CASS
Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 20280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20280 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2479/2018 R.G. proposto da: TO EGLE, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO TRIESTE, 199, presso lo studio dell’avvocato GIANNUZZI ANTONIETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato NT IO -ricorrente- contro CONDOMINIO VILLAGGIO BANCO DI SICILIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORDANO FRANCO -controricorrente- Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE n. 956/2017 depositata il 18/09/2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 05/07/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, il quale ha chiesto di accogliere il ricorso;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 20280 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 14/07/2023 2 di 8 udito l’Avvocato FRANCESCO FALZETTI del delega dell’Avvocato IO NT. FATTI DI CAUSA EG TO ha proposto ricorso, articolato in unico motivo, avverso la sentenza n. 956/2017 resa il 18 settembre 2017 dal Tribunale di Termini Imerese. Resiste con controricorso il Condominio Villaggio Banco di Sicilia. Il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato improcedibile l’appello “in riassunzione” presentato da EG TO avverso la sentenza n. 47/2014 del 18 marzo 2014 resa dal Giudice di pace di Termini Imerese. Il giudizio ebbe inizio con opposizione al decreto ingiuntivo pronunciato dal Giudice di pace di Termini Imerese il 6 febbraio 2013. Il primo giudice aveva revocato l’ingiunzione di pagamento, condannando tuttavia l’opponente EG TO al pagamento della somma di € 1.787,16. EG TO notificò, allora, appello con citazione del 2 aprile 2014, nel termine ex art. 327, comma 1, c.p.c. rispetto alla sentenza del 18 marzo 2014, senza però provvedere all’iscrizione a ruolo. Di seguito, il 16 aprile 2014 l’appellante notificò un “atto di citazione in appello in riassunzione”, che iscrisse a ruolo il 18 aprile 2014. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., vigenti ratione temporis, il presidente fissò inizialmente l'adunanza della camera di consiglio in data 4 dicembre 2018. Con ordinanza interlocutoria del 19 dicembre 2018, la Corte decise di rimettere alla pubblica udienza la decisione, escludendo la ravvisata 3 di 8 ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, ex art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c., quanto al punto della qualificazione della citazione notificata da EG TO il 16 aprile 2014, in rapporto ai suoi requisiti di forma e di sostanza, come atto di riassunzione improcedibile, ovvero atto di mero impulso processuale volto a riattivare la prosecuzione del giudizio d’appello non iscritto a ruolo (come affermato nell’impugnata sentenza), e non, piuttosto, come nuova impugnazione, utile agli effetti dell’art. 358 c.p.c. Ad avviso del Collegio che pronunziò l’ordinanza interlocutoria del 19 dicembre 2018, verificatasi la mancata costituzione in termini dell'appellante, cui conseguono l'improcedibilità dell'appello e perciò l’inapplicabilità del rimedio di cui all'art. 307, comma 1, c.p.c., dovrebbe comunque accertarsi l’idoneità dell’atto di riassunzione dell’originaria impugnazione improcedibile a convertirsi in autonomo atto introduttivo che si connoti come nuova impugnazione, utile agli effetti dell’art. 358 c.p.c. Il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale VI NE, ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., chiedendo di accogliere il ricorso. Le parti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.La ricorrente EG TO, con unico motivo, denuncia la violazione degli artt. 348, 347, 165 e 358 c.p.c., dovendo l’atto notificato il 16 aprile 2014 qualificarsi come autonoma citazione in appello, al di là del nomen iuris di “riassunzione” assegnatogli dalla parte, ed essendosi perciò determinata un’ammissibile riproposizione dell’impugnazione a norma dell’art. 358 c.p.c. 2. Questa Corte ha più volte evidenziato come in forza dell'art. 348, comma 1, c.p.c., nel testo sostituito dalla legge 26 novembre 1990, 4 di 8 n. 353, e nella specie operante ratione temporis - il quale ha apportato alla disciplina dell'istituto una modifica ispirata al "favor" per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nel segno dell'accelerazione dell'attività processuale -, la mancata costituzione in termini dell'appellante (da effettuarsi, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., depositando la nota di iscrizione a ruolo ed il proprio fascicolo entro dieci giorni dall'appello o entro cinque giorni in caso di abbreviazione dei termini), determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che pertanto possa trovare applicazione l'art. 171, comma 2, dello stesso codice, con la conseguente possibilità della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, qualora l'appellato si sia costituito nei termini. Infatti, il richiamo alle ‹‹forme›› ed ai ‹‹termini›› del procedimento avanti il tribunale, contenuto nell'art. 347, comma 1, c.p.c., deve ritenersi riferito solo agli artt. 165 e 166, mentre la previsione dell'art. 171, comma 2 (anch’essa qui rilevante nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022), deve ritenersi incompatibile con il tenore dell'art. 348 del codice di rito, il quale esclude in ogni caso la possibilità di una ritardata costituzione di una delle parti o l'applicazione dell'istituto dell'estinzione per la loro inattività, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello, senza attribuire alcun rilievo al comportamento dell'altra parte (Cass. n. 995 del 2010; n. 19947 del 2008; n. 1322 del 2006; n. 11594 del 2005). L’improcedibilità dell’appello, conseguente alla mancata costituzione in termini, lascia all’appellante la facoltà di riproporlo ex novo, avvalendosi di quanto sancito dall'art. 358 c.p.c., ma esclude che possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all'art. 307, comma 1, c.p.c. richiamato dall'art. 171 del medesimo codice (Cass. n. 2165 del 2016: n. 23585 del 2013; n. 6654 del 2013). 5 di 8 2.1. Si devono richiamare i passaggi contenuti nella sentenza n. 2165 del 2016: “ (…) all'operatività del disposto dell'art. 348 c.p.c. non osta … che ci sia stata una nuova notifica dell'atto di appello alla medesima parte … ritiene il collegio che non possa l'impugnante giovarsi del principio che riconosce alla parte, costituitasi tardivamente o che abbia comunque proposto un'impugnazione affetta da una causa di inammissibilità, la possibilità di proporre una seconda impugnazione, purché la stessa sia tempestiva e purché non sia già intervenuta una declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità della prima … Il criterio - ispirato a un' interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 358 c.p.c., in vista dell'esigenza di rimuovere gli ostacoli frapposti da inutili formalismi alla compiuta realizzazione del diritto di difesa delle parti - presuppone invero la proposizione di una impugnazione autonoma, rispetto alla prima, non già la mera rinotifica di quella inizialmente proposta, con i seguenti, ulteriori e decisivi corollari: a) che, equivalendo, per consolidato diritto vivente, la notifica di un'impugnazione a conoscenza legale della decisione impugnata, da quel momento decorrerà il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. …; b) che le due impugnazioni, in quanto proposte avverso la stessa sentenza, andranno riunite, ex art. 335 c.p.c. e decise con distinti capi di pronuncia. (…) Ora nella fattispecie, come innanzi evidenziato, l'appellante si limitò a nuovamente notificare il medesimo atto di gravame, così svolgendo un'attività inconferente, per quanto innanzi detto, ai fini del recupero di un termine perentorio di costituzione ormai invincibilmente scaduto”. 3. Dall’esame diretto dell’atto notificato da EG TO il 16 aprile 2014, cui in questa sede si deve provvedere per decidere sull’error in 6 di 8 iudicando de iure procedendi, risulta che lo stesso: era denominato “atto di citazione in appello in riassunzione”; premetteva che era stato notificato precedente atto di appello il 2 aprile 2014 non tempestivamente iscritto a ruolo;
che la “attrice” aveva “interesse a riassumere la causa nei termini imposti”; quindi dichiarava che l’istante “avendone interesse propone(va) appello” avverso la sentenza del Giudice di pace Termini Imerese;
citava il Condominio Villaggio Banco di Sicilia dinanzi al Tribunale per l’udienza del 22 settembre 2014; in “motivazione” dichiarava di impugnare la sentenza del Giudice di pace, indicando le parti del provvedimento che si intendeva appellare, le modifiche richieste rispetto alla ricostruzione compiuta dal primo giudice, le circostanze da cui derivava la violazione di legge censurata nella decisione impugnata;
concludeva chiedendo “in accoglimento del presente appello”, di “riformare l'impugnata sentenza n. 47/ 14 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese il 11 marzo 2014 e depositata in Cancelleria il 18 marzo 2014, e per l'effetto ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 42/ 13 reso dal Giudice di Pace di Termini Imerese il 5-6 febbraio 2013 su istanza del Condominio Villaggio Banco di Sicilia, in persona dell'Amministratore Dott. Alessandro Giaimo, spedito in forma esecutiva il 25 febbraio 2013 e notificato il 14 marzo 2013 per violazione del principio del ne bis in idem e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare il Condominio convenuto al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Nel merito, senza alcun recesso dalla superiore eccezione dal carattere preliminare ed assorbente, in accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata sentenza n. 47/14 emessa dal 7 di 8 Giudice di Pace di Termini Imerese il 11 marzo 2014 e depositata in Cancelleria il 18 marzo 2014, e per l'effetto ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 42/ 13 reso dal Giudice di Pace di Termini Imerese il 5-6 febbraio 2013 su istanza del Condominio Villaggio Banco di Sicilia, in persona dell'Amministratore Dott. Alessandro Giaimo, spedito in forma esecutiva il 25 febbraio 2013 e notificato il 14 marzo 2013 e, pertanto, revocare lo stesso in quanto richiesto ed emesso nei confronti di un soggetto che non fa parte del Condominio opposto, come ampiamente dedotto in narrativa e come già accertato e dichiarato con sen tenza del Giudice di Pace di Termini Imerese n. 1/07. In accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata sentenza n. 47/ 14 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese il 11 marzo 2014 e depositata in Cancelleria il 18 marzo 2014, e per l'effetto revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto poiché emesso per oneri condominiali già richiesti dal Condominio opposto con precedente decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Termini Imerese e revocato con sentenza 1/07 del Giudice di Pace di Termini Imerese ed ammontanti ad € 619,80. Ritenere e dichiarare, in ogni caso, che d.ssa TO EG non è debitrice del Condominio Villaggio Banco di Sicilia neppure delle residue somme richieste in quanto la stessa non è parte del Condominio opposto, ad esclusione della quota acqua Alfano fino all'anno 2006, per i motivi tutti dedotti in narrativa”. 4. Non risulta, allora, corretta la qualificazione della citazione del 16 aprile 2014, operata dal Tribunale di Termini Imerese, come 8 di 8 inammissibile atto di riassunzione della originaria impugnazione improcedibile, e non già come proposizione di un secondo appello. Prescindendo dalla equivoca denominazione adottata di “atto di citazione in appello in riassunzione”, nonché dai richiami operati all’appello notificato il 2 aprile 2014 ed alla sua mancata iscrizione a ruolo, la citazione del 16 aprile 2014, analizzata individuandone il contenuto sostanziale e la portata delle domande sottoposte alla cognizione del Tribunale, risultava diretta non a riattivare il rapporto processuale improcedibile instaurato con l’atto di appello del 2 aprile 2014 non seguito da costituzione, quanto a riproporre l’impugnazione, seppur di identico contenuto della prima, ai sensi dell’art. 358 c.p.c., con l'instaurazione di un nuovo ed autonomo giudizio di gravame (cfr. Cass. n. 21071 del 2009; n. 3623 del 2004; n. 320 del 1988; n. 828 del 1979; n. 66 del 1977; n. 20912 del 2005; Sez. Unite n. 16598 del 2016). 5. Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Termini Imerese in persona di diverso magistrato, che riesaminerà la causa tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi ai richiamati principi, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Termini Imerese in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione
Civile Sent. Sez. 2 Num. 20280 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 14/07/2023 2 di 8 udito l’Avvocato FRANCESCO FALZETTI del delega dell’Avvocato IO NT. FATTI DI CAUSA EG TO ha proposto ricorso, articolato in unico motivo, avverso la sentenza n. 956/2017 resa il 18 settembre 2017 dal Tribunale di Termini Imerese. Resiste con controricorso il Condominio Villaggio Banco di Sicilia. Il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato improcedibile l’appello “in riassunzione” presentato da EG TO avverso la sentenza n. 47/2014 del 18 marzo 2014 resa dal Giudice di pace di Termini Imerese. Il giudizio ebbe inizio con opposizione al decreto ingiuntivo pronunciato dal Giudice di pace di Termini Imerese il 6 febbraio 2013. Il primo giudice aveva revocato l’ingiunzione di pagamento, condannando tuttavia l’opponente EG TO al pagamento della somma di € 1.787,16. EG TO notificò, allora, appello con citazione del 2 aprile 2014, nel termine ex art. 327, comma 1, c.p.c. rispetto alla sentenza del 18 marzo 2014, senza però provvedere all’iscrizione a ruolo. Di seguito, il 16 aprile 2014 l’appellante notificò un “atto di citazione in appello in riassunzione”, che iscrisse a ruolo il 18 aprile 2014. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., vigenti ratione temporis, il presidente fissò inizialmente l'adunanza della camera di consiglio in data 4 dicembre 2018. Con ordinanza interlocutoria del 19 dicembre 2018, la Corte decise di rimettere alla pubblica udienza la decisione, escludendo la ravvisata 3 di 8 ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, ex art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c., quanto al punto della qualificazione della citazione notificata da EG TO il 16 aprile 2014, in rapporto ai suoi requisiti di forma e di sostanza, come atto di riassunzione improcedibile, ovvero atto di mero impulso processuale volto a riattivare la prosecuzione del giudizio d’appello non iscritto a ruolo (come affermato nell’impugnata sentenza), e non, piuttosto, come nuova impugnazione, utile agli effetti dell’art. 358 c.p.c. Ad avviso del Collegio che pronunziò l’ordinanza interlocutoria del 19 dicembre 2018, verificatasi la mancata costituzione in termini dell'appellante, cui conseguono l'improcedibilità dell'appello e perciò l’inapplicabilità del rimedio di cui all'art. 307, comma 1, c.p.c., dovrebbe comunque accertarsi l’idoneità dell’atto di riassunzione dell’originaria impugnazione improcedibile a convertirsi in autonomo atto introduttivo che si connoti come nuova impugnazione, utile agli effetti dell’art. 358 c.p.c. Il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale VI NE, ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., chiedendo di accogliere il ricorso. Le parti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.La ricorrente EG TO, con unico motivo, denuncia la violazione degli artt. 348, 347, 165 e 358 c.p.c., dovendo l’atto notificato il 16 aprile 2014 qualificarsi come autonoma citazione in appello, al di là del nomen iuris di “riassunzione” assegnatogli dalla parte, ed essendosi perciò determinata un’ammissibile riproposizione dell’impugnazione a norma dell’art. 358 c.p.c. 2. Questa Corte ha più volte evidenziato come in forza dell'art. 348, comma 1, c.p.c., nel testo sostituito dalla legge 26 novembre 1990, 4 di 8 n. 353, e nella specie operante ratione temporis - il quale ha apportato alla disciplina dell'istituto una modifica ispirata al "favor" per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nel segno dell'accelerazione dell'attività processuale -, la mancata costituzione in termini dell'appellante (da effettuarsi, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., depositando la nota di iscrizione a ruolo ed il proprio fascicolo entro dieci giorni dall'appello o entro cinque giorni in caso di abbreviazione dei termini), determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che pertanto possa trovare applicazione l'art. 171, comma 2, dello stesso codice, con la conseguente possibilità della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, qualora l'appellato si sia costituito nei termini. Infatti, il richiamo alle ‹‹forme›› ed ai ‹‹termini›› del procedimento avanti il tribunale, contenuto nell'art. 347, comma 1, c.p.c., deve ritenersi riferito solo agli artt. 165 e 166, mentre la previsione dell'art. 171, comma 2 (anch’essa qui rilevante nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022), deve ritenersi incompatibile con il tenore dell'art. 348 del codice di rito, il quale esclude in ogni caso la possibilità di una ritardata costituzione di una delle parti o l'applicazione dell'istituto dell'estinzione per la loro inattività, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello, senza attribuire alcun rilievo al comportamento dell'altra parte (Cass. n. 995 del 2010; n. 19947 del 2008; n. 1322 del 2006; n. 11594 del 2005). L’improcedibilità dell’appello, conseguente alla mancata costituzione in termini, lascia all’appellante la facoltà di riproporlo ex novo, avvalendosi di quanto sancito dall'art. 358 c.p.c., ma esclude che possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all'art. 307, comma 1, c.p.c. richiamato dall'art. 171 del medesimo codice (Cass. n. 2165 del 2016: n. 23585 del 2013; n. 6654 del 2013). 5 di 8 2.1. Si devono richiamare i passaggi contenuti nella sentenza n. 2165 del 2016: “ (…) all'operatività del disposto dell'art. 348 c.p.c. non osta … che ci sia stata una nuova notifica dell'atto di appello alla medesima parte … ritiene il collegio che non possa l'impugnante giovarsi del principio che riconosce alla parte, costituitasi tardivamente o che abbia comunque proposto un'impugnazione affetta da una causa di inammissibilità, la possibilità di proporre una seconda impugnazione, purché la stessa sia tempestiva e purché non sia già intervenuta una declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità della prima … Il criterio - ispirato a un' interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 358 c.p.c., in vista dell'esigenza di rimuovere gli ostacoli frapposti da inutili formalismi alla compiuta realizzazione del diritto di difesa delle parti - presuppone invero la proposizione di una impugnazione autonoma, rispetto alla prima, non già la mera rinotifica di quella inizialmente proposta, con i seguenti, ulteriori e decisivi corollari: a) che, equivalendo, per consolidato diritto vivente, la notifica di un'impugnazione a conoscenza legale della decisione impugnata, da quel momento decorrerà il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. …; b) che le due impugnazioni, in quanto proposte avverso la stessa sentenza, andranno riunite, ex art. 335 c.p.c. e decise con distinti capi di pronuncia. (…) Ora nella fattispecie, come innanzi evidenziato, l'appellante si limitò a nuovamente notificare il medesimo atto di gravame, così svolgendo un'attività inconferente, per quanto innanzi detto, ai fini del recupero di un termine perentorio di costituzione ormai invincibilmente scaduto”. 3. Dall’esame diretto dell’atto notificato da EG TO il 16 aprile 2014, cui in questa sede si deve provvedere per decidere sull’error in 6 di 8 iudicando de iure procedendi, risulta che lo stesso: era denominato “atto di citazione in appello in riassunzione”; premetteva che era stato notificato precedente atto di appello il 2 aprile 2014 non tempestivamente iscritto a ruolo;
che la “attrice” aveva “interesse a riassumere la causa nei termini imposti”; quindi dichiarava che l’istante “avendone interesse propone(va) appello” avverso la sentenza del Giudice di pace Termini Imerese;
citava il Condominio Villaggio Banco di Sicilia dinanzi al Tribunale per l’udienza del 22 settembre 2014; in “motivazione” dichiarava di impugnare la sentenza del Giudice di pace, indicando le parti del provvedimento che si intendeva appellare, le modifiche richieste rispetto alla ricostruzione compiuta dal primo giudice, le circostanze da cui derivava la violazione di legge censurata nella decisione impugnata;
concludeva chiedendo “in accoglimento del presente appello”, di “riformare l'impugnata sentenza n. 47/ 14 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese il 11 marzo 2014 e depositata in Cancelleria il 18 marzo 2014, e per l'effetto ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 42/ 13 reso dal Giudice di Pace di Termini Imerese il 5-6 febbraio 2013 su istanza del Condominio Villaggio Banco di Sicilia, in persona dell'Amministratore Dott. Alessandro Giaimo, spedito in forma esecutiva il 25 febbraio 2013 e notificato il 14 marzo 2013 per violazione del principio del ne bis in idem e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare il Condominio convenuto al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Nel merito, senza alcun recesso dalla superiore eccezione dal carattere preliminare ed assorbente, in accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata sentenza n. 47/14 emessa dal 7 di 8 Giudice di Pace di Termini Imerese il 11 marzo 2014 e depositata in Cancelleria il 18 marzo 2014, e per l'effetto ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 42/ 13 reso dal Giudice di Pace di Termini Imerese il 5-6 febbraio 2013 su istanza del Condominio Villaggio Banco di Sicilia, in persona dell'Amministratore Dott. Alessandro Giaimo, spedito in forma esecutiva il 25 febbraio 2013 e notificato il 14 marzo 2013 e, pertanto, revocare lo stesso in quanto richiesto ed emesso nei confronti di un soggetto che non fa parte del Condominio opposto, come ampiamente dedotto in narrativa e come già accertato e dichiarato con sen tenza del Giudice di Pace di Termini Imerese n. 1/07. In accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata sentenza n. 47/ 14 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese il 11 marzo 2014 e depositata in Cancelleria il 18 marzo 2014, e per l'effetto revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto poiché emesso per oneri condominiali già richiesti dal Condominio opposto con precedente decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Termini Imerese e revocato con sentenza 1/07 del Giudice di Pace di Termini Imerese ed ammontanti ad € 619,80. Ritenere e dichiarare, in ogni caso, che d.ssa TO EG non è debitrice del Condominio Villaggio Banco di Sicilia neppure delle residue somme richieste in quanto la stessa non è parte del Condominio opposto, ad esclusione della quota acqua Alfano fino all'anno 2006, per i motivi tutti dedotti in narrativa”. 4. Non risulta, allora, corretta la qualificazione della citazione del 16 aprile 2014, operata dal Tribunale di Termini Imerese, come 8 di 8 inammissibile atto di riassunzione della originaria impugnazione improcedibile, e non già come proposizione di un secondo appello. Prescindendo dalla equivoca denominazione adottata di “atto di citazione in appello in riassunzione”, nonché dai richiami operati all’appello notificato il 2 aprile 2014 ed alla sua mancata iscrizione a ruolo, la citazione del 16 aprile 2014, analizzata individuandone il contenuto sostanziale e la portata delle domande sottoposte alla cognizione del Tribunale, risultava diretta non a riattivare il rapporto processuale improcedibile instaurato con l’atto di appello del 2 aprile 2014 non seguito da costituzione, quanto a riproporre l’impugnazione, seppur di identico contenuto della prima, ai sensi dell’art. 358 c.p.c., con l'instaurazione di un nuovo ed autonomo giudizio di gravame (cfr. Cass. n. 21071 del 2009; n. 3623 del 2004; n. 320 del 1988; n. 828 del 1979; n. 66 del 1977; n. 20912 del 2005; Sez. Unite n. 16598 del 2016). 5. Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Termini Imerese in persona di diverso magistrato, che riesaminerà la causa tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi ai richiamati principi, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Termini Imerese in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione