Art. 622. Annullamento della sentenza ai soli effetti civili 1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. Nel giudizio civile di danno riassunto ai sensi dell’art. 622 c.p.p. è consentito formulare domande nuove?Maria Santina Panarella · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 1 settembre 2026
[…] Secondo un primo orientamento, infatti, nel giudizio civile riassunto ex art. 622 c.p.p., sarebbe consentito alle parti allegare fatti nuovi e formulare nuove domande, data la natura autonoma di tale giudizio. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 24/06/2025, n. 16905Provvedimento: […] con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi degli artt. 622 c.p.p. e 392 c.p.c., anche al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese processuali di lite tra le parti private, […] primo comma c.p.p. («Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione»), per il giudice civile del rinvio ex art.622 c.p.p. («Fermi gli effetti penali della sentenza, […] La controricorrente assume che «Nel giudizio riassunto ai sensi dell'art. 622 c.p.p., […] ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. 3.Tale argomentazione è stata confutata dalla Procura Generale nelle sue conclusioni. […]Leggi di più...
- diritto di critica·
- giudicato assolutorio parziale·
- diffamazione aggravata·
- art. 622 c.p.p.·
- giudizio civile di rinvio·
- translatio iudicii·
- art. 2043 c.c.·
- responsabilità civile·
- onere della prova·
- annullamento sentenza penale