Sentenza 17 ottobre 2005
Massime • 1
Sussiste il concorso tra il reato di cui all'art. 453 cod. pen.(falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) e quello di cui all'art. 461 cod. pen.(fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete,di valori di bollo o di carta filigranata) qualora vi sia una soluzione di continuità tra l'azione che perfeziona il reato meno grave e la condotta che integra quello più grave e non si esaurisca in quest'ultimo il complesso dell'attività esplicatasi fin dall'inizio, in quanto, in tal caso, il reato di cui all'art. 461 cod.pen. mantiene carattere autonomo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato la sussistenza del concorso tra i reati di cui agli articoli 453 e 461 cod. pen. nel caso di un imputato che aveva falsificato banconote da euro 50 facendole apparire da euro 250 e aveva predisposto attrezzature e materiali per la successiva falsificazione di banconote da 20 e di altre da 50 euro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2005, n. 45327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45327 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 17/10/2005
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 2040
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 007864/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CAPASSO LUDOVICO N. IL 04/01/1955;
avverso SENTENZA del 26/10/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galati Giovanni che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 24/02/2004, Capasso Ludovico, all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di giustizia essendo stato ritenuto responsabile dei seguenti reati:
1) del reato p. e p. dall'art. 453 c.p. per aver contraffatto, nel locale sito in Quarto alla via Stevens civ. 11 piano 2 int. 4 adibito a laboratorio per la contraffazione di monete e valori, e comunque detenuto per la messa in circolazione nel territorio dello Stato le seguenti banconote contraffatte aventi corso legale nello Stato: n.
5.000 banconote da 50,00 euro ciascuna contraffatte per un valore di 250.000,00 euro rinvenute nella sua disponibilità mentre si trovava alla guida dell'autovettura Fiat Punto targata CH798JC al momento del controllo di Polizia Giudiziaria mentre il veicolo da via Stevens in Quarto si immetteva in via Plinto il Vecchio;
n. 13.602 banconote da 50,00 euro ciascuna contraffatte per un valore di 680.250,00 euro rinvenute nell'appartamento adibito a laboratorio per la contraffazione di monete e valori sito in Quarto alla via Stevens;
n. 11 piano 1 int. 4 (appartamento nel quale la Polizia Giudiziaria accedeva mediante un mazzo di chiavi rinvenuto nella disponibilità del CAPASSO), banconote recanti gli stessi numeri di seriale di quelle rinvenute nella sua disponibilità all'interno del predetto autoveicolo;
in Quarto, 11 03/10/2003;
2) del reato p. e p. dall'art. 461 c.p. per aver fabbricato, acquistato o comunque detenuto gli strumenti di seguito indicati destinati esclusivamente alla contraffazione od alterazione di monete, di valori da bollo e di carta filigranata nonché ologrammi e componenti delle monete destinati d assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione: a) n. 9 pacchi di carta filigranata contenenti complessivamente 25.000 fogli per la stampa di banconote da 20,00 euro per complessivi;
n. 10 banconote per foglio;
b) n. 15.5000 fogli di carta filigranata per la stampa ciascuno di n. 10 banconote da 50,00 euro;
c) la seguente apparecchiatura idonea alla contraffazione di monete: n. 1 macchina serigrafica manuale;
n. 7 bobine di filamento argentato da inserire nelle banconote per complessivi 3.500 metri;
n. 30 cliché con il simbolo dell'Euro; n. 4 cliché riportanti la striscia olografica per la banconota da 20,00 euro;
n. 188 rocchetti di carta argentata marca "KURZ" da utilizzare per la riproduzione di strisce olografiche;
n. 220 metri di rotolo di carta argentata da utilizzare per la riproduzione della placca olografica posta sulle banconote da 50,00 euro;
n. 260 strisce autoadesive da applicare sulle banconote da 20,00 euro;
n. 12 negativi per la riproduzione della filigrana delle bancone da 50,00 euro e 20,00 euro;
n. 1 collo contenente Kg. 1 di colla in palline da sciogliere in una soluzione chimica;
n. 1 tanica da 10 litri con dosatore solventi chimici;
n. 1 base metallica per tagliare carta;
n. 1 tagliere carta;
n. 4 pannelli da utilizzare nelle fasi di riproduzione delle banconote da 50,00 e 20,00 euro;
n. 8 barattoli da litri 1 ciascuno contenente solvente;
n. 8 barattoli da litri 1 ciascuno contenete base trasparente;
n. 4 taniche contenenti complessivamente Kg. 95,5 di colla vinilica;
n. 1 compressore marca "GGA" matricola 29966; n. 4 barattoli di colla di Kg. 1 ciascuno;
n. 13 boccette di vari colori;
n. 2 spatole spargi colla;
n. 1 depliant relativo ai vari tipi di carta;
n. 5 morse stringi carta;
n. 1 tubetto di silicone di colore rosso;
n. 1 ingrassatore;
n. 10 metri di tubi per compressore aria;
n. 1 pressa completa di motore marca "VARMEC" matricola T1605; n. 1 pressa a rullo funzionante manualmente con relativo contatore fogli lavorati riportante numero progressivo 4577; n. 1 pressa per la riproduzione della placca olografica banconote da 50,00 euro marca "BOCSAV"; n. 1 micrometro;
n. 1 lente di ingrandimento;
n. 4 fogli trasparenti riproducenti l'importo da riportare sulle banconote da 50,00 e 20,00 euro;
n. 1 vetro di misure 35 x 44 riportante;
n. 10 stemmi placche olografiche;
n. 1 stendine essiccatore dei fogli di carta filigranata;
n. 5 cliché per la riproduzione di banconote da 20,00 euro e la placca olografica con il simbolo dell'Euro; in Quarto il 03/10/2003, con la recidiva. A seguito di appello proposto dal Pubblico Ministero e dall'imputato, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26 ottobre 2004, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal primo (trattandosi di giudizio abbreviato concluso con sentenza di condanna) ed ha, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridotto la pena principale ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa nonché revocato la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, confermando nel resto la decisione.
Contro la sentenza della corte territoriale l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce: 1) violazione di legge e relativo vizio motivazionale in ordine all'applicazione dell'art. 461 c.p., essendo "improponibile la contemporanea concorsuale sussistenza delle ipotesi delittuose p. e p. ex artt. 461 e 453 c.p."; 2) violazione dell'art. 453 c.p. e relativo vizio motivazionale, essendo configurabile nella concreta fattispecie il reato di cui all'art. 455 c.p. e mancando la prova della commissione del più grave reato;
3)
mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto relativo alla quantificazione della pena inflitta e della mancata concessione delle attenuanti generiche.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati.
Invero, quanto al primo motivo, con il quale sostanzialmente si deduce che il reato di cui all'art. 461 c.p. dovrebbe ritenersi assorbito - stante la continuazione criminosa - nel reato di cui all'art. 453 c.p., va ricordato il lontano insegnamento di questa Corte secondo il quale "la progressione criminosa del reato previsto dall'art. 461 rispetto ai delitti previsti dagli artt. 453 e 459 c.p. luogo allorché l'iter criminis si svolga nello stesso contesto d'azione, in dipendenza di una medesima spinta psicologica, esaurendo nell'oggetto del reato più grave la somma delle attività criminali poste in movimento fino dall'inizio. Qualora, invece, fra l'azione che condusse al perfezionamento del reato minore ed il proseguimento di essa nell'ambito del reato maggiore, vi sia una soluzione di continuità e qualora nel reato maggiore non si esaurisca tutto il complesso dell'attività esplicatasi fino dall'inizio, il reato dell'art. 461 c.p. acquista carattere autonomo e determina non l'unificazione, ma il concorso dei reati come nel caso in cui si sia in un primo momento, provveduto alla preparazione di una serie di strumenti atti alla fabbricazione di false monete, di diverse specie, con lo scopo di tenerli pronti in attesa dell'occasione propizia per usarli, e successivamente solo una parte del materiale preparato sia stato usato per la contraffazione di monete" (Cass. 26/10/1949, Buon, in Giust. pen., 1951, 2^, 54).
Orbene, è sufficiente la lettura del capo di imputazione sub 2) e l'elencazione in esso contenuto del materiale sequestrato all'imputato (tra l'altro: "n. 5 cliché per la riproduzione di banconote da 20,00 euro e la placca olografica con il simbolo dell'Euro" e "n. 4 fogli trasparenti riproducenti l'importo da riportare sulle banconote da 50,00 e 20,00 euro"), per convincersi che quest'ultimo, non solo ha effettivamente, come contestato al capo 1) e come risulta dalla sentenza impugnata, falsificato banconote da euro 50,00 per euro 250.000,00, ma aveva predisposto attrezzature e materiale per la successiva falsificazione di banconote da 20,00 euro e di altre banconote da 50,00 euro. Talché, la sentenza impugnata, nel ritenere sussistente il concorso dei due reati, ha correttamente applicato il principio innanzi enunciato.
Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata, anche richiamando espressamente quella di primo grado, ha esaurientemente spiegato che "la comprovata disponibilità in capo al Capasso del laboratorio e dei materiali con cui le banconote in sequestro furono contraffatte esclude la configurabilità del meno grave delitto previsto dall'art. 455 c.p.". Dalla sentenza di primo grado, invero, si evince che
"parte delle banconote ... sono state rinvenute nell'auto condotta dal Capasso;
le altre banconote ed i macchinari erano custoditi in un appartamento le cui chiavi di accesso parimenti erano nel materiale possesso dell'imputato". Sì che il fatto è stato correttamente qualificato.
Quanto al terzo motivo, con il quale si lamenta che non si motiva "il perché di una lettura sì negativa in punto di invocata concessione dell'art. 62 bis c.p.", esso appare incomprensibile alla luce dell'avvenuta concessione della attenuanti generiche (solo equivalenti in primo grado e prevalenti in grado di appello). Le censure sull'entità della pena, infine, sono inammissibili. Infatti, all'uopo si osserva che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché - come nella concreta fattispecie - siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. (Cass., Sez. 6^, 2 luglio 1998 n. 9120, RV 211582), posto che l'obbligo predetto è adempiuto anche quando il giudice di merito pone in risalto anche una sola delle circostanze suscettibili di valutazione a norma dell'art. 133 c.p.; in tale caso, infatti, egli dimostra che il rilievo di detta circostanza è decisivo per la formazione del giudizio sul punto. Nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha espressamente evidenziato ai fini predetti la entità dei fatti e la personalità dell'imputato, adempiendo all'obbligo di motivazione nei limiti come sopra precisati.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2005