Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' Presidente R.G. N. 4864/99 Consigliere Cron. Dott. Francesco Antonio MAIORANO 2812 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Consigliere Ud. 21/11/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente S ENT E NZ A sul ricorso proposto da: REGIONALE per lo SVILUPPO e per i AGENZIA A.R.S.S.A. in persona del legale AGRICOLTURA, SERVIZI in pro-tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA DEL QUIRINALE 26, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA GIGLIO C/O STUDIO CLARICH, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DA IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato TANGARI SALVATORE, che 10 rappresenta e difende unitamente 2001 4498 all'avvocato PITINGOLO DOMENICO, giusta delega in -1- atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 464/98 del Tribunale di CROTONE, depositata il 23/11/98 R.G.N. 398/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Saverio udienza del 21/11/01 dal TOFFOLI;
udito l'Avvocato GIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbito il secondo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Crotone, EL DA conveniva in giudizio l'ESAC - Impresa Conservificio Valle del Neto al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità dei contratti di lavoro a termine stipulati tra le parti, con il riconoscimento del suo diritto ad essere assunto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1 luglio 1993, data di inizio del primo contratto a termine, e a tutti i consequenziali benefici economici e retributivi. Il ricorrente a sostegno della sua domanda deduceva che il soggetto convenuto lo aveva assunto a tempo determinato per il periodo 1 luglio - 30 settembre 1993; che il contratto era stato rinnovato alla scadenza per il mese di ottobre;
che, peraltro, il datore di lavoro in data 11 novembre 1993 aveva apposto sul contratto, così come rinnovato, il nuovo termine di scadenza del 31 dicembre 1993, indicando l'operazione come correzione materiale, al fine di eludere il divieto di legge. L'Ente convenuto resisteva alla domanda;
nel corso del giudizio, a seguito della sua soppressione, si costituiva in suo luogo l'Agenzia regionale "ARSSA". Il Pretore rigettava la domanda, compensando le spese del giudizio, con sentenza che, appellata dal lavoratore, era riformata dal Tribunale di Crotone, il quale dichiarava la conversione a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1 luglio 1993, del rapporto a tempo determinato intercorso tra il ricorrente e l'originaria convenuta. Il giudice d'appello riteneva infondata l'eccezione di cosa giudicata proposta dalla parte appellata sul presupposto della mancata impugnazione della statuizione della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva fatto riferimento al divieto di assunzioni presso l'ESAC, diverse da quelle stagionali (divieto che sarebbe stato stabilito dalla legge regionale della Calabria 19 giugno 1986 n. 24 e confermato dalle successive leggi regionali 1 aprile 199 3 n. 8 e 14 dicembre 1993 n. 15). Al 3 riguardo osservava che nessun elemento autorizzava a ritenere che l'affermazione contenuta sul punto nella sentenza impugnata avesse risolto questioni facenti parte del thema decidendum dibattuto tra le parti, ovvero integrasse una premessa o un presupposto indefettibile della pronuncia. Escludeva, poi, che potesse ritenersi inapplicabile la legge n. 230/1962, per la qualificabilità come agricolo del rapporto di lavoro oggetto del giudizio. In senso contrario deponeva la natura non agricola dell'attività imprenditoriale, svolta dal soggetto datore di lavoro, di esercizio di un conservificio, stante anche la mancanza di prova dell'accessorietà dell'attività stessa rispetto ad un'attività agricola. Nel merito, riteneva che la conversione a tempo indeterminato del rapporto si fosse verificata in conseguenza della circostanza, risultante dalla documentazione acquisita, che l'apposizione al contratto a termine della nuova scadenza del 31 dicembre 1993 non aveva rappresentato una mera correzione di errore materiale, ma l'attuazione della volontà di prolungare la durata del rapporto, al fine di consentire al lavoratore di raggiungere 151 giornate lavorative annue. Si era quindi verificata in sostanza una proroga del contratto a termine, invalida, poiché che non risultava disposta per l'esistenza di esigenze contingibili e imprevedibili. Contro questa sentenza l'ARSSA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria. Il lavoratore resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, richiamando in rubrica l'ipotesi del vizio di motivazione su un punto decisivo, lamenta l'insufficienza, illogicità e contraddittorietà delle argomentazioni con cui è stata rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la mancata impugnazione della sentenza relativamente al richiamo al divieto legale di assunzioni. Sostiene che è del tutto illogico ritenere che non rientrasse nel thema decidendum la questione, proposta 4 dalla difesa dell'Ente, del contrasto tra la pretesa del lavoratore e il disposto normativo di cui alle leggi richiamate nella sentenza di primo grado, oggetto di una difesa proposta in primo grado dalla difesa dell'Ente. Con tale motivo è indubbiamente censurata la sentenza d'appello nella parte in cui ha disconosciuto l'intervenuta formazione del giudicato interno a causa della mancata impugnazione della sentenza di primo grado con riferimento ad una delle ragioni poste a base della relativa pronuncia di rigetto della domanda. -Nell'esame della questione relativa alla sussistenza di un giudicato interno - peraltro rilevabile anche di ufficio dalla Corte di cassazione (salvo che in caso di mancata impugnazione di una specifica statuizione nel senso della inesistenza del giudicato: cfr. Cass. 29 novembre 1996 n. 10679; Cass. 19 dicembre 2000 n. 15950) - questa Corte ha il potere di esaminare gli atti al fine di stabilire direttamente se ne sussistano i presupposti di fatto (cfr. Cass. 20 luglio 1995 n. 789; Cass. 21 maggio 1996 n. 4676; cfr. anche Cass., Sez. un., 25 maggio 2001 n. 226, per l'estensione anche al giudicato esterno del principio relativo al potere della Cassazione di del giudicato verificare direttamente l'esistenza ( “mediante accertamenti, anche di fatto, Stufe indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito"). L'esame della sentenza di primo grado conduce a ritenere che effettivamente la relativa pronuncia sia basata anche sulla concorrente ratio decidendi della ritenuta preclusione alla valida instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituita da divieti in tal senso posti dalla legislazione regionale. Infatti il rilievo, preceduto dall'avverbio "inoltre", che le leggi regionali ivi specificate vietavano le assunzioni di personale presso l'ente resistente, salvo quelle stagionali, mentre è inconferente rispetto all'affermazione che lo precede della legittimità del contratto a termine in quanto stagionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, ha un senso logico in quanto diretto ad enunciare un'ulteriore ragione ostativa della 5 pretesa del ricorrente a vedere trasformato in rapporto a tempo indeterminato un rapporto pattiziamente convenuto come a termine. L'interpretazione in tal senso della pronuncia in esame trova significativa conferma nella considerazione che il Pretore, in realtà, ha accolto una puntuale difesa della parte convenuta, la quale già nella memoria di costituzione aveva rilevato che, alla luce della richiamata normativa regionale, dovevano “ritenersi affette da nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., eventuali trasformazioni di contratti a termine in altri a tempo indeterminato", ribadendo poi la stessa tesi nelle successive note difensive. La mancata impugnazione della sentenza di primo grado in relazione ad una delle ragioni autonomamente idonee a sorreggere la decisione ha comportato l'inammissibilità dell'appello (cfr. Cass. 5 giugno 1984 n. 3359; Cass. 21 dicembre 1987 n. 9492; Cass. 3 febbraio 1994 n. 1110). Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza ora impugnata, a norma dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., restando assorbito l'altro motivo di ricorso, con cui si è censurata la mancata qualificazione del rapporto di lavoro come agricolo. Si ravvisano giusti motivi per una compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma 21 novembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Saws Tiller E A L D E L G E 1 G 1 Shillie - - 9 8 N 3 . 3 5 3 D R I I T O I A O S T I L E S N E A D ' L T R 1 0 . A A S S P S A O I T T S , E G A O E N D , E I R S G R L D M O T A I , I E O L S O T B I P S D D N E A E Sh oe