Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/01/2026, n. 118
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Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.)

    La Corte ritiene che, in tema di accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. cit., l'Amministrazione finanziaria possa utilizzare presunzioni cd. supersemplici e documentazione extracontabile, anche riferita ad anni diversi. Inoltre, la valutazione dell'Ufficio sull'inattendibilità della contabilità è ritenuta corretta e ragionevole, anche alla luce della mancata confutazione da parte della contribuente degli aspetti critici evidenziati.

  • Inammissibile
    Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.)

    La censura è inammissibile sia perché sollecita una nuova valutazione delle prove, sia perché generica, non specificando quali risultanze documentali non siano state considerate. Inoltre, si configura una 'doppia conforme' ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/01/2026, n. 118
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 118
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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