Sentenza 23 giugno 1999
Massime • 1
Il prolungamento dei termini, previsto dall'art. 174 cod. proc. pen. nel caso di diversità del luogo di residenza da quello in cui ha sede l'autorità procedente, non trova applicazione quanto all'avviso al difensore, il quale non rientra nel novero delle persone, diverse dall'imputato, per le quali l'autorità giudiziaria procedente emette "ordine o invito".
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/1999, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. Paolo FATTORI - Presidente - del 23/6/1999
2. Dott. Fabio MAZZA - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. Francesco MARZANO - Consigliere - N. 2202
4. Dott. Ruggero GALBIATI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
5. Dott. Vincenzo ROMIS - Consigliere - N. 13208/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ND LV;
avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale del riesame di Venezia, in data 4 gennaio 1999;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva:
1. Il 4 gennaio 1999 il Tribunale del riesame di Venezia confermava l'ordinanza emessa il 5 dicembre 1998 dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza, con la quale a ND LV era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, per imputazione di detenzione, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente (n. 20.354 pastiglie di ecstasy).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, per mezzo del difensore, denunziando la nullità della stessa per violazione dell'art. 309, 8^ c., c.p.p.: deduce al riguardo che l'avviso per l'udienza camerale (per il 4 gennaio 1999) era stato notificato al difensore il 31 dicembre precedente e che, "poiché il difensore è di Napoli e fra questa città e Venezia intercorre una distanza certamente superiore ai cinquecento km.", non sarebbero stato osservato il termine dei tre giorni liberi previsto dalla norma, tenuto conto dei disposto dell'art. 174 c.p.p.. 3. Il ricorso è infondato.
L'evocato art. 174 c.p.p., invero, stabilisce, nel suo 1^ comma, il prolungamento dei termini di comparizione per l'imputato e, nel suo 2^ comma, estende tale disposizione alla "presentazione di ogni altra persona per la quale l'autorità procedente emette ordine o invito". È evidente, perciò, che tale disposizione non trova applicazione alcuna quanto all'avviso al difensore, questo certo non sussumibile nel novero delle persone, diverse dall'imputato, per le quali l'A. G. emetta "ordine o invito".
Il ricorrente dà atto che l'avviso in questione è stato notificato al difensore il 31 dicembre, in termini utili, quindi, e nel rispetto della norma;
sicché si appalesa del tutto ultronea ogni ulteriore considerazione in ordine al dettato dell'art. 65,2^ c., disp. att. c.p.p..
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve, altresì, disporsi che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, c.
1-bis, Legge 8.8.1995, n. 332.
P.Q.M.
La Corte - IV Sezione Penale - rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, c.
1-bis, Legge 8.8.1995, n. 332. Così deciso in Roma, il 23 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 1999