Articolo 31 della Legge 3 giugno 1975, n. 160
Articolo 30Articolo 32
Versione
20 giugno 1975
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Versione
16 luglio 1981
Art. 31. Trattenute per il fondo sociale

Le disposizioni di cui all' articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 , e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 , cessano di avere efficacia dal 1 gennaio 1976. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno - 7 luglio 1981, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 15/07/1981, n. 193) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790 ), unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 (Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell' art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e loro estensione ad altre forme di pensione) e 31 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui prevede che la ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7.200.000 annue, venga applicata anche successivamente al 1 gennaio 1974".
Entrata in vigore il 16 luglio 1981
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