Articolo 59 della Legge 25 luglio 1952, n. 949
Articolo 58Articolo 60
Versione
30 luglio 1952
Art. 59.
Non potranno essere concessi i benefici previsti dal presente capo per la costruzione di altre navi cisterna ad armatori i quali, a giudizio della Commissione, di cui all'art. SS, siano risultati direttamente o indirettamente gia' assegnatari di una nave cisterna, prima che siano accolte le domande di coloro Che abbiano fatto una offerta di riduzione contenuta entro un limite non superiore al 10 per cento del contributo che sarebbe risultato in base all'offerta meno favorevole tra le otto scelte per il calcolo del contributo medio.
Se vi siano richiedenti diversi in condizione di parita', sara' preferito quello che dimostri di provvedere in proprio, totalmente o in maggior misura, al finanziamento della costruzione.
Entrata in vigore il 30 luglio 1952