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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 7383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7383 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
11210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati Giudice
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11210 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA nato a [...] il [...] - CF rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. POLLIO ELENA presso cui elettivamente domicilia;
- RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...] – C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. HASSON MARIANNA presso cui elettivamente domicilia;
-RESISTENTE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.5.2024, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con celebrato a Napoli, in data Controparte_1
6.7.1989. Nel ricorso, il sig. specificava che dall'unione coniugale erano nati due figli Parte_1 Persona_1
(nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni e autonomi dal punto di Per_2 vista economico.
Il ricorrente evidenziava che tra le parti era stata già pronunciata una separazione consensuale, omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord, nell'ambito del procedimento n. 11715/2022, datato 21 marzo 2023.
Con il ricorso, il sig. chiedeva: Parte_1
- la pronuncia di una sentenza non definitiva sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'ordine, all'Ufficiale di Stato Civile, di annotare la sentenza nell'apposito registro come previsto dalla legge;
- la revoca dell'assegno di mantenimento fissato in sede di separazione nell'importo di 200,00 euro mensili, dichiarando che non fosse dovuto alcun assegno divorzile alla sig.ra CP_1 essendo quest'ultima economicamente indipendente;
- la regolamentazione delle spese processuali secondo giustizia.
Il processo proseguiva secondo le modalità previste dall'art. 473-bis c.p.c..
La sig.ra si costituiva ritualmente, chiedendo: Parte_2
- pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il rigetto delle ulteriori domande del ricorrente, confermando le condizioni stabilite nella separazione consensuale omologata;
- l'imposizione al di un assegno divorzile di 200,00 euro mensili, da aggiornare Parte_1 annualmente secondo l'indice ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda di divorzio;
- la condanna alle spese legali in favore della resistente.
All'udienza svoltasi dinanzi al Giudice relatore il 4.11.2024, quest'ultimo riteneva di non dover adottare provvedimenti provvisori modificativi delle statuizioni della separazione, valutava irrilevanti le prove orali articolate dalle parti, e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
7.2.2025, disponendone la trattazione in modalità cartolare.
Con note depositate il 31.1.2025 il difensore del ricorrente dichiarava l'intervenuto decesso della parte in data 9.11.2024 e chiedeva l'interruzione del processo.
L'udienza del 7.2.2025 era rinviata d'ufficio all'udienza cartolare del 18 giugno 2025; con note di udienza depositate il 9 giugno 2025, il difensore del ricorrente dichiarava la morte del e Parte_1 chiedeva nuovamente l'interruzione del processo, mentre il difensore della resistente, con note depositate il 10 giugno 2025, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, allegando il certificato di morte del Parte_1 Il Giudice relatore, preso atto della morte del ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza sullo status.
Il Collegio, considerato che il ricorrente è deceduto in data 9.11.2024 come da certificato Parte_1 di morte depositato in atti - ritiene cessata la materia del contendere, in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale la morte di uno dei coniugi, prima della pronuncia della sentenza di divorzio, comporta l'estinzione del procedimento e non l'interruzione dello stesso.
L'interruzione del processo e la cessazione della materia del contendere rispondono invero a logiche distinte: l'interruzione deriva da fatti incidenti sulla capacità o sulla legittimazione processuale delle parti e necessita di una successiva riassunzione qualora si intenda (e si possa, da parte di successori a titolo universale o particolare nel diritto controverso, id est nella titolarità di una situazione giuridica non personalissima) proseguire il giudizio (artt. 299 e ss. c.p.c.); diversamente, la cessazione della materia del contendere non incide sull'assetto soggettivo del processo, bensì comporta la sopravvenuta inutilità della decisione finale, per carenza dell'interesse a proseguire il giudizio, a causa del venir meno del rapporto controverso a fronte di fatti sopravvenuti.
In tale prospettiva, nel corso di un giudizio volto alla pronuncia del divorzio e alla valutazione circa la spettanza dell'assegno divorzile, laddove la morte di uno dei coniugi intervenga prima della pronuncia della sentenza costitutiva sullo status o prima che questa divenga definitiva, il rapporto controverso viene meno a causa del verificarsi ex lege dello scioglimento del vincolo matrimoniale.
Ne deriva il venir meno di qualsivoglia interesse alla prosecuzione del giudizio stesso, poiché risulta impossibilitato l'effetto costitutivo del divorzio a fronte di un vincolo matrimoniale già precedentemente, ed automaticamente, scioltosi per l'effetto della morte di uno dei due coniugi (art. 149 c.c.), diversamente da quanto si verifica quando l'evento morte è successivo alla pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale, laddove il giudizio sulla spettanza o sulla modifica dell'assegno divorzile può essere proseguito, previa riassunzione, nei confronti degli eredi.
Pertanto, conformemente a quanto recentemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. sentenza 20494/2022), quando l'evento morte del coniuge si verifica prima che venga pronunciata la sentenza definitiva sullo scioglimento del vincolo matrimoniale, sia essa parziale o meno, va dichiarata cessata la materia del contendere, a causa dell'impossibilità di proseguire l'accertamento giudiziale su uno status marcatamente personale, ed in quanto tale non trasmissibile agli eredi né suscettibile di valutazione giudiziale in assenza del titolare.
Con riguardo alla spettanza dell'assegno divorzile e alle pretese patrimoniali consequenziali alla dichiarazione di status, le stesse restano inammissibili nel caso di specie, in cui non vi è stata pronuncia sullo status, poiché carenti del presupposto principale, ossia della dichiarazione costitutiva di divorzio (cfr. testualmente Cass. SS.UU. citata < preceda l'adozione di qualsiasi sentenza, determina la cessazione della contesa. Invero, l'art. 149 cod. civ. prevede che il matrimonio civile, al pari degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso trascritto, «si scioglie con la morte di uno dei coniugi». Ove, pertanto, sopravvenga la nuova situazione prima della stessa declaratoria sullo status, diviene inammissibile ogni pretesa, ivi inclusa quella all'assegno divorzile, avente la prima come indefettibile presupposto. In tal senso hanno statuito plurimi precedenti di questa Corte (fra cui Cass. 11 novembre 2021, n. 33346; Cass. 17 luglio
2009, n. 16801); alla vicenda della mancanza di qualsiasi sentenza di status è equiparata quella dell'evento prima del decorso del termine per impugnare la sentenza di divorzio (Cass. 19 giugno
1996, n. 5664)>>.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
Provvedimenti redatto con la collaborazione del Mot dott.ssa Ottavia Carosone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati Giudice
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11210 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA nato a [...] il [...] - CF rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. POLLIO ELENA presso cui elettivamente domicilia;
- RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...] – C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. HASSON MARIANNA presso cui elettivamente domicilia;
-RESISTENTE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.5.2024, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con celebrato a Napoli, in data Controparte_1
6.7.1989. Nel ricorso, il sig. specificava che dall'unione coniugale erano nati due figli Parte_1 Persona_1
(nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni e autonomi dal punto di Per_2 vista economico.
Il ricorrente evidenziava che tra le parti era stata già pronunciata una separazione consensuale, omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord, nell'ambito del procedimento n. 11715/2022, datato 21 marzo 2023.
Con il ricorso, il sig. chiedeva: Parte_1
- la pronuncia di una sentenza non definitiva sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'ordine, all'Ufficiale di Stato Civile, di annotare la sentenza nell'apposito registro come previsto dalla legge;
- la revoca dell'assegno di mantenimento fissato in sede di separazione nell'importo di 200,00 euro mensili, dichiarando che non fosse dovuto alcun assegno divorzile alla sig.ra CP_1 essendo quest'ultima economicamente indipendente;
- la regolamentazione delle spese processuali secondo giustizia.
Il processo proseguiva secondo le modalità previste dall'art. 473-bis c.p.c..
La sig.ra si costituiva ritualmente, chiedendo: Parte_2
- pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il rigetto delle ulteriori domande del ricorrente, confermando le condizioni stabilite nella separazione consensuale omologata;
- l'imposizione al di un assegno divorzile di 200,00 euro mensili, da aggiornare Parte_1 annualmente secondo l'indice ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda di divorzio;
- la condanna alle spese legali in favore della resistente.
All'udienza svoltasi dinanzi al Giudice relatore il 4.11.2024, quest'ultimo riteneva di non dover adottare provvedimenti provvisori modificativi delle statuizioni della separazione, valutava irrilevanti le prove orali articolate dalle parti, e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
7.2.2025, disponendone la trattazione in modalità cartolare.
Con note depositate il 31.1.2025 il difensore del ricorrente dichiarava l'intervenuto decesso della parte in data 9.11.2024 e chiedeva l'interruzione del processo.
L'udienza del 7.2.2025 era rinviata d'ufficio all'udienza cartolare del 18 giugno 2025; con note di udienza depositate il 9 giugno 2025, il difensore del ricorrente dichiarava la morte del e Parte_1 chiedeva nuovamente l'interruzione del processo, mentre il difensore della resistente, con note depositate il 10 giugno 2025, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, allegando il certificato di morte del Parte_1 Il Giudice relatore, preso atto della morte del ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza sullo status.
Il Collegio, considerato che il ricorrente è deceduto in data 9.11.2024 come da certificato Parte_1 di morte depositato in atti - ritiene cessata la materia del contendere, in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale la morte di uno dei coniugi, prima della pronuncia della sentenza di divorzio, comporta l'estinzione del procedimento e non l'interruzione dello stesso.
L'interruzione del processo e la cessazione della materia del contendere rispondono invero a logiche distinte: l'interruzione deriva da fatti incidenti sulla capacità o sulla legittimazione processuale delle parti e necessita di una successiva riassunzione qualora si intenda (e si possa, da parte di successori a titolo universale o particolare nel diritto controverso, id est nella titolarità di una situazione giuridica non personalissima) proseguire il giudizio (artt. 299 e ss. c.p.c.); diversamente, la cessazione della materia del contendere non incide sull'assetto soggettivo del processo, bensì comporta la sopravvenuta inutilità della decisione finale, per carenza dell'interesse a proseguire il giudizio, a causa del venir meno del rapporto controverso a fronte di fatti sopravvenuti.
In tale prospettiva, nel corso di un giudizio volto alla pronuncia del divorzio e alla valutazione circa la spettanza dell'assegno divorzile, laddove la morte di uno dei coniugi intervenga prima della pronuncia della sentenza costitutiva sullo status o prima che questa divenga definitiva, il rapporto controverso viene meno a causa del verificarsi ex lege dello scioglimento del vincolo matrimoniale.
Ne deriva il venir meno di qualsivoglia interesse alla prosecuzione del giudizio stesso, poiché risulta impossibilitato l'effetto costitutivo del divorzio a fronte di un vincolo matrimoniale già precedentemente, ed automaticamente, scioltosi per l'effetto della morte di uno dei due coniugi (art. 149 c.c.), diversamente da quanto si verifica quando l'evento morte è successivo alla pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale, laddove il giudizio sulla spettanza o sulla modifica dell'assegno divorzile può essere proseguito, previa riassunzione, nei confronti degli eredi.
Pertanto, conformemente a quanto recentemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. sentenza 20494/2022), quando l'evento morte del coniuge si verifica prima che venga pronunciata la sentenza definitiva sullo scioglimento del vincolo matrimoniale, sia essa parziale o meno, va dichiarata cessata la materia del contendere, a causa dell'impossibilità di proseguire l'accertamento giudiziale su uno status marcatamente personale, ed in quanto tale non trasmissibile agli eredi né suscettibile di valutazione giudiziale in assenza del titolare.
Con riguardo alla spettanza dell'assegno divorzile e alle pretese patrimoniali consequenziali alla dichiarazione di status, le stesse restano inammissibili nel caso di specie, in cui non vi è stata pronuncia sullo status, poiché carenti del presupposto principale, ossia della dichiarazione costitutiva di divorzio (cfr. testualmente Cass. SS.UU. citata < preceda l'adozione di qualsiasi sentenza, determina la cessazione della contesa. Invero, l'art. 149 cod. civ. prevede che il matrimonio civile, al pari degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso trascritto, «si scioglie con la morte di uno dei coniugi». Ove, pertanto, sopravvenga la nuova situazione prima della stessa declaratoria sullo status, diviene inammissibile ogni pretesa, ivi inclusa quella all'assegno divorzile, avente la prima come indefettibile presupposto. In tal senso hanno statuito plurimi precedenti di questa Corte (fra cui Cass. 11 novembre 2021, n. 33346; Cass. 17 luglio
2009, n. 16801); alla vicenda della mancanza di qualsiasi sentenza di status è equiparata quella dell'evento prima del decorso del termine per impugnare la sentenza di divorzio (Cass. 19 giugno
1996, n. 5664)>>.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
Provvedimenti redatto con la collaborazione del Mot dott.ssa Ottavia Carosone