di tale dovere non potrebbe certo cancellare la colpa macroscopica e del tutto cosciente evidenziata dalla Corte di merito, concretatasi nella deliberata omissione di qualunque atto manutentivo da parte dell'imputato.
3.3. Quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle sue cause la motivazione è esaustiva e persuasiva: le indagini tecniche sono state molto accurate e competenti e soprattutto le conclusioni raggiunte sono coerenti con le riscontrate carenze degli apparati d'aggancio delle ali, che risultano pienamente idonee a spiegare gli accadimenti. Il ricorrente, d'altra parte, prospetta una vaga ipotesi alternativa che, evidentemente, non può avere ingresso nella presente sede di legittimità.
D'altra parte l'ipotesi dell'errore progettuale trova argomentata smentita nella considerazione che, pur in deplorevole assenza di qualunque verifica, i meccanismi hanno retto per un lungo periodo;
e che l'inconveniente letale avrebbe potuto essere ovviato con un minimo di cautela manutentiva.
3.4 Infine, con tutta evidenza, l'apprezzamento di merito afferente alla sostituzione della pena detentiva non può essere richiesto a questa Corte di legittimità.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali;
nonché alla rifusione delle spese delle parti civili che appare congruo liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro 2.800,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012