Sentenza 12 ottobre 2005
Massime • 1
È abnorme la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di ricusazione pronunciata dallo stesso giudice ricusato, sì che la situazione di stasi processuale può essere rimossa soltanto mediante il ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2005, n. 40521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40521 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 12/10/2005
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 1468
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 6727/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV LO;
avverso l'ordinanza, in data 27/01/2005, del giudice monocratico del Tribunale di Bolzano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dr. Fausto Cardella;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
AV LO ricorre avverso l'ordinanza, in data 27/01/2005, del giudice monocratico del Tribunale di Bolzano, con cui era dichiarata inammissibile la sua istanza di ricusazione, deducendo la nullità e l'abnormità del provvedimento.
L'art. 40, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che sulla ricusazione di un giudice del tribunale decide la corte d'appello. Il provvedimento con il quale il giudice ricusato dichiari inammissibile l'istanza di ricusazione presentata nei suoi confronti, determina una situazione di stallo processuale, eliminabile solo con l'impugnazione e l'annullamento del provvedimento che si pone, quindi, come atto abnorme.
In tal senso si è già espressa questa stessa sezione che ha affermato: "È abnorme perché si colloca al di fuori dell'ordinamento e determina una stasi processuale non altrimenti rimovibile se non con l'impugnazione e il conseguente annullamento, il provvedimento con il quale il g.o.t. del tribunale in composizione monocratica dichiari inammissibile la dichiarazione di ricusazione avanzata nei suoi confronti personalmente dall'imputato e disponga procedersi oltre, in quanto emette un provvedimento funzionalmente attribuito ad altro giudice (Corte d'appello)e decide, altresì, una questione che lo riguarda direttamente, in violazione del principio generale nemo iudex in causa propria". (Cass. pen., sez. 2, 28/10/2003, Tatangelo, 227734). Va, perciò, annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e gli atti vanno trasmessi alla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, per quanto di competenza.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2005