Sentenza 20 ottobre 2004
Massime • 1
L'illegale detenzione di carta filigranata rende configurabile il reato di cui all'art. 460 cod. pen. e non quello meno grave di cui all'art. 461 stesso codice, atteso che l'espressione "filigrane" contenuta in detto ultimo art. è da intendersi riferita soltanto agli strumenti utilizzabili per imprimere sulla carta l'immagine in trasparenza che prende poi, nel linguaggio corrente, il nome di filigrana, mentre alla "carta filigranata" fa, per converso, esplicito riferimento l'art. 460.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/2004, n. 46819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46819 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 20/10/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1560
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Maurizio - Consigliere - N. 012584/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT IO SI, N. IL 05/01/1950;
avverso SENTENZA del 10/02/2004 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con sentenza 10 febbraio 2004 la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la sentenza 20 marzo 2000 del Tribunale di Palmi di condanna di AN OR LV alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 461 c.p. per aver illecitamente detenuto due fogli contraffatti di carta filigranata della Banca d'Italia raffiguranti il Caravaggio.
Ha proposto ricorso per Cassazione la AN OR LV lamentando violazione dell'art. 461 c.p. perché l'espressione "filigrane" utilizzata dalla norma incriminatrice sarebbe da intendere come riferita ai punzoni, alle forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata. La detenzione di quest'ultima non integrerebbe il reato previsto dalla norma incriminatrice.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che non sarebbe stata provata la detenzione della carta filigranata da parte sua, perché l'abitazione in cui la carta venne trovata a seguito di perquisizione sarebbe stata frequentata da altri soggetti.
Infine con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione dell'art. 27 Cost. e difetto ed illogicità di motivazione perché la Corte territoriale, osservando che la ricorrente non aveva dato "plausibile" dimostrazione che altri fosse il possessore della carta filigranata, avrebbe di fatto effettuato un'indebita inversione dell'onere della prova, gravante per legge sull'accusa, dimostrando inoltre un atteggiamento non scevro da pregiudizi.
Il ricorso non è fondato.
L'art. 461 c.p. punisce, tra le altre condotte, la detenzione di filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. La Corte d'appello ha affermato che, nel linguaggio corrente con il termine filigrana s'intendono non gli strumenti con i quali la carta filigranata è prodotta, ma l'immagine in trasparenza impressa sulla carta moneta o sui francobolli. Ne deriverebbe che l'illecito sarebbe rappresentato dalla detenzione in qualsiasi forma di tale immagine e dunque per traslato anche della carta filigranata.
In questo senso si è espressa anche questa Corte in un remoto precedente, affermando che nell'espressione filigrana va compresa anche la carta (Cass., 13 aprile 1951, in Giust. pen., 1951, 2^, 1114).
Tale conclusione, ad avviso del Collegio, non può essere condivisa. Il legislatore nel testo dell'art. 461 ha mostrato di distinguere tra le filigrane la cui detenzione è vietata e la carta filigranata alla cui contraffazione o alterazione debbono essere destinati (oltre che delle monete e dei valori di bollo) esclusivamente le filigrane, i programmi informatici, gli strumenti la cui detenzione è vietata. Ne deriva che con il termine filigrana il legislatore ha inteso riferirsi a tutto ciò che serve per imprimere sulla carta l'immagine in trasparenza che prende poi, per traslato, il nome di filigrana. Del resto il legislatore nell'art. 460 c.p. punisce la contraffazione della carta filigranata e la detenzione della carta contraffatta, con ciò dimostrando ancora una volta di distinguere la filigrana che serve per la contraffazione dalla carta filigranata che è il prodotto della contraffazione.
Tuttavia il fatto contestato alto ricorrente rientra, ad avviso di questa Corte, sotto la previsione dell'art. 460 in parola. Alla AN OR LV infatti è stata contestata la detenzione di carta filigranata, sì che ferma restando la pena irrogata per la minor gravità del delitto previsto dall'art. 461 rispetto a quello considerato dall'art. 460, il fatto va diversamente qualificato, sotto la previsione appunto dell'art. 460 c.p. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. La Corte d'appello ha osservato, in ordine alla detenzione della carta filigranata, che la ricorrente non aveva mai sostenuto che la carta fosse nella disponibilità di terzi ed ha aggiunto che l'abitazione in cui fu eseguito il sequestro era nella piena disponibilità dell'imputata. La conclusione che i giudici d'appello ne hanno tratto, essere la carta filigranata nella detenzione della ricorrente, è stata dunque logicamente ed esaustivamente motivata, esulando dai compiti di questa Corte una possibile diversa valutazione delle risultanze processuali.
P.Q.M.
La Corte, riqualificato il fatto come previsto dall'art. 460 anziché dall'art. 461 c.p., rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004