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Sentenza 10 aprile 2026
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 13272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13272 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE DI IS DI OM nei confronti di: TRIBUNALE ORDINARIO DI OM con l'ordinanza del 15/01/2026 della CORTE IS di OM udita la relazione svolta dal Presidente GIUSEPPE SANTALUCIA;
sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che chiede che la Corte dichiari la competenza della Corte di Assise di Roma limitatamente per i capi 20B1 - 25C - 25D - 25E - 25F e 25g e del Tribunale di Roma per i restanti capi. uditi i difensori L'avv. DE AGOSTINO Walter conclude associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale. UP`IV. LC PP conclude associandosi alle conclusinni del Procuratore Generale. L'avv. PARRETTA TE conclude associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale. L'avv. DE FALCO Gennaro conclude associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale. L'avv. SEMINARA Palma conclude associandosi alle conclusioni del Procuratore Penale Sent. Sez. 1 Num. 13272 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 09/04/2026 Generale. L'avv. MOSSUTO Marianna conclude associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale. L'avv. CIOTTI Luigi conclude associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale. L'avv. STRILLACCI Antonio conclude associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale. 2 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 3 novembre 2025, ha dichiarato la propria incompetenza per materia nel procedimento di NT 44. Ha a tal fine rilevato che tra le numerose imputazioni ascritte ad alcuni degli imputati v'è quella, di cui al capo 25c), per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di TE AS, di competenza della Corte di assise. Ha quindi affermato l'esistenza di una stretta connessione, anche probatoria, tra detta imputazione e le altre oggetto del cumulativo processo, rimettendo gli atti alla Corte di assise in sede. 2. La Corte di assise, ricevuti gli atti, ha emesso ordinanza con cui ha sollevato conflitto negativo di competenza, fatta eccezione per i reati di cui ai capi 20B1), 25c), 25d), 25f), 25g). Non è dubbio, ha osservato, che l'unica capo ricompreso nella competenza della Corte di assise sia il 25c), relativo al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di TE AS. Ma ha escluso che vi sia connessione, per continuazione o teleologica, tra detto reato, contestato soltanto agli imputati NT, AR, IM e NG, e gli altri. Le altre imputazioni sono distinguibili in due macroaree, segnate l'una dall'imputazione di cui al capo 16), per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati contro il patrimonio e di immigrazione clandestina, e l'altra dall'imputazione di cui al capo 26), per il delitto di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Le imputazioni che vanno dal capo 1) al capo 15b) sono attratte nella prima macroarea, riguardando reati contro il patrimonio, qualche reato di falso ad essi collegato e reati di immigrazione clandestina;
le imputazioni contestate dal capo 17d) al capo 25 b) compongono la seconda macroarea, attenendo a fatti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, oltre che a fatti di favoreggiamento, lesioni e tentata estorsione ad essi collegati. Ciò premesso, la Corte di assise ha puntualizzato che, da quanto emerge dagli atti, il reato di sequestro di persona è stato in ipotesi commesso per conseguire il prezzo delle cessioni di sostanza stupefacente, e che tale legame dà luogo ad un collegamento di tipo probatorio tra reati e certo non ad un vincolo di connessione. Ha quindi precisato che nulla in atti accredita l'esistenza di una connessione tra il reato di sequestro di persona e quello di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso vale, ha aggiunto, per la stragrande maggioranza dei reati contestati a partire dal capo 17d). 1 Rilievi analoghi valgono in relazione all'altra macroarea e quindi anzitutto in relazione al reato associativo di cui al capo 16), rispetto al quale una identità di disegno criminoso appare improponibile, a tacere della mancata corrispondenza tra gli imputati del sequestro di persona e gli imputati del reato associativo. Né può evocarsi la connessione teleologica, perché l'eventualità di una commissione del sequestro di persona per il recupero di somme di denaro connesse alla commissione di reati contro il patrimonio, finalità peraltro non esplicitata negli addebiti, sarebbe leggibile in termini di collegamento probatorio e non di connessione. La Corte di assise ha infine affermato che, indubbia la sua competenza per il reato di cui al capo 25c), agli imputati di tale grave episodio criminoso sono contestati anche i reati di cui ai capi 25d), 25e) e 25f), per due rapine e un episodio di lesioni sempre ai danni della stessa persona offesa del sequestro di persona, commessi sempre a Roma e sempre il 15 ottobre 2020, il che fa ritenere, allo stato, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso. Lo stesso, ha osservato, può dirsi in relazione al reato di cui al capo 20B1), contestato ad NT e a AR e relativo ad una cessione di sostanza stupefacente a TE AS del 24 ottobre 2020, e in riferimento al reato di cui al capo 25g), contestato soltanto ad NT, relativo ad un tentativo di estorsione ai danni sempre di TE AS, proprio al fine di ottenere il prezzo della sostanza stupefacente ceduta nonché compensi per perdite pecuniarie in relazione a reati contro il patrimonio non andati a buon fine, e commesso in epoca ravvicinata rispetto al sequestro di persona, specificamente il 23 ottobre 2020. 3. I difensori di ZO AC, IC Rasema, HA Pasaga, PE AN hanno depositato memorie con cui hanno sollecitato la determinazione della competenza del Tribunale di Roma. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria orale, ha chiesto che sia determinata la competenza del Tribunale di Roma. 5. I difensori hanno parimenti concluso chiedendo che sia determinata la competenza del Tribunale di Roma. 2 Considerato in diritto 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti delle stesse persone, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p. 2. La competenza va determinata in favore del Tribunale di Roma per le ragioni che di seguito si espongono. 3. La Corte di assise di Roma, a fronte di una sentenza di incompetenza assertivamente motivata dal Tribunale di Roma con il riferimento secco e criptico ad una non meglio illustrata stretta connessione, anche probatoria, tra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui al capo 25c) e tutti gli altri che compongono i numerosi capi, ha argomentato in modo adeguato e congruo sulla inesistenza di alcun vincolo di connessione rilevante ai fini della determinazione della competenza. È appena il caso di osservare che nella formulazione delle imputazioni non è indicata l'aggravante del nesso teleologico tra il reato di cui al capo 25c) e i reati di cui agli altri numerosi capi. Ciò impedisce di cogliere, sulla base della prospettazione d'imputazione, il vincolo di connessione di cui all'art. 12, lett. c), c.p.p. Va poi aggiunto, volendo aver riguardo all'altro nesso rilevante, costituito dalla continuazione criminosa, che tal tipo di legame non può essere oggetto, per l'individuazione della competenza per connessione, di mere asserzioni, non assistite dal necessario e specifico accertamento delle condizioni che possano dargli consistenza. Vale sul punto il principio di diritto per il quale "ai fini dell'affermazione di sussistenza di un'ipotesi di spostamento della competenza per connessione fondata sulla continuazione, non può il giudice sottrarsi all'obbligo di accertare l'identità del disegno criminoso tra i più reati, rendendone adeguatamente conto in motivazione, sul presupposto della sufficienza di una configurabilità meramente astratta del vincolo tra i reati stessi, in quanto questa si riferisce soltanto alla minore consistenza del corredo informativo utilizzabile per la decisione rispetto alla concretezza dei risultati probatori acquisibili ad esito dell'istruttoria dibattimentale" - Sez. 1, n. 30433 del 25/06/2018, confl. comp. in proc. Guagliardo, Rv. 273524 -. 4. Il conflitto negativo va dunque risolto individuando la competenza del Tribunale di Roma, a cui vanno trasmessi gli atti. 3 Seguono le comunicazioni di cui all'articolo 32, comma 2, c.p.p.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Roma cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, il 9 aprile 2026.
sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che chiede che la Corte dichiari la competenza della Corte di Assise di Roma limitatamente per i capi 20B1 - 25C - 25D - 25E - 25F e 25g e del Tribunale di Roma per i restanti capi. uditi i difensori L'avv. DE AGOSTINO Walter conclude associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale. UP`IV. LC PP conclude associandosi alle conclusinni del Procuratore Generale. L'avv. PARRETTA TE conclude associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale. L'avv. DE FALCO Gennaro conclude associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale. L'avv. SEMINARA Palma conclude associandosi alle conclusioni del Procuratore Penale Sent. Sez. 1 Num. 13272 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 09/04/2026 Generale. L'avv. MOSSUTO Marianna conclude associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale. L'avv. CIOTTI Luigi conclude associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale. L'avv. STRILLACCI Antonio conclude associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale. 2 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 3 novembre 2025, ha dichiarato la propria incompetenza per materia nel procedimento di NT 44. Ha a tal fine rilevato che tra le numerose imputazioni ascritte ad alcuni degli imputati v'è quella, di cui al capo 25c), per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di TE AS, di competenza della Corte di assise. Ha quindi affermato l'esistenza di una stretta connessione, anche probatoria, tra detta imputazione e le altre oggetto del cumulativo processo, rimettendo gli atti alla Corte di assise in sede. 2. La Corte di assise, ricevuti gli atti, ha emesso ordinanza con cui ha sollevato conflitto negativo di competenza, fatta eccezione per i reati di cui ai capi 20B1), 25c), 25d), 25f), 25g). Non è dubbio, ha osservato, che l'unica capo ricompreso nella competenza della Corte di assise sia il 25c), relativo al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di TE AS. Ma ha escluso che vi sia connessione, per continuazione o teleologica, tra detto reato, contestato soltanto agli imputati NT, AR, IM e NG, e gli altri. Le altre imputazioni sono distinguibili in due macroaree, segnate l'una dall'imputazione di cui al capo 16), per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati contro il patrimonio e di immigrazione clandestina, e l'altra dall'imputazione di cui al capo 26), per il delitto di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Le imputazioni che vanno dal capo 1) al capo 15b) sono attratte nella prima macroarea, riguardando reati contro il patrimonio, qualche reato di falso ad essi collegato e reati di immigrazione clandestina;
le imputazioni contestate dal capo 17d) al capo 25 b) compongono la seconda macroarea, attenendo a fatti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, oltre che a fatti di favoreggiamento, lesioni e tentata estorsione ad essi collegati. Ciò premesso, la Corte di assise ha puntualizzato che, da quanto emerge dagli atti, il reato di sequestro di persona è stato in ipotesi commesso per conseguire il prezzo delle cessioni di sostanza stupefacente, e che tale legame dà luogo ad un collegamento di tipo probatorio tra reati e certo non ad un vincolo di connessione. Ha quindi precisato che nulla in atti accredita l'esistenza di una connessione tra il reato di sequestro di persona e quello di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso vale, ha aggiunto, per la stragrande maggioranza dei reati contestati a partire dal capo 17d). 1 Rilievi analoghi valgono in relazione all'altra macroarea e quindi anzitutto in relazione al reato associativo di cui al capo 16), rispetto al quale una identità di disegno criminoso appare improponibile, a tacere della mancata corrispondenza tra gli imputati del sequestro di persona e gli imputati del reato associativo. Né può evocarsi la connessione teleologica, perché l'eventualità di una commissione del sequestro di persona per il recupero di somme di denaro connesse alla commissione di reati contro il patrimonio, finalità peraltro non esplicitata negli addebiti, sarebbe leggibile in termini di collegamento probatorio e non di connessione. La Corte di assise ha infine affermato che, indubbia la sua competenza per il reato di cui al capo 25c), agli imputati di tale grave episodio criminoso sono contestati anche i reati di cui ai capi 25d), 25e) e 25f), per due rapine e un episodio di lesioni sempre ai danni della stessa persona offesa del sequestro di persona, commessi sempre a Roma e sempre il 15 ottobre 2020, il che fa ritenere, allo stato, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso. Lo stesso, ha osservato, può dirsi in relazione al reato di cui al capo 20B1), contestato ad NT e a AR e relativo ad una cessione di sostanza stupefacente a TE AS del 24 ottobre 2020, e in riferimento al reato di cui al capo 25g), contestato soltanto ad NT, relativo ad un tentativo di estorsione ai danni sempre di TE AS, proprio al fine di ottenere il prezzo della sostanza stupefacente ceduta nonché compensi per perdite pecuniarie in relazione a reati contro il patrimonio non andati a buon fine, e commesso in epoca ravvicinata rispetto al sequestro di persona, specificamente il 23 ottobre 2020. 3. I difensori di ZO AC, IC Rasema, HA Pasaga, PE AN hanno depositato memorie con cui hanno sollecitato la determinazione della competenza del Tribunale di Roma. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria orale, ha chiesto che sia determinata la competenza del Tribunale di Roma. 5. I difensori hanno parimenti concluso chiedendo che sia determinata la competenza del Tribunale di Roma. 2 Considerato in diritto 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti delle stesse persone, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p. 2. La competenza va determinata in favore del Tribunale di Roma per le ragioni che di seguito si espongono. 3. La Corte di assise di Roma, a fronte di una sentenza di incompetenza assertivamente motivata dal Tribunale di Roma con il riferimento secco e criptico ad una non meglio illustrata stretta connessione, anche probatoria, tra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui al capo 25c) e tutti gli altri che compongono i numerosi capi, ha argomentato in modo adeguato e congruo sulla inesistenza di alcun vincolo di connessione rilevante ai fini della determinazione della competenza. È appena il caso di osservare che nella formulazione delle imputazioni non è indicata l'aggravante del nesso teleologico tra il reato di cui al capo 25c) e i reati di cui agli altri numerosi capi. Ciò impedisce di cogliere, sulla base della prospettazione d'imputazione, il vincolo di connessione di cui all'art. 12, lett. c), c.p.p. Va poi aggiunto, volendo aver riguardo all'altro nesso rilevante, costituito dalla continuazione criminosa, che tal tipo di legame non può essere oggetto, per l'individuazione della competenza per connessione, di mere asserzioni, non assistite dal necessario e specifico accertamento delle condizioni che possano dargli consistenza. Vale sul punto il principio di diritto per il quale "ai fini dell'affermazione di sussistenza di un'ipotesi di spostamento della competenza per connessione fondata sulla continuazione, non può il giudice sottrarsi all'obbligo di accertare l'identità del disegno criminoso tra i più reati, rendendone adeguatamente conto in motivazione, sul presupposto della sufficienza di una configurabilità meramente astratta del vincolo tra i reati stessi, in quanto questa si riferisce soltanto alla minore consistenza del corredo informativo utilizzabile per la decisione rispetto alla concretezza dei risultati probatori acquisibili ad esito dell'istruttoria dibattimentale" - Sez. 1, n. 30433 del 25/06/2018, confl. comp. in proc. Guagliardo, Rv. 273524 -. 4. Il conflitto negativo va dunque risolto individuando la competenza del Tribunale di Roma, a cui vanno trasmessi gli atti. 3 Seguono le comunicazioni di cui all'articolo 32, comma 2, c.p.p.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Roma cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, il 9 aprile 2026.