Sentenza 8 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2004, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON ID, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CIVININI 49, presso lo studio dell'avvocato FULVIO LUNARI, che lo difende unitamente all'avvocato GIORGIO GUERRERO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA, CANISTRO MICHELA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 605/99 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, sezione civile emessa il 30/4/1999, depositata il 16/06/99; RG. 927/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17-28.6.1996 ON DE conveniva in giudizio avanti al Giudice di pace di Gallarate la AN ZI SP e RO LA per sentirli condannare, in via fra loro solidale, previa declaratoria della responsabilità della stessa RO nella causazione del sinistro avvenuto in Gallarate il 9.3.1993, al risarcimento di tutti i danni alla persona e alle cose subiti dall'attore a causa di detto incidente e ammontanti a L. 22.660.685.
Si costituivano in causa i convenuti i quali in via preliminare chiedevano venisse dichiarata la prescrizione del diritto risarcitorio dell'attore per il decorso del termine di cui all'art. 2947, 2 comma, c.c.. Con sentenza del 20.5.1997 il Giudice di pace dichiarava prescritto il diritto risarcitorio dell'attore per il decorso del termine previsto dall'art. 2947 c.c. e condannava alle spese lo stesso attore.
La decisione, appellata da quest'ultimo, veniva confermata dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza impugnata del 30.4-16.6.1999. Per la cassazione della sentenza ON DE ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. La AN ZI SP e RO LA non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo si denuncia, ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 1219 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Busto Arsizio apoditticamente abbia ritenuto che l'atto di costituzione in mora, per essere efficace, debba avere un contenuto intimidatorio, nel senso di minacciare un'azione giudiziale in caso di inadempimento, e che la messa in mora non possa ritenersi integrata dalla volontà di riprendere le trattative o dal richiamo a precedente raccomandata, espressi nel caso in esame con la lettera raccomandata del 14.4.1995. Assume, di contro, che tale raccomandata è "ictu oculi" in possesso di tutti i requisiti previsti dagli artt. 2943 e 1219 c.c.. Il motivo è da disattendere.
In violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso, la parte ricorrente ha omesso di riprodurre (sia nell'esposizione del motivo in questione sia nel contesto del ricorso) il contenuto delle richiamate lettere raccomandate.
Il ricorrente che adduce l'insufficiente o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva circostanza o risultanza ovvero di un documento probatorio ha l'onere infatti di riportare in modo specifico il contenuto di tale circostanza o risultanza o di tale documento, dato che, per il principio, appunto, dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.
L'indicazione della circostanza - della presenza, cioè, nella raccomandata de qua 14.4.1995 di tutti i requisiti previsti dagli artt. 2943 e 1219 c.c. - non valutata sufficientemente o non logicamente valutata non può, invero, consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni della parte - ovvero, nella specie, che "la semplice domanda di adempimento è sufficiente a costituire in mora il debitore anche se non sia accompagnata da formule imperative o comminatorie" e che "contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di secondo grado lo scopo ultimo della raccomandata del 14.4.1995 non è stato la ripresa 'sic et simpliciter' delle trattative ma la richiesta di definizione del sinistro e il conseguente risarcimento dei danni subiti dal ricorrente" - ma, proprio in quanto deve consentire il controllo di legittimità e pertanto porre questa Corte in condizione di valutare direttamente la circostanza o risultanza, ed in particolare la sua decisività, deve contenere in modo obiettivo tutti gli elementi rilevanti della medesima e, quindi, ove la cosa sia necessaria per una adeguata valutazione, una integrale trascrizione della stessa (v.
Nel secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c., poiché il giudice a quo avrebbe in ogni caso dovuto ritenere applicabile al caso di specie il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'ult. comma dell'art. 2947 c.c.. Anche questa censura è da disattendere, alla stregua del principio affermato dalle S.U. di questa Corte (
Nel terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione quanto alla mancata compensazione delle spese di giudizio. Il motivo va disatteso.
Rilevato in primo luogo che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, osservasi poi che con insindacabile motivazione il giudice a quo ha ritenuto non risulta(re) ragione alcuna per applicare alla fattispecie regole differenti rispetto al generale principio delle spese conseguenti alla soccombenza, non risultando "invero la fattispecie ne' peculiare, ne' particolarmente complessa".
Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese del giudizio di legittimità, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004