Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2003, n. 25256
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Sentenza 13 novembre 2003

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Allorché sia stata effettuata la nomina di un difensore di fiducia o sia stato designato un difensore di ufficio, l'eventuale mancata comparizione del difensore in udienza non può essere intesa come revoca implicita della designazione, ma dà luogo alla sostituzione a norma dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. Ne consegue che titolare dell'incarico difensivo rimane sempre il difensore originariamente designato il quale, una volta cessata la situazione che aveva dato luogo alla sostituzione, riprende il suo ruolo automaticamente, in forza del principio dell'immutabilità della difesa. (Nella specie si è ritenuta nulla la notificazione dell'estratto contumaciale di sentenza eseguita a mani del difensore designato come sostituto, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., dal difensore di ufficio incaricato a norma dell'art. 97, comma terzo, stesso codice e impedito)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2003, n. 25256
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25256
    Data del deposito : 13 novembre 2003

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