Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02465/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00228/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2026, proposto da OZ UC, difensore di sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Toledo n. 323;
contro
Comune di San Marco Evangelista, non costituito in giudizio;
nei confronti
Provincia di Caserta, non costituita in giudizio;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 5974/2025, emessa in data 27/08/2025 dalla 1^ sezione del TAR Campania - Napoli, in esito al procedimento R.G. 2224/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. SE PO e udito per la parte l'avvocato Dario Brin, per delega dell'avvocato UC OZ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame la parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza con cui questa Sezione, nell’accogliere nei confronti del Comune di San Marco Evangelista l’azione avverso il silenzio, proposta dalla ITALGECO s.c. a r.l., ha così disposto, al punto c) del dispositivo: “ condanna il Comune di San Marco Evangelista al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), nonché al rimborso dell’intero contributo unificato, previo versamento che non risulta dal fascicolo informatico, con attribuzione all'avvocato UC OZ anticipatario ”.
È chiesto che sia ordinato al Comune di San Marco Evangelista di corrispondere in favore del ricorrente la complessiva somma di € 2.143,68, oltre la penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., nominando un Commissario ad acta , in caso di ulteriore inadempimento.
Il Comune intimato, al quale il ricorso è stato notificato il 14/1/2026, non si è costituito in giudizio; né si sono costituite la Provincia di Caserta e la Regione Campania, parti nel giudizio che ha condotto alla sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.
Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026 il ricorso è stato assegnato in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il Collegio rileva come, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo la sentenza di questo TAR stata notificata il 27/8/2025 al Comune di San Marco Evangelista, presso la sua sede, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Decreto-legge n. 669 del 1996, convertito nella Legge n. 30 del 1997, per l’adempimento spontaneo, senza che l’Ente abbia dato esecuzione al dictum giudiziale.
Il ricorrente ha allegato, agli atti del presente giudizio, la prova di aver assolto all’obbligo di pagamento del contributo unificato.
Ne discende la fondatezza del ricorso, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’Amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (cfr. Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533, p. 2.2.3: “ Si rivela quindi conforme all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, fare applicazione del principio di riferibilità o di vicinanza della prova, ponendo in ogni caso l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento ”).
La domanda del ricorrente va pertanto accolta e, per l’effetto, va ordinato al Comune di San Marco Evangelista di eseguire la statuizione giudiziale innanzi riportata e, quindi, di far luogo al pagamento di quanto dovuto, nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione della presente decisione a cura della parte.
Va altresì accolta, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna del Comune di San Marco Evangelista al pagamento di un’ulteriore somma di danaro, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente dovuto, assumendo – da un lato – quale dies a quo il trentesimo giorno dalla notificazione della presente sentenza, dall’altro lato – quale dies ad quem – il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata, oppure di quello effettuato dal Commissario ad acta, eventualmente nominato, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8 del 2021).
In conclusione, richiamate le suesposte considerazioni, deve essere ribadito l’obbligo del Comune di San Marco Evangelista di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, mediante il pagamento in favore del ricorrente delle somme ivi liquidate e della penalità di mora, nei termini chiariti.
Il Collegio si riserva di provvedere alla nomina del Commissario ad acta , su istanza di parte, in caso di ulteriore inadempimento nel termine assegnato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), dichiara l’obbligo del Comune di San Marco Evangelista di dare esecuzione alla sentenza n. 5974/2025 di questa Sezione, corrispondendo, nel termine indicato, le somme ivi liquidate in favore del ricorrente, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e, altresì, la somma a titolo di astreintes , calcolata nella misura indicata in motivazione;
Riserva la nomina di un Commissario ad acta , su istanza di parte, in caso di ulteriore inadempimento nel termine assegnato.
Condanna il Comune di San Marco Evangelista al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, e al rimborso del contributo unificato (se ed in quanto effettivamente versato).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
SE PO, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE PO | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO