CASS
Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17355 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AF CO nato a [...] il [...] AF LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino confermava la condanna dei ricorrenti per due condotte di intestazione fittizia ed una truffa;
si contestava a MO FL, in concorso con AR ER RE - giudicata separatamente - di avere eluso le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione attribuendo fittiziamente a quest'ultima la proprietà di una Fiat 500 Abarth. Si contestava altresì a MO e AR FL di aver agito in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, Penale Sent. Sez. 2 Num. 17355 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/03/2023 attribuendo a AO FE la fittizia proprietà di una Fiat 500 X, da costui prima acquistata attraverso un finanziamento, ottenuto fraudolentemente, al prezzo di euro 23.390 e poi ceduta a AR FL al prezzo di euro 14.000. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 512-bis cod. pen.) e vizio di motivazione: con riferimento alla prima intestazione fittizia si deduceva che se MO FL avesse realmente voluto procedere ad un'intestazione fittizia non avrebbe pagato la prima rata e la polizza assicurativa con assegni e bancomat, rendendo tracciabili i pagamenti. Con riferimento alla seconda condotta si deduceva che per ritenere che MO FL avesse inteso intestare fittiziamente a FE l'autovettura non sarebbe sufficiente la circostanza che i due erano andati insieme dal concessionario per concludere l'acquisto dell'automobile; quanto a AR FL, lo stesso non avrebbe avuto alcun ruolo nella trattativa, dato che non aveva dato acconti, né stipulato polizze, ma si era limitato semplicemente ad acquistare l'auto da FE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile nella parte in cui contesta la legittimità della conferma della responsabilità per la intestazione fittizia della autovettura a AR ER RE. La doglianza si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame la Corte d'appello confermava l'accertamento di responsabilità rilevando una serie di circostanze ritenute univocamente indicative della responsabilità. Segnatamente rilevava (a) che la Fiat 500 Abarth non era mai stata nella disponibilità della sua formale intestataria;
(b) che l'acconto per l'acquisto della vettura, così come l'assicurazione, erano stati pagati direttamente da MO FL;
(c) a ciò si aggiungeva che nel modulo d'ordine della vettura veniva indicato un telefono cellulare che si trovava nella disponibilità del ricorrente. La motivazione offerta, aderente alle emergenze processuali e priva di vizi logici, si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2 2.11 ricorso è fondato nella parte in cui contesta la legittimità della conferma della responsabilità per la seconda condotta di intestazione fittizia. Dalla ricostruzione della condotta effettuata dai giudici di merito emerge infatti che FE ET AO attraverso una azione fraudolenta - consumata in concorso con MO FL - si procurava un finanziamento di circa 21.000 euro che poi utilizzava per acquistare una autovettura al prezzo di 23.390 euro, che successivamente rivendeva a AR FL, figlio di MO, lucrando solo 14.000 euro;
AR FL a sua volta vendeva la vettura ad un concessionario per la somma di 12.000 euro. Secondo i giudici di merito il denaro utilizzato per il primo acquisto della vettura, poi rivenduta a AR FL, era nella disponibilità esclusiva di FE (che lo aveva ottenuto attraverso una truffa consumata in concorso con MO FL); le successive operazione di rivendita della vettura acquistata con il denaro provento della truffa (a) a AR FL per una somma decisamente inferiore rispetto a quella finanziata, ovvero 14.000 euro, (b) da AR FL ad un concessionario per la somma di euro 12000, si configurano come funzionali a "monetizzare" la somma fraudolentemente ottenuta con l'illecito finanziamento (somma "virtuale" perché impegnata nell'acquisto della vettura). La Corte di appello - tenuto conto del fatto che le somme per il primo acquisto della vettura erano frutto di un finanziamento ottenuto fraudolentemente da MO FL e AO FE, e che la successiva doppia compravendita ha avuto la funzione di monetizzare il provento della frode consumata ai danni della FCA Bank, producendo un "utile" di 14.000 euro in capo a FE -, rivaluterà l'inquadramento giuridico della condotta e la sussistenza della responsabilità verificando se, MO FL e FE hanno posto in essere una condotta di autoriciclaggio (l'auto provento della truffa è stata, infatti reimmessa nel circuito legale dagli autori della stessa) e AR FL una condotta di riciclaggio (dato che non ha concorso nella consumazione della truffa che ha consentito l'acquisto della vettura). La sentenza deve essere dichiarata irrevocabile in relazione ai reati diversi da quello contestato al capo c) in relazione al quale è stato disposto l'annullamento con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto i ricorsi ed irrevocabile l'accertamento di responsabilità nei confronti di entrambi i ricorrenti in ordine ai residui reati. Così deciso in Roma, il giorno 8 marzo 2023 L'estensore Il Pre nte DEPOSITATO IN CANCELLB, 'Ux
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino confermava la condanna dei ricorrenti per due condotte di intestazione fittizia ed una truffa;
si contestava a MO FL, in concorso con AR ER RE - giudicata separatamente - di avere eluso le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione attribuendo fittiziamente a quest'ultima la proprietà di una Fiat 500 Abarth. Si contestava altresì a MO e AR FL di aver agito in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, Penale Sent. Sez. 2 Num. 17355 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/03/2023 attribuendo a AO FE la fittizia proprietà di una Fiat 500 X, da costui prima acquistata attraverso un finanziamento, ottenuto fraudolentemente, al prezzo di euro 23.390 e poi ceduta a AR FL al prezzo di euro 14.000. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 512-bis cod. pen.) e vizio di motivazione: con riferimento alla prima intestazione fittizia si deduceva che se MO FL avesse realmente voluto procedere ad un'intestazione fittizia non avrebbe pagato la prima rata e la polizza assicurativa con assegni e bancomat, rendendo tracciabili i pagamenti. Con riferimento alla seconda condotta si deduceva che per ritenere che MO FL avesse inteso intestare fittiziamente a FE l'autovettura non sarebbe sufficiente la circostanza che i due erano andati insieme dal concessionario per concludere l'acquisto dell'automobile; quanto a AR FL, lo stesso non avrebbe avuto alcun ruolo nella trattativa, dato che non aveva dato acconti, né stipulato polizze, ma si era limitato semplicemente ad acquistare l'auto da FE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile nella parte in cui contesta la legittimità della conferma della responsabilità per la intestazione fittizia della autovettura a AR ER RE. La doglianza si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame la Corte d'appello confermava l'accertamento di responsabilità rilevando una serie di circostanze ritenute univocamente indicative della responsabilità. Segnatamente rilevava (a) che la Fiat 500 Abarth non era mai stata nella disponibilità della sua formale intestataria;
(b) che l'acconto per l'acquisto della vettura, così come l'assicurazione, erano stati pagati direttamente da MO FL;
(c) a ciò si aggiungeva che nel modulo d'ordine della vettura veniva indicato un telefono cellulare che si trovava nella disponibilità del ricorrente. La motivazione offerta, aderente alle emergenze processuali e priva di vizi logici, si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2 2.11 ricorso è fondato nella parte in cui contesta la legittimità della conferma della responsabilità per la seconda condotta di intestazione fittizia. Dalla ricostruzione della condotta effettuata dai giudici di merito emerge infatti che FE ET AO attraverso una azione fraudolenta - consumata in concorso con MO FL - si procurava un finanziamento di circa 21.000 euro che poi utilizzava per acquistare una autovettura al prezzo di 23.390 euro, che successivamente rivendeva a AR FL, figlio di MO, lucrando solo 14.000 euro;
AR FL a sua volta vendeva la vettura ad un concessionario per la somma di 12.000 euro. Secondo i giudici di merito il denaro utilizzato per il primo acquisto della vettura, poi rivenduta a AR FL, era nella disponibilità esclusiva di FE (che lo aveva ottenuto attraverso una truffa consumata in concorso con MO FL); le successive operazione di rivendita della vettura acquistata con il denaro provento della truffa (a) a AR FL per una somma decisamente inferiore rispetto a quella finanziata, ovvero 14.000 euro, (b) da AR FL ad un concessionario per la somma di euro 12000, si configurano come funzionali a "monetizzare" la somma fraudolentemente ottenuta con l'illecito finanziamento (somma "virtuale" perché impegnata nell'acquisto della vettura). La Corte di appello - tenuto conto del fatto che le somme per il primo acquisto della vettura erano frutto di un finanziamento ottenuto fraudolentemente da MO FL e AO FE, e che la successiva doppia compravendita ha avuto la funzione di monetizzare il provento della frode consumata ai danni della FCA Bank, producendo un "utile" di 14.000 euro in capo a FE -, rivaluterà l'inquadramento giuridico della condotta e la sussistenza della responsabilità verificando se, MO FL e FE hanno posto in essere una condotta di autoriciclaggio (l'auto provento della truffa è stata, infatti reimmessa nel circuito legale dagli autori della stessa) e AR FL una condotta di riciclaggio (dato che non ha concorso nella consumazione della truffa che ha consentito l'acquisto della vettura). La sentenza deve essere dichiarata irrevocabile in relazione ai reati diversi da quello contestato al capo c) in relazione al quale è stato disposto l'annullamento con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto i ricorsi ed irrevocabile l'accertamento di responsabilità nei confronti di entrambi i ricorrenti in ordine ai residui reati. Così deciso in Roma, il giorno 8 marzo 2023 L'estensore Il Pre nte DEPOSITATO IN CANCELLB, 'Ux