CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18463/2017 R.G. proposto da: SERVIZIO AUTO ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Val Grana n. 8, rappresentata e difesa dall’avv. Damiano Comito in virtù di procura speciale a margine del ricorso, – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresenta e difesa ex lege, – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 34/2017, depositata il 9 gennaio 2017; AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRES-IVA 2007. Civile Sent. Sez. 5 Num. 118 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: LENOCI VALENTINO Data pubblicazione: 02/01/2026 R.G. N. 18463/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 ottobre 2025 dal consigliere dott. Valentino Lenoci;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Michele Di Mauro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la controricorrente Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato Alberto Giovannini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Roma, notificava, in data 10 giugno 2011, alla società Servizio Auto Italia s.r.l., l’avviso di accertamento n. TK3033402779/2011, con il quale l’Ufficio procedeva a recuperare a tassazione, per l’anno d’imposta 2007: - ai fini I.RE.S., maggiori ricavi (accertati) per complessivi € 47.379,00; - ai fini I.R.A.P., il maggior valore della produzione (accertato) per € 60.491,00; - ai fini I.V.A., il maggior volume d’affari (accertato) per complessivi € 60.491,00. Conseguentemente, venivano liquidate le seguenti maggiori imposte e sanzioni: - I.RE.S.: maggiore imposta accertata pari a € 15.635,00 (oltre interessi); - I.R.A.P.: maggiore imposta accertata pari a € 2.993,00 (oltre interessi); - I.V.A.: maggiore imposta accertata pari a € 12.098,00 (oltre interessi); R.G. N. 18463/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 3 - sanzione amministrativa pecuniaria irrogata pari a € 23.452,50. 2. Avverso tale avviso di accertamento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 2596/2015, depositata il 10 febbraio 2015, lo rigettava, compensando le spese di lite. 3. Interposto gravame dalla Servizio Auto Italia s.r.l., la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 34/2017, pronunciata e depositata in data 9 gennaio 2017, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Servizio Auto Italia s.r.l., sulla base di un unico motivo. Con ordinanza interlocutoria n. 6320 del 10 marzo 2025 questa Corte, rilevato che il ricorso era stato notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato, pur non essendosi l’Agenzia delle Entrate difesa a mezzo di detta Avvocatura nel giudizio di merito, disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Effettuata tale rinnovazione della notificazione in data 7 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio mediante controricorso, resistendo al ricorso proposto. 5. Con decreto del 5 giugno 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 7 ottobre 2025. All’udienza suddetta il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Michele Di Mauro, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. R.G. N. 18463/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 4 E’ comparso l’avvocato dello Stato Alberto Giovannini, quale procuratore dell’Agenzia delle Entrate, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La Corte ha trattenuto la causa in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso la Servizio Auto Italia s.r.l. deduce «violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.)». Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. era incorsa in violazione dell’art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui ha ritenuto corretta la ricostruzione dei redditi operata dalla A.F. con applicazione di una percentuale di evasione ricavata, in parte, da dati meramente astratti e/o riferiti ad attività tra loro disomogenee e, in parte, da un periodo d’imposta diverso da quello oggetto dell’accertamento; inoltre, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. rileva che la Corte territoriale aveva omesso di considerare la documentazione a discarico fornita dalla contribuente, e non aveva tenuto conto del fatto che le irregolarità riscontrate nella fatturazione erano state sporadiche, ed erano giustificate da una grave malattia del padre del legale rappresentante della società contribuente, che aveva distolto quest’ultimo dalle ordinarie incombenze fiscali. 2. Il motivo è in parte infondato, e in parte inammissibile. Ed invero, pur volendo enucleare, dal complesso dei vizi denunciati dal ricorrente, due distinte censure [la prima, riferibile all’ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.; R.G. N. 18463/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 5 la seconda riferibile alla fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.], deve rilevarsi che, per quel che riguarda la dedotta violazione dell’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, nel caso di specie si verte in tema di accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. cit., in base al quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’Amministrazione finanziaria ben poteva procedere all’accertamento del reddito ricorrendo a «presunzioni cd. supersemplici», prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e utilizzare documentazione extracontabile (tra le altre Cass. 24 settembre 2014; Cass. 23 maggio 2018, n. 12680; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27622), ovvero dati riguardanti un anno di imposta diverso da quello oggetto dell’accertamento impugnato. La decisione impugnata è inoltre immune da censure nella parte in cui la Corte regionale ha rilevato la correttezza e la ragionevolezza della valutazione dell’Ufficio riguardo all’inattendibilità della contabilità, «tenuto anche conto che gli aspetti “critici” evidenziati dai funzionari (con riferimento ai finanziamenti dei soci, alle persistenti perdite di bilancio e alla mancata remunerazione dell’attività lavorativa svolta dai soci), non sono mai stati confutati dalla contribuente», richiedendo, l’art. 39 cit., che l’Amministrazione Finanziaria proceda alla determinazione del reddito nel rispetto di una ricostruzione operata secondo criteri di ragionevolezza e del parametro costituzionale della capacità contributiva. Per quel che riguarda, invece, la parte del motivo contenente la censura per omesso esame di un fatto decisivo ai fini del R.G. N. 18463/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 6 giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., il motivo deve ritenersi inammissibile. Da un lato, infatti, il motivo sollecita una nuova valutazione delle prove da parte di questa Corte;
dall’altro lato, invece, lo stesso motivo si presenta assolutamente generico, posto che non viene in alcun modo specificato quali “copiose risultanze documentali versate in atti” non sarebbero state prese in considerazione dalla Corte territoriale. Il motivo, inoltre, è in ogni caso inammissibile, essendosi in presenza di una “doppia conforme” ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis [ora art. 360, primo comma n. 4), c.p.c.]. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la Servizio Auto Italia s.r.l. alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se R.G. N. 18463/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 7 dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente (Dott. Valentino Lenoci) (Dott. Andreina Giudicepietro)
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Michele Di Mauro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la controricorrente Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato Alberto Giovannini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Roma, notificava, in data 10 giugno 2011, alla società Servizio Auto Italia s.r.l., l’avviso di accertamento n. TK3033402779/2011, con il quale l’Ufficio procedeva a recuperare a tassazione, per l’anno d’imposta 2007: - ai fini I.RE.S., maggiori ricavi (accertati) per complessivi € 47.379,00; - ai fini I.R.A.P., il maggior valore della produzione (accertato) per € 60.491,00; - ai fini I.V.A., il maggior volume d’affari (accertato) per complessivi € 60.491,00. Conseguentemente, venivano liquidate le seguenti maggiori imposte e sanzioni: - I.RE.S.: maggiore imposta accertata pari a € 15.635,00 (oltre interessi); - I.R.A.P.: maggiore imposta accertata pari a € 2.993,00 (oltre interessi); - I.V.A.: maggiore imposta accertata pari a € 12.098,00 (oltre interessi); R.G. N. 18463/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 3 - sanzione amministrativa pecuniaria irrogata pari a € 23.452,50. 2. Avverso tale avviso di accertamento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 2596/2015, depositata il 10 febbraio 2015, lo rigettava, compensando le spese di lite. 3. Interposto gravame dalla Servizio Auto Italia s.r.l., la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 34/2017, pronunciata e depositata in data 9 gennaio 2017, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Servizio Auto Italia s.r.l., sulla base di un unico motivo. Con ordinanza interlocutoria n. 6320 del 10 marzo 2025 questa Corte, rilevato che il ricorso era stato notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato, pur non essendosi l’Agenzia delle Entrate difesa a mezzo di detta Avvocatura nel giudizio di merito, disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Effettuata tale rinnovazione della notificazione in data 7 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio mediante controricorso, resistendo al ricorso proposto. 5. Con decreto del 5 giugno 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 7 ottobre 2025. All’udienza suddetta il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Michele Di Mauro, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. R.G. N. 18463/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 4 E’ comparso l’avvocato dello Stato Alberto Giovannini, quale procuratore dell’Agenzia delle Entrate, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La Corte ha trattenuto la causa in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso la Servizio Auto Italia s.r.l. deduce «violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.)». Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. era incorsa in violazione dell’art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui ha ritenuto corretta la ricostruzione dei redditi operata dalla A.F. con applicazione di una percentuale di evasione ricavata, in parte, da dati meramente astratti e/o riferiti ad attività tra loro disomogenee e, in parte, da un periodo d’imposta diverso da quello oggetto dell’accertamento; inoltre, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. rileva che la Corte territoriale aveva omesso di considerare la documentazione a discarico fornita dalla contribuente, e non aveva tenuto conto del fatto che le irregolarità riscontrate nella fatturazione erano state sporadiche, ed erano giustificate da una grave malattia del padre del legale rappresentante della società contribuente, che aveva distolto quest’ultimo dalle ordinarie incombenze fiscali. 2. Il motivo è in parte infondato, e in parte inammissibile. Ed invero, pur volendo enucleare, dal complesso dei vizi denunciati dal ricorrente, due distinte censure [la prima, riferibile all’ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.; R.G. N. 18463/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 5 la seconda riferibile alla fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.], deve rilevarsi che, per quel che riguarda la dedotta violazione dell’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, nel caso di specie si verte in tema di accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. cit., in base al quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’Amministrazione finanziaria ben poteva procedere all’accertamento del reddito ricorrendo a «presunzioni cd. supersemplici», prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e utilizzare documentazione extracontabile (tra le altre Cass. 24 settembre 2014; Cass. 23 maggio 2018, n. 12680; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27622), ovvero dati riguardanti un anno di imposta diverso da quello oggetto dell’accertamento impugnato. La decisione impugnata è inoltre immune da censure nella parte in cui la Corte regionale ha rilevato la correttezza e la ragionevolezza della valutazione dell’Ufficio riguardo all’inattendibilità della contabilità, «tenuto anche conto che gli aspetti “critici” evidenziati dai funzionari (con riferimento ai finanziamenti dei soci, alle persistenti perdite di bilancio e alla mancata remunerazione dell’attività lavorativa svolta dai soci), non sono mai stati confutati dalla contribuente», richiedendo, l’art. 39 cit., che l’Amministrazione Finanziaria proceda alla determinazione del reddito nel rispetto di una ricostruzione operata secondo criteri di ragionevolezza e del parametro costituzionale della capacità contributiva. Per quel che riguarda, invece, la parte del motivo contenente la censura per omesso esame di un fatto decisivo ai fini del R.G. N. 18463/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 6 giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., il motivo deve ritenersi inammissibile. Da un lato, infatti, il motivo sollecita una nuova valutazione delle prove da parte di questa Corte;
dall’altro lato, invece, lo stesso motivo si presenta assolutamente generico, posto che non viene in alcun modo specificato quali “copiose risultanze documentali versate in atti” non sarebbero state prese in considerazione dalla Corte territoriale. Il motivo, inoltre, è in ogni caso inammissibile, essendosi in presenza di una “doppia conforme” ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis [ora art. 360, primo comma n. 4), c.p.c.]. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la Servizio Auto Italia s.r.l. alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se R.G. N. 18463/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 7 dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente (Dott. Valentino Lenoci) (Dott. Andreina Giudicepietro)