Sentenza 27 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/08/2003, n. 12522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12522 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
12522703 UD. 14.03.2003 Reg. Gen. N. 15012/00 + 19042/00 REPUBBLICA ITALIAN ITALIANO IN NOME EL CASSAZIONE LA CORT DI SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Wave 26404 ha pronunciato la seguente Пер. 3324 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere SENTENZA Sui ricorsi iscritti al n. 15012/00 + 19042/00 Ricorso n. 15012/00 proposto Oggetto: Liquidazione compensi a consulente. da OR OB, elettivamente domiciliato in Ro- ma, Viale Bruno Buozzi n. 53, presso lo studio dell'Avv. Mas- simo Zaccheo, che unitamente all'Avv. Marisa Meroni lo difen- de come da procura in calce al ricorso. RICORRENTE ühik l
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NI NI, elettivamente domiciliata in Ro- ma, Via Zanardelli n.20, presso lo studio dell'Avv. Luigi Albis- 444/03 sinni, che unitamente agli Avv.ti Valeria Mazzoletti e Andrea Magliani la difende come da procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE e
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PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MI- LANO. INTIMATO Ricorso n. 19042/00 proposto da NI NI, elettivamente domiciliata in Ro- ma, Via Zanardelli n.20, presso lo studio dell'Avv. Luigi Albis- sinni, che unitamente agli Avv.ti Valeria Mazzoletti e Andrea Magliani la difende come da procura in calce al controricorso. RICORRENTE INCIDENTALE
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OR OB. INTIMATO per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano, Se- zione III Penale, in data 20.04.2000 / 03.05.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.03.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentiti gli Avv.ti Massimo Zaccheo, Marisa Meroni e Andrea Magliani. 2 Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Carlo Destro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso prin- cipale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'ambito del procedimento penale (n. 1603/97 R.G.N.R.)
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OB FO e altri, relativo al fallimento della s.p.a. Lombardia Risorse, il P.M. presso il Tribunale di Milano, nella fase delle indagini preliminari, disponeva una consulen- za tecnico contabile ex art. 359 c.p.p., nominando propria consulente di parte la dott.ssa AN TI. Con decreto 17.07.1997, il Procuratore della Repubblica li- quidava il compenso a detto consulente in £. 450.000.000, ol- tre IVA e CAP. Avverso detto decreto, con ricorso 19 novembre 1999, il FO proponeva opposizione, ai sensi dell' 11, comma 5, 1. 8 luglio 1980, n. 319, dinanzi al Tribunale Penale (Sezione III) di Milano, il quale, con ordinanza 20.04/03.05.200, dichia- rava inammissibile il ricorso, perché non presentato nel ter- mine, ritenuto perentorio, previsto dal cit. art. 11, cioè “entro Kilifini venti giorni dall'avvenuta comunicazione". Contro quest'ultima ordinanza il FO ha proposto ri- corso per cassazione, in base ad un unico motivo, articolato in più punti. 3 La TI ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, articolato su un so- lo motivo. II P.M. non si è costituito. Il ricorrente ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, in udienza, è stata disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi (principale e incidentale) perché proposti contro la stessa sentenza.
2. In una fattispecie quale quella in esame in cui, avverso il decreto emesso dal P.M. di liquidazione del compenso richiesto dal consulente, dallo stesso P.M. nominato, sia stata proposta opposizione innanzi al giudice (Tribunale) penale e di succes- siva proposizione di ricorso per cassazione, in sede civile, av- verso quest'ultimo provvedimento, è pregiudiziale, all'esame del merito, l'ammissibilità del ricorso stesso.
3. Le Sezioni Unite Civili, con sentenza 14.6.2000, n. 434, intervenute per comporre il contrasto di giurisprudenza in or- dine all'individuazione del giudice al quale è devoluta la deci- sione sull'impugnazione, hanno affermato (in conformità all' indirizzo emergente da Sez. Un. Pen. 24.11/6.12 1999 n. Belifariki 25/SU e da Sez. Un. Pen. 11.7.1989 n. 5) che "il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso ai soggetti indicati nella 1. n. 319 del 1980 nominati in sede penale si de- 4 ve proporre innanzi al Tribunale o alla Corte d'appello in sede penale e l'ordinanza emessa al termine del relativo procedi- mento è ricorribile per cassazione, in sede penale, osservando i termini e le modalità fissate dal codice di procedura penale". Invero, i connotati che caratterizzano la specialità del pro- cedimento di liquidazione del compenso di cui alla 1. n. 319 del 1980 non impediscono di configurare l'esistenza di un rappor- to d'incidentalità tra detto procedimento e il processo nel qua- le è stata effettuata la nomina dell'ausiliare, con la conseguen- za che al relativo ricorso per cassazione deve applicarsi la di- sciplina del processo penale (cfr. Cass. 13.11.1997, n. 29; 2.3.1998, n. 548; 28.8.1998, n. 8545, nonché Sez. Un. Pen. 6.12.1999, n. 25, le quali hanno affermato il carattere d' inci- dentalità, con conseguente applicabilità del rito penale previ- sto per il procedimento principale, anche al rapporto di liqui- dazione degli onorari al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti).
4. In base a tale indirizzo, che deve essere ribadito, non es- sendovi ragioni che possano indurre a discostarsene, deve es- sere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione propo- Alfawn -sto in sede civile senza l'osservanza dei termini e modalità fissate in sede di procedura penale avverso l'ordinanza del giudice penale che ha deciso sull'opposizione al decreto di li- quidazione del compenso al consulente nominato in sede pe- nale.
5. L'inammissibilità del ricorso principale comporta, ex art. 334 c.p.c., la perdita di ogni efficacia del ricorso incidentale 6. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e privo di ogni efficacia il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 14 marzo 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENT Antonino Ballank IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico Lelezo DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 27 AGO, 2003 IL CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 2434 versate S. 161 17 1/11 1.6. GEN. 2013... IL FUNZIONARIO