Sentenza 26 ottobre 2020
Massime • 1
In tema di reati di falso, integra il delitto di contraffazione di carta filigranata e non la meno grave ipotesi di fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla contraffazione la condotta di illegale detenzione di carta filigranata, in quanto l'espressione "filigrane" oggetto della condotta prevista dall'art. 461 cod. pen. si intende riferita soltanto agli strumenti utilizzabili per imprimere sulla carta l'immagine in trasparenza, che, nel linguaggio corrente, è denominata filigrana, e non anche alla "carta filigranata", cui fa esplicito riferimento l'art. 460 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2020, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2020 |
Testo completo
01495-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: ROSSELLA CATENA Sent. n. sez. 1481/2020 Presidente - UP 26/10/2020- ALFREDO GUARDIANO Relatore - R.G.N. 48014/2019 MARIA TERESA BELMONTE BARBARA CALASELICE RENATA SESSA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EA GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore L'AVV. LUIGI PALMIERI si riporta ai motivi di ricorso. * FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, in data 24.10.2016, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato NN GI alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto ex art. 460, c.p., in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione o erronea applicazione del norma penale ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata diversa qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell'art. 461, c.p., in ragione del mancato accertamento in ordine alla idoneità allo scopo di creare una falsa banconota dello strumento, carta filigranata o filigrana, rinvenuto nella disponibilità del ricorrente;
3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente, infine, insiste per il riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis, c.p., "in caso di accoglimento della richiesta derubricazione" (cfr. p. 3 del ricorso).
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, innanzitutto, perché fondato su motivi del tutto generici, in violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591, co. 1, c), c.p.p., determina, per l'appunto, l'inammissibilità lett. dell'impugnazione stessa. Il motivo di ricorso in tema di derubricazione appare, inoltre, manifestamente infondato, oltre che di natura squisitamente fattuale. Come è noto l'illegale detenzione di carta filigranata rende configurabile il reato di cui all'art. 460, c.p., e non quello meno grave di cui all'art. 461 stesso codice, atteso che l'espressione "filigrane" contenuta in detto ultimo articolo è da intendersi riferita soltanto agli strumenti utilizzabili per imprimere sulla carta l'immagine in trasparenza che prende poi, nel linguaggio corrente, il nome di filigrana, mentre alla "carta filigranata" fa, per converso, esplicito riferimento l'art. 460 (cfr. Cass., Sez. 5, n. 46819 del 20/10/2004, Rv. 231088). La Corte territoriale ha reso una motivazione conforme a tali principi, evidenziando come nel caso in esame l'imputato sia stato sorpreso nel possesso "di carta filigranata, cioè di carta da inserire nel procedimento di falsificazione di banconote e non di semplice filigrana, come chiarito anche dalla Banca d'Italia, con una valutazione che, in tutta evidenza, risolve positivamente alla radice il tema della idoneità della carta filigranata rinvenuta nella disponibilità del NN alla falsificazione di banconote. Inammissibile deve ritenersi anche l'ulteriore motivo di ricorso in tema di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., che espressamente il ricorrente condizionava alla invocata derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 461, c.p. (senza tacere che, in ogni caso, anche con riferimento al fatto-reato ritenuto in sentenza, la Corte territoriale ha reso puntuale ed esaustiva motivazione sulle ragioni che impediscono di applicare la menzionata causa di non punibilità: cfr. p. 3). Manifestamente infondato e tale da sollecitare una inammissibile valutazione di merito sulla dosimetria della pena, appare l'ultimo motivo di ricorso. La Corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nell'esistenza esistenza a suo carico di reiterati precedenti penali, unitamente alla mancanza di elementi concreti da valutare a favore del NN, l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di 2 legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta o dei precedenti penali (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Estremamente generico è il rilievo del ricorrente riguardante la pretesa natura di carichi pendenti di quelli che la Corte di appello ha ritenuto precedenti penali, sulla quale lo stesso ricorrente si esprime in termini vaghi ("per quel che consta a questa difesa": cfr. p. 4 dell'atto di impugnazione), senza tacere che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche il giudice, alla luce dei criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133, c.p., può considerare i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi, e, persino i precedenti dattiloscopici (cfr. Cass., Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200; Cass., Sez. 6, n. 22274 del 29/03/2012, Rv. 252783).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.10.2020. Il Consigliere Estensore Il Presidente x Semilly lives DES E 14 GEN 2531 Coast LANZUIS?