Sentenza 13 novembre 2003
Massime • 1
Allorché sia stata effettuata la nomina di un difensore di fiducia o sia stato designato un difensore di ufficio, l'eventuale mancata comparizione del difensore in udienza non può essere intesa come revoca implicita della designazione, ma dà luogo alla sostituzione a norma dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. Ne consegue che titolare dell'incarico difensivo rimane sempre il difensore originariamente designato il quale, una volta cessata la situazione che aveva dato luogo alla sostituzione, riprende il suo ruolo automaticamente, in forza del principio dell'immutabilità della difesa. (Nella specie si è ritenuta nulla la notificazione dell'estratto contumaciale di sentenza eseguita a mani del difensore designato come sostituto, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., dal difensore di ufficio incaricato a norma dell'art. 97, comma terzo, stesso codice e impedito)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2003, n. 25256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25256 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/11/2003
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 5294
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 10724/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- HI KO, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 29 gennaio 2003 dal Tribunale di Venezia;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Marchese;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha chiesto il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
CONSIDERATO IN FATTO
Con ordinanza del 29 gennaio 2003, il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di KO IS diretta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nei suoi confronti dallo stesso Tribunale di Venezia il 30 marzo 1999, nonché la richiesta di rimessione in termini.
In particolare, il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che l'avviso di deposito, con l'estratto della sentenza, era stato regolarmente notificato all'imputato contumace, in data 31 maggio 1999, nelle mani dell'avv.to Fogliata, difensore designato come sostituto, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., dal difensore di ufficio (avv.to Colagiorgio), nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 97 cod. proc. pen. ed impedito.
Avverso tale decisione, l'interessato, a mezzo del suo difensore, ha proposto il ricorso per Cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte.
OSSERVA IN DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, la difesa del ricorrente denuncia:
1. la violazione degli artt. 97, 102, 165 e 548 cod. proc. pen., in relazione all'art. 670 dello stesso codice;
2. la mancanza di motivazione in relazione alla dedotta ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 175, comma 2^, cod. proc. pen.. La prima censura è fondata, mentre la seconda resta assorbita. Ed invero, bisogna tener presente che il nuovo codice di rito si ispira all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, secondo il principio dell'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dall'incarico, sicché quando sia stata effettuata una nomina di fiducia o di ufficio, l'eventuale mancata comparizione del difensore in udienza non comporta la revoca implicita della designazione, ma da luogo alla sostituzione ai sensi dell'art. 97, quarto comma, cod. proc. pen.. Ne consegue che titolare dell'incarico difensivo rimane sempre l'originario difensore designato, il quale, una volta cessata la situazione causativa della sostituzione, riprende immediatamente il suo ruolo in maniera automatica, proprio per l'indicato principio dell'immutabilità della difesa.
Non v'è dubbio, quindi, che, nel caso in esame, è affetta da nullità la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza in questione, eseguita a mani dell'avv.to Fogliata (difensore designato come sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen.) e non dell'avv.to Colagiorgio (difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 3^, cod. proc. pen.). Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, al medesimo Tribunale di Venezia.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2004