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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
03/03/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
DE LA SERGIO, LA
CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 281/2022 depositato il 05/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone N.5e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Sassari - Via Piandanna N.10e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 627/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SASSARI sez. 3 e pubblicata il 18/10/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220130021930954 1100 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede all'Ill.ma Commissione Tributaria Regionale adìta:
che venga dichiarata cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese.
Resistente/Appellato:
Chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere compensando le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, la contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello per conseguire la riforma della decisione emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale (oggi, Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado) di SASSARI il 21 luglio 2020, iscritta al n°627/03/2021 con la quale era stato rigettato il ricorso originariamente depositato in quella sede dalla medesima appellante per conseguire l'annullamento della epigrafata cartella esattoriale emessa a suo carico dalla ex Società di riscossione EQUITALIA CENTRO S.p.A. - sede di SASSARI (oggi, Agenzia delle Entrate Riscossione - A.D.E.R.), per l'importo di €8.943,75 (valore dichiarato e verificato della causa), relativo allo sgravio dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche
(I.R.P.E.F.) e dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) dovute per l'anno di imposta 2010, che l'Agenzia fiscale incaricata per la riscossione e l'Agenzia delle Entrate (A.D.E.) Sede Provinciale di SASSARI, entrambe costituite in questo giudizio di appello, hanno ritenuto essere stato indebitamente dedotto.
Nell'appello depositato, la nominata Ricorrente_1 ha chiesto la riforma della sentenza appellata, e l'accoglimento del ricorso originariamente depositato, deducendo che:
".... omissis... A seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 e/
o dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/72, relativamente alla dichiarazione modello Unico 2011 presentata per il periodo d'imposta 2010, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Sassari (di seguito Ufficio) in data 08-11-2012 notificava comunicazione ( cd. “avviso bonario” ) predisposto in data 19-10-2012 con codice atto n. 39777061118 (doc. 1) con la quale richiedeva il pagamento della somma di €9.725,00, per imposta IVA – euro 1.763,00 e da quadro RU imposta e minor credito da versare – €6.434,00; altre a sanzioni e interessi successivi. La Ricorrente_1 (....), per quanto riguarda la somma di €6.434,00 riteneva di non dover detta somma e pertanto provvedeva a depositare all'Ufficio (doc. 2) documentazione inerente i due lavoratori oggetto del beneficio (credito d'imposta per l'occupazione erogata dallo Stato pari a €333,00 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese in favore del datore di lavoro che nell'anno 2008 hanno incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate). Nel caso di specie l'appellante aveva assunto due dipendenti, Nominativo_1 e Nominativo_2 rispettivamente assunti il 03-03-2008 ed il 10-01-2008 - doc. 3 (libro matricola e comunicazioni Inps –
Provincia di Sassari e lettere assunzioni ), per i quali aveva usufruito delle agevolazioni. Nonostante le reiterate richieste , l'Ufficio non dava alcun riscontro e provvedeva a iscrivere a ruolo le somme richieste ( Ruolo n. 2013/250379 – reso esecutivo in data 17/10/2013), e in data 24-03-2014, Equitalia Centro Spa Agente della riscossione per le province della Regione Sardegna (oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione) notificava la cartella di pagamento n. 10220130021930954 della somma di €12.817,02, di cui €6.434,00 a titolo di recupero credito d'imposta indebitamente compensato, €1.763,00 a titolo di IVA, altre sanzioni ed interessi (doc. 4) (cfr., l'atto di appello depositato, enfasi e sottolineature aggiunte).
La predetta contribuente, ha chiesto quindi a questa Corte di accogliere l'appello riformando la sentenza impugnata, e conseguentemente annullare il Ruolo n°2013/250379 e la cartella di pagamento n° 10220130021930954, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alla condanna dell'Ufficio al rimborso di tutte le somme pagate dall'appellante, iscritte a ruolo e riscosse nelle more del giudizio per il tramite del Concessionario, con vittoria delle spese di giudizio ovvero del doppio grado di giudizio;
con gli interessi come per legge
Si sono costituite per resistere all'appello depositato, la Direzione Provinciale di SASSARI dell'AGENZIA
DELLE ENTRATE, e la nominata A.D.E.R. Sede di SASSARI, che hanno rilevato l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, e la condanna dell'appellante alle spese anche di questo giudizio.
Fissata quindi dal Presidente di questa Sezione per la trattazione della causa l'udienza del 18 novembre
2024, le parti costituite ne chiedevano il differimento, deducendo la necessità di acquisire documenti idonei a consentire una definizione conciliata della lite.
Rinviata quindi la trattazione della causa, nella successiva udienza del 2 febbraio 2025 le parti chiedevano un ulteriore differimento per depositare in giudizio un accordo per la definizione conciliata della lite.
Acquisito nelle more il testo dell'accordo sottoscritto dalle parti costituite, nell'odierna udienza le parti hanno chiesto a questa Corte di dichiarare cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more della trattazione di questo giudizio, le parti costituite hanno conseguito un accordo, definendo la lite in sede amministrativa, ed hanno chiesto a questa Corte - con accordo formale in data 20 febbraio
2025, sottoscritto per adesione dal difensore della contribuente il 26 febbraio 2025, depositato in atti - di dichiarare cessata la materia del contendere.
In accoglimento delle concordi conclusioni formulate dalle parti costituite, deve essere quindi dichiarata cessata fra le parti la materia del contendere, compensando integralmente fra le medesime parti le spese di lite.
P.Q.M.
DICHIARA cessata fra le parti la materia del contendere, compensando le spese.
SASSARI, 3 marzo 2025.
Il Giudice Tributario estensore (Dr. Sergio De Nicola)
Il Presidente (Dr. Gianluigi Dettori)
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
03/03/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
DE LA SERGIO, LA
CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 281/2022 depositato il 05/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone N.5e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Sassari - Via Piandanna N.10e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 627/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SASSARI sez. 3 e pubblicata il 18/10/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220130021930954 1100 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede all'Ill.ma Commissione Tributaria Regionale adìta:
che venga dichiarata cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese.
Resistente/Appellato:
Chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere compensando le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, la contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello per conseguire la riforma della decisione emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale (oggi, Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado) di SASSARI il 21 luglio 2020, iscritta al n°627/03/2021 con la quale era stato rigettato il ricorso originariamente depositato in quella sede dalla medesima appellante per conseguire l'annullamento della epigrafata cartella esattoriale emessa a suo carico dalla ex Società di riscossione EQUITALIA CENTRO S.p.A. - sede di SASSARI (oggi, Agenzia delle Entrate Riscossione - A.D.E.R.), per l'importo di €8.943,75 (valore dichiarato e verificato della causa), relativo allo sgravio dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche
(I.R.P.E.F.) e dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) dovute per l'anno di imposta 2010, che l'Agenzia fiscale incaricata per la riscossione e l'Agenzia delle Entrate (A.D.E.) Sede Provinciale di SASSARI, entrambe costituite in questo giudizio di appello, hanno ritenuto essere stato indebitamente dedotto.
Nell'appello depositato, la nominata Ricorrente_1 ha chiesto la riforma della sentenza appellata, e l'accoglimento del ricorso originariamente depositato, deducendo che:
".... omissis... A seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 e/
o dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/72, relativamente alla dichiarazione modello Unico 2011 presentata per il periodo d'imposta 2010, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Sassari (di seguito Ufficio) in data 08-11-2012 notificava comunicazione ( cd. “avviso bonario” ) predisposto in data 19-10-2012 con codice atto n. 39777061118 (doc. 1) con la quale richiedeva il pagamento della somma di €9.725,00, per imposta IVA – euro 1.763,00 e da quadro RU imposta e minor credito da versare – €6.434,00; altre a sanzioni e interessi successivi. La Ricorrente_1 (....), per quanto riguarda la somma di €6.434,00 riteneva di non dover detta somma e pertanto provvedeva a depositare all'Ufficio (doc. 2) documentazione inerente i due lavoratori oggetto del beneficio (credito d'imposta per l'occupazione erogata dallo Stato pari a €333,00 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese in favore del datore di lavoro che nell'anno 2008 hanno incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate). Nel caso di specie l'appellante aveva assunto due dipendenti, Nominativo_1 e Nominativo_2 rispettivamente assunti il 03-03-2008 ed il 10-01-2008 - doc. 3 (libro matricola e comunicazioni Inps –
Provincia di Sassari e lettere assunzioni ), per i quali aveva usufruito delle agevolazioni. Nonostante le reiterate richieste , l'Ufficio non dava alcun riscontro e provvedeva a iscrivere a ruolo le somme richieste ( Ruolo n. 2013/250379 – reso esecutivo in data 17/10/2013), e in data 24-03-2014, Equitalia Centro Spa Agente della riscossione per le province della Regione Sardegna (oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione) notificava la cartella di pagamento n. 10220130021930954 della somma di €12.817,02, di cui €6.434,00 a titolo di recupero credito d'imposta indebitamente compensato, €1.763,00 a titolo di IVA, altre sanzioni ed interessi (doc. 4) (cfr., l'atto di appello depositato, enfasi e sottolineature aggiunte).
La predetta contribuente, ha chiesto quindi a questa Corte di accogliere l'appello riformando la sentenza impugnata, e conseguentemente annullare il Ruolo n°2013/250379 e la cartella di pagamento n° 10220130021930954, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alla condanna dell'Ufficio al rimborso di tutte le somme pagate dall'appellante, iscritte a ruolo e riscosse nelle more del giudizio per il tramite del Concessionario, con vittoria delle spese di giudizio ovvero del doppio grado di giudizio;
con gli interessi come per legge
Si sono costituite per resistere all'appello depositato, la Direzione Provinciale di SASSARI dell'AGENZIA
DELLE ENTRATE, e la nominata A.D.E.R. Sede di SASSARI, che hanno rilevato l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, e la condanna dell'appellante alle spese anche di questo giudizio.
Fissata quindi dal Presidente di questa Sezione per la trattazione della causa l'udienza del 18 novembre
2024, le parti costituite ne chiedevano il differimento, deducendo la necessità di acquisire documenti idonei a consentire una definizione conciliata della lite.
Rinviata quindi la trattazione della causa, nella successiva udienza del 2 febbraio 2025 le parti chiedevano un ulteriore differimento per depositare in giudizio un accordo per la definizione conciliata della lite.
Acquisito nelle more il testo dell'accordo sottoscritto dalle parti costituite, nell'odierna udienza le parti hanno chiesto a questa Corte di dichiarare cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more della trattazione di questo giudizio, le parti costituite hanno conseguito un accordo, definendo la lite in sede amministrativa, ed hanno chiesto a questa Corte - con accordo formale in data 20 febbraio
2025, sottoscritto per adesione dal difensore della contribuente il 26 febbraio 2025, depositato in atti - di dichiarare cessata la materia del contendere.
In accoglimento delle concordi conclusioni formulate dalle parti costituite, deve essere quindi dichiarata cessata fra le parti la materia del contendere, compensando integralmente fra le medesime parti le spese di lite.
P.Q.M.
DICHIARA cessata fra le parti la materia del contendere, compensando le spese.
SASSARI, 3 marzo 2025.
Il Giudice Tributario estensore (Dr. Sergio De Nicola)
Il Presidente (Dr. Gianluigi Dettori)