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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 725/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2981/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249013893856000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 15.04.2025 e depositato il 24.04.2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520249013893856000 con cui l'Agenzia delle Entrate -
SS (di seguito, AdER) ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 1.303,71.
Tale pretesa trae origine da due cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche non versate:
Cartella di pagamento n. 29520170018245682000, per l'anno 2013, che l'AdER assume notificata in data
09.12.2017 (doc. 2);
Cartella di pagamento n. 29520180020767278000, per l'anno 2014, che l'AdER assume notificata in data
25.02.2019 (doc. 3).
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito, in via principale, l'omessa notifica degli atti prodromici
(le suddette cartelle di pagamento) e, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione triennale del diritto di credito, stante il lungo lasso di tempo intercorso tra la presunta notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione impugnata, in assenza di atti interruttivi. Ha, altresì, richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'AdER con controdeduzioni depositate in data 26.08.2025 (doc. 4), contestando le avverse pretese. La resistente ha sostenuto la regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte e ha eccepito l'insussistenza della prescrizione, in virtù di un atto interruttivo, costituito dall'intimazione di pagamento n. 29520229001394488000, notificata in data 10.11.2022 (doc. 5), nonché per effetto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale COVID-19.
All'udienza del 27.01.2026, svoltasi in modalità da remoto, le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi.
La difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendo in particolare l'eccezione di prescrizione e chiedendo la distrazione delle spese di lite. La difesa della resistente ha insistito per il rigetto.
La causa è stata quindi posta in decisione in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La controversia verte sulla legittimità della pretesa creditoria avanzata dall'AdER per tasse automobilistiche relative agli anni 2013 e 2014. Il ricorrente ha eccepito, tra l'altro, l'estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione triennale.
Tale eccezione è dirimente e assorbe ogni altra questione, inclusa quella relativa alla ritualità della notifica degli atti prodromici.
È principio consolidato in giurisprudenza che il credito erariale per la tassa automobilistica sia soggetto al termine di prescrizione breve di tre anni, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla L. n. 60/1986. Tale termine decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. La notifica della cartella di pagamento, quale atto di esercizio della pretesa creditoria, determina l'interruzione della prescrizione e fa decorrere un nuovo periodo di pari durata
(triennale), non potendosi applicare l'art. 2953 c.c. che presuppone l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo
(cfr. Cass. SS.UU. n. 23397/2016).
Nel caso di specie, occorre verificare se, alla data di notifica dell'atto interruttivo invocato dalla resistente –
l'intimazione di pagamento n. 29520229001394488000, notificata il 10.11.2022 – il termine triennale di prescrizione fosse già decorso per ciascuna delle cartelle presupposte. A tal fine, è necessario tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione introdotta dalla legislazione emergenziale per fronteggiare la pandemia da COVID-19. L'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche hanno disposto la sospensione dei termini relativi all'attività di riscossione per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021. Tale periodo di sospensione, pari a 542 giorni, deve essere sommato alla scadenza originaria del termine di prescrizione.
Si esamina la posizione di ciascuna cartella:
1. Cartella n. 29520170018245682000 (tassa auto anno 2013)
L'AdER assume di aver notificato la cartella in data 09.12.2017. Da tale data è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione triennale, con scadenza originaria fissata al 09.12.2020. Tale termine è stato interessato dalla sospensione COVID-19. Aggiungendo il periodo di sospensione di 542 giorni alla scadenza originaria, il nuovo termine di prescrizione deve essere individuato nel 4 giugno 2022.
L'atto interruttivo successivo, costituito dall'intimazione di pagamento notificata il 10.11.2022, è intervenuto quando il termine di prescrizione era già spirato. Pertanto, il credito portato da tale cartella deve considerarsi estinto per prescrizione.
2. Cartella n. 29520180020767278000 (tassa auto anno 2014)
L'AdER assume di aver notificato la cartella in data 25.02.2019. Il termine di prescrizione triennale sarebbe originariamente scaduto il 25.02.2022. Anche in questo caso, applicando la sospensione di 542 giorni, il nuovo termine di prescrizione deve essere individuato nel 20 agosto 2023.
L'intimazione di pagamento notificata il 10.11.2022 è intervenuta prima della scadenza di tale nuovo termine, interrompendolo efficacemente. Da tale data (10.11.2022) è iniziato a decorrere un ulteriore periodo di prescrizione triennale, la cui scadenza si colloca al 10.11.2025.
L'intimazione di pagamento oggi impugnata, relativa all'anno 2024, è stata quindi emessa e notificata quando il diritto di credito relativo a questa seconda cartella non era ancora prescritto.
Tuttavia, l'intimazione di pagamento è un atto unitario che cumula diverse pretese. L'illegittimità della pretesa relativa alla prima cartella, in quanto prescritta, inficia parzialmente l'atto impugnato, che deve essere annullato nella parte in cui richiede il pagamento delle somme relative alla cartella n.
29520170018245682000, pari ad € 604,60, oltre alla quota parte delle spese esecutive ad essa riferibili.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto. L'intimazione di pagamento impugnata va annullata limitatamente alle somme richieste con la cartella n. 29520170018245682000.
La soccombenza prevalente dell'Agenzia delle Entrate - SS, la cui pretesa è risultata per una parte significativa illegittima, giustifica la condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Le spese vanno distratte in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 14, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
29520249013893856000 limitatamente alle somme dovute per la cartella di pagamento n. 29520170018245682000.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate - SS al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 400,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Messina, il 27 gennaio 2026.
IL GIUDICE
NI AL
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2981/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249013893856000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 15.04.2025 e depositato il 24.04.2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520249013893856000 con cui l'Agenzia delle Entrate -
SS (di seguito, AdER) ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 1.303,71.
Tale pretesa trae origine da due cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche non versate:
Cartella di pagamento n. 29520170018245682000, per l'anno 2013, che l'AdER assume notificata in data
09.12.2017 (doc. 2);
Cartella di pagamento n. 29520180020767278000, per l'anno 2014, che l'AdER assume notificata in data
25.02.2019 (doc. 3).
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito, in via principale, l'omessa notifica degli atti prodromici
(le suddette cartelle di pagamento) e, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione triennale del diritto di credito, stante il lungo lasso di tempo intercorso tra la presunta notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione impugnata, in assenza di atti interruttivi. Ha, altresì, richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'AdER con controdeduzioni depositate in data 26.08.2025 (doc. 4), contestando le avverse pretese. La resistente ha sostenuto la regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte e ha eccepito l'insussistenza della prescrizione, in virtù di un atto interruttivo, costituito dall'intimazione di pagamento n. 29520229001394488000, notificata in data 10.11.2022 (doc. 5), nonché per effetto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale COVID-19.
All'udienza del 27.01.2026, svoltasi in modalità da remoto, le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi.
La difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendo in particolare l'eccezione di prescrizione e chiedendo la distrazione delle spese di lite. La difesa della resistente ha insistito per il rigetto.
La causa è stata quindi posta in decisione in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La controversia verte sulla legittimità della pretesa creditoria avanzata dall'AdER per tasse automobilistiche relative agli anni 2013 e 2014. Il ricorrente ha eccepito, tra l'altro, l'estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione triennale.
Tale eccezione è dirimente e assorbe ogni altra questione, inclusa quella relativa alla ritualità della notifica degli atti prodromici.
È principio consolidato in giurisprudenza che il credito erariale per la tassa automobilistica sia soggetto al termine di prescrizione breve di tre anni, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla L. n. 60/1986. Tale termine decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. La notifica della cartella di pagamento, quale atto di esercizio della pretesa creditoria, determina l'interruzione della prescrizione e fa decorrere un nuovo periodo di pari durata
(triennale), non potendosi applicare l'art. 2953 c.c. che presuppone l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo
(cfr. Cass. SS.UU. n. 23397/2016).
Nel caso di specie, occorre verificare se, alla data di notifica dell'atto interruttivo invocato dalla resistente –
l'intimazione di pagamento n. 29520229001394488000, notificata il 10.11.2022 – il termine triennale di prescrizione fosse già decorso per ciascuna delle cartelle presupposte. A tal fine, è necessario tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione introdotta dalla legislazione emergenziale per fronteggiare la pandemia da COVID-19. L'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche hanno disposto la sospensione dei termini relativi all'attività di riscossione per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021. Tale periodo di sospensione, pari a 542 giorni, deve essere sommato alla scadenza originaria del termine di prescrizione.
Si esamina la posizione di ciascuna cartella:
1. Cartella n. 29520170018245682000 (tassa auto anno 2013)
L'AdER assume di aver notificato la cartella in data 09.12.2017. Da tale data è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione triennale, con scadenza originaria fissata al 09.12.2020. Tale termine è stato interessato dalla sospensione COVID-19. Aggiungendo il periodo di sospensione di 542 giorni alla scadenza originaria, il nuovo termine di prescrizione deve essere individuato nel 4 giugno 2022.
L'atto interruttivo successivo, costituito dall'intimazione di pagamento notificata il 10.11.2022, è intervenuto quando il termine di prescrizione era già spirato. Pertanto, il credito portato da tale cartella deve considerarsi estinto per prescrizione.
2. Cartella n. 29520180020767278000 (tassa auto anno 2014)
L'AdER assume di aver notificato la cartella in data 25.02.2019. Il termine di prescrizione triennale sarebbe originariamente scaduto il 25.02.2022. Anche in questo caso, applicando la sospensione di 542 giorni, il nuovo termine di prescrizione deve essere individuato nel 20 agosto 2023.
L'intimazione di pagamento notificata il 10.11.2022 è intervenuta prima della scadenza di tale nuovo termine, interrompendolo efficacemente. Da tale data (10.11.2022) è iniziato a decorrere un ulteriore periodo di prescrizione triennale, la cui scadenza si colloca al 10.11.2025.
L'intimazione di pagamento oggi impugnata, relativa all'anno 2024, è stata quindi emessa e notificata quando il diritto di credito relativo a questa seconda cartella non era ancora prescritto.
Tuttavia, l'intimazione di pagamento è un atto unitario che cumula diverse pretese. L'illegittimità della pretesa relativa alla prima cartella, in quanto prescritta, inficia parzialmente l'atto impugnato, che deve essere annullato nella parte in cui richiede il pagamento delle somme relative alla cartella n.
29520170018245682000, pari ad € 604,60, oltre alla quota parte delle spese esecutive ad essa riferibili.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto. L'intimazione di pagamento impugnata va annullata limitatamente alle somme richieste con la cartella n. 29520170018245682000.
La soccombenza prevalente dell'Agenzia delle Entrate - SS, la cui pretesa è risultata per una parte significativa illegittima, giustifica la condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Le spese vanno distratte in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 14, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
29520249013893856000 limitatamente alle somme dovute per la cartella di pagamento n. 29520170018245682000.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate - SS al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 400,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Messina, il 27 gennaio 2026.
IL GIUDICE
NI AL